OGGETTO:
Rilascio della procedura di gestione delle domande di
assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015).
1.Precisazioni e
istruzioni operative sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da
125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con la circolare n.93 dell’8/05/2015 sono state impartite le
prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125
a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le
relative disposizioni attuative del beneficio in oggetto.
L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di
acquisizione delle domande che, come precisato con circolare n.93/2015 devono
essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle
seguenti modalità:
-
WEB - Servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale
dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
-
Contact Center Integrato - numero verde 803.164
(numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con
tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
-
Enti di Patronato attraverso i servizi offerti
dagli stessi
Come previsto dalle disposizioni normative la gestione e la
liquidazione delle domande sono di competenza dell’Istituto che provvede al
pagamento mensile dell’assegno, il cui
importo è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è
superiore a 25.000 euro annui, oppure
160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.
Nel richiamare integralmente i contenuti della circolare
n.93/2015 si precisa che l’assegno può essere concesso a vantaggio di uno
stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità,
secondo le indicazioni che seguono.
Con riferimento all’evento adozione, premesso che è prevista
la possibilità di presentare la domanda anche in occasione dell’affidamento
preadottivo, occorre avere presente che:
1) i genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in
occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una
nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le
mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel
frattempo il minore viene adottato;
2) i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno
in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in
occasione dell’adozione. Si precisa che, una volta intervenuta l’adozione del
minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di
affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale
domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle
mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all’assegno,
in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito
dell’adozione, se la domanda e’ presentata tempestivamente cosi’ come disposto al paragrafo 5 della
citata circolare n.93/2015.
Si precisa che in presenza di eventi differenti che
riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo
dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio
nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo
numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le
procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare
dell’assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al
nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36
mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi.
Con riferimento all’eventualità che il minore nato o
adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che
per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a
beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio
dell’affidatario.
Si ribadisce al riguardo che l’assegno è richiesto e
concesso ora ai genitori ora all’affidatario, a seconda che il figlio sia
presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario. Quindi è possibile
che:
1) i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della
nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale
caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la
durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il
nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90
giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue.
Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti
temporanei nei 3 anni di vita del bambino;
2) i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito
della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in
tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di
assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in
occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo
caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento
temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento
temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia
quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento
temporaneo.
Nel caso di affidamento temporaneo l’affidatario può far
richiesta dell’assegno anche nel caso in cui non l’abbiano precedentemente
fatto i genitori.
2. Funzioni
procedurali : gestione allegati
Si segnala che la procedura di acquisizione delle domande di
assegno di natalità – disponibile sul sito www.inps.it (Servizi per il
cittadino > Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a
sostegno del reddito –> Assegno di natalità –> Bonus bebe’) è stata
implementata con un’ulteriore funzione per l’allegazione di documenti.
La procedura di acquisizione della domanda infatti, al
termine del percorso di inserimento dei dati richiesti, consente di allegare la
documentazione necessaria alla definizione della domanda stessa con l’apposita
funzione “gestione allegati” . In particolare, tale funzione si trova
nell’ultima schermata riepilogativa, sopra il tasto di conferma dell’invio
della domanda.
E’ possibile, comunque, acquisire documenti sia contemporaneamente alla trasmissione della domanda sia
successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare informazioni utili al completamento
dell’istruttoria.
A breve verrà implementata nella procedura la nuova funzione
“comunicazione variazioni” per la quale
si fa riserva di dare notizia con successivo messaggio.
3. Funzioni
procedurali : gestione domande
Come già anticipato con la circolare n.93/2015 sopra citata,
le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono
sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata.
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa,
richiamati nella circolare sopra citata, tali domande vengono liquidate in
automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato in base alle
modalità richieste nella domanda.
Se il valore ISEE risulta superiore alla soglia (25.000 euro
annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in
automatico.
Le domande vengono messe a disposizione della Struttura
territorialmente competente per la loro definizione nel caso in cui risulti
necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di
documentazione.
Con il presente messaggio viene rilasciata l’applicazione di
gestione delle domande dell’assegno di natalità al seguente percorso:
home page intranet>processi>prestazioni a sostegno del
reddito>Assegno di natalità.
Si ricorda che l’applicazione è soggetta ad accesso tramite
IDM, per cui è necessario che gli operatori vengano abilitati dagli operatori IDM delle Strutture
territoriali di appartenenza.
Per quanto riguarda gli operatori di Direzione Regionale le
abilitazioni sono di competenza della DCSIT. L’elenco dei nominativi va inviato
al seguente indirizzo di posta ennio.diclaudio@inps.it
Accedendo in procedura l’operatore avrà a disposizione le seguenti selezioni per
effettuare la ricerca delle domande pervenute all’esito dell’istruttoria
centralizzata:
1.ricerca domande istruite
2.ricerca domande da istruire
3.ricerca domande in errore
1. Le domande istruite sono le domande definite con un provvedimento di accoglimento
o reiezione, a seguito di istruttoria automatizzata centralmente o istruttoria
completata dalle Strutture competenti.
Al primo accesso la procedura presenta l’elenco delle
domande di competenza della Struttura territoriale; per ogni singola domanda è
possibile accedere al dettaglio contenente tutte le informazioni utili nonché
il relativo provvedimento.
La procedura consente, comunque, di visualizzare anche le domande di
competenza di tutte le altre Strutture territoriali, nonche’ le domande
definite a seguito di istruttoria centralizzata.
Come già precisato
nella circolare n. 93/2015 in presenza di
un valore ISEE superiore alla soglia (25.000 euro annui) prevista dalla
normativa in argomento oppure nel caso in cui non venga reperita una DSU valida
le domande verranno respinte in automatico centralmente.
In entrambi i casi, accoglimento o reiezione della domanda,
il relativo provvedimento sarà inviato ai recapiti indicati in modalità
automatizzata.
2. Le domande da istruire sono le domande che necessitano di
un approfondimento dell’istruttoria e di una integrazione di documentazione,
come previsto dalla circolare n. 93/2015.
Il primo elenco che appare è quello relativo alle domande di
competenza della Struttura territoriale; per ogni singola domanda è possibile
accedere al dettaglio contenente tutte le informazioni della domanda. E’
comunque possibile visualizzare anche le domande di competenza di tutte le
altre Strutture.
All’esito dell’istruttoria l’operatore, con le apposite
funzioni presenti in procedura, definisce le domande con un provvedimento
di accoglimento o reiezione.
Nel caso di domanda accolta, la procedura genera in
automatico il provvedimento ed invia la comunicazione al richiedente ai
recapiti indicati; in caso di reiezione, in attesa di successive
implementazioni procedurali, sarà cura dell’operatore redigere il provvedimento
secondo il modello allegato al presente messaggio, firmato dal Direttore della
struttura e caricato come allegato in formato Pdf alla domanda. Anche in questo
caso il provvedimento verra’ inviato in
automatico dalla procedura.
3. Le domande in errore sono le domande che presentano
errori tecnici non gestibili dalle sedi, e che pertanto dovranno essere
segnalate ai referenti informatici della procedura presso la DCSIT.
4. Gestione Pagamenti
Come già anticipato con circolare n.93/2015, l’assegno è corrisposto direttamente
dall’INPS, su domanda, ed il pagamento è effettuato in base alle modalità
indicate dal richiedente.
L’assegno e’ erogato per massimo 36 mensilità che si
computano a partire dal mese di
nascita/ingresso in famiglia.
L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il
raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del
bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle
cause di decadenza specificate al paragrafo 7 della circolare sopracitata, nonché per la perdita di uno dei requisiti
previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di
assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato.
In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno
termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio
adottato.
Nel far riserva di successive indicazioni, si fa presente
che il rilascio della procedura di gestione delle domande di cui al presente messaggio consentirà di avviare la fase successiva dei pagamenti.
In sede di prima liquidazione, che avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, verranno corrisposte tutte le rate
maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le
eventuali mensilità arretrate spettanti.
A regime, la liquidazione delle domande accolte verrà
effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.
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