OGGETTO:
Articolo 5 – bis del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto.
L’ articolo 1, comma 112, primo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 così dispone: “Ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con
effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si
tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di
dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
Le relative istruzioni sono state fornite con circolare n.
51 del 26 febbraio 2015.
L’articolo 1 della legge n. 109 del 17 luglio 2015, di
conversione del decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015, ha inserito dopo
l’articolo 5 di detto decreto l’articolo 5-bis (Interpretazione autentica
dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di
benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto), che così dispone:
“ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano
beneficiari di trattamenti pensionistici”.
Alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, sono da
intendersi destinatari del beneficio per lavoro svolto con esposizione
all’amianto di cui al richiamato articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del
2014, i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge medesima non
erano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di
pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della
norma in argomento, andranno riesaminate in considerazione di quanto indicato
al riguardo dal legislatore con le disposizioni di interpretazione autentica
sopra riportate.
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