OGGETTO:
Corresponsione
della somma aggiuntiva per l’anno 2015(c.d. quattordicesima - articolo 5, commi
da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni
nella legge 3 agosto 2007, n. 127).
SOMMARIO:
Corresponsione
della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima).
Premessa
L’articolo
5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni,
il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la
corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni
reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o
più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da
enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Si
ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella
Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva
complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato
il trattamento principale.
1. Requisiti di età
Il
beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono
interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.
L’aumento
spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età
entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di
possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Analogamente,
il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti
per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova
liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
2. Requisiti di contribuzione
Il
beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella
A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.
Lavoratori
dipendenti
|
Lavoratori
autonomi
|
Somma
agguntiva
|
Anni
di contribuzione
|
Anno
2015
|
|
Fino
a 15
|
Fino
a 18
|
€
336,00
|
Oltre
15 e fino a 25
|
Oltre
18 e fino a 28
|
€
420,00
|
Oltre
25
|
Oltre
28
|
€
504,00
|
Per
la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione
(obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata
per la liquidazione di supplementi.
Nel
caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata
utile solo la contribuzione italiana.
Per
quanto riguarda le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, di
categoria 070 (VOTOT) , 071 (IOTOT), 072 (SOTOT), 170 (VOCUM), 171 (IOCUM) e
172 (SOCUM), la contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella
accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST),
mentre sono escluse le anzianità relative agli enti e casse privati.
Nel
caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il
beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per
trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità
contributiva.
Come
indicato nella circolare 119 INPS del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato
titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini
dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.
3. Requisiti reddituali
La
quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve
essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di
contribuzione.
Anni di
contribuzione
|
Anno 2015
|
||||||
Lav.
dipendenti
|
Lav. Autonomi
|
TM mensile
|
TM annuo
|
TM annuo x 1,5
|
Somma
aggiuntiva
|
Limite massimo
|
|
<
15 anni
(<
780 ctr.)
|
<
18 anni
(<
936 ctr.)
|
€
501,89
|
€
6.524,57
|
€
9.786,86
|
€
336,00
|
€
10.122,86
|
|
>
15 < 25 anni
(>
781 < 1.300 ctr)
|
>
18 < 28 anni
(>
937 <1.456 ctr.)
|
|
|
|
€
420,00
|
€
10.206,86
|
|
>
25 anni
(>
1.301 ctr.)
|
>
28 anni
(> 1.457 ctr.)
|
|
|
|
€
504,00
|
€
10.290,86
|
|
Importi
determinati con il coefficiente di perequazione definitivo per l’anno 2015
pari a 0.2%
|
|||||||
3.1 Valutazione dei redditi
Sono
da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta
sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti
ed organismi internazionali.
Sono
invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
-
i
trattamenti di famiglia comunque denominati;
-
le
indennità di accompagnamento;
-
il
reddito della casa di abitazione;
-
i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
-
le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono
altresì da non considerare i redditi:
-
delle
pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
-
delle
indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi
prelinguali (msg. 14878 del 27 agosto 1993)
-
dell'indennizzo
previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
-
della
somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23
dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
-
dei
sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni
strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica
di continuità (msg. n.362 del 18 luglio 2000).
3.2 Limiti di reddito
La
somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti massimi stabiliti.
Il
beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5
volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in
misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il
limite stesso (clausola di salvaguardia).
3.3 Anno di riferimento del reddito
Anche
per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di
cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive
modifiche.
La
verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a
seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione
successiva alla prima.
Nel
caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni
precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo
da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Qualora
si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a
riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali
sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e
successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario
centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto
precedente conseguiti nell’anno precedente.
Vengono
pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario
centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di
erogazione.
Per
i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2014 ovvero 2015 per
prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli
relativi agli anni precedenti.
Per
tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il
diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
4. Pensioni delle gestioni private
4.1 Prestazioni escluse dall’attribuzione
del beneficio
L’importo
aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:
044
(INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP),
027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012
(SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33),
199 (VESO92).
L’importo
aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate
da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai
lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
L’aumento
infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato
corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 9380
del 23 aprile 2008).
4.2 Aggiornamento del data base
Il
data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:
- su tutte le pensioni del soggetto, prese in
esame dall’elaborazione, è stata memorizzata la “movimentazione” nel segmento
GP1 del data base delle pensioni:
-
GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);o
GP1FMPNTIP il valore 1;
-
GP1DMPN la data di elaborazione;
- sulla sola pensione sulla quale viene
corrisposto l’aumento è stato memorizzato l’importo corrisposto nel segmento
GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
-
GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta
-
nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento viene
memorizzato:
- nel campo GP8MD52 il codice 841
- nel campo GP8MD53E l’importo corrisposto.
-
codici diario
Codice
|
Descrizione
|
0710
|
elaborazione
somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00
|
0711
|
elaborazione
somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
|
0712
|
elaborazione
somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
La
somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione
sulla quale viene corrisposta.
5. Pensioni delle gestioni pubbliche
5.1 Requisiti contributivi
Nel
caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il
beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione
privata
5.2 Requisiti reddituali
Per
la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi
diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di
attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece
considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso
dell’anno 2015.
La
somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto
sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Sulla
intranet della gestione pubblica, nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI,
sono stati pubblicati i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è
proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti
prescritti, con l’indicazione della relativa motivazione. La sede, pertanto,
dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata
corresponsione della somma aggiuntiva indicando le relative motivazioni.
6. Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e
degli sportivi professionisti
6.1 Requisito contributivo
La
somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla
data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata
alla legge 127/2007 sopra riportata.
Si
precisa a tal fine che gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e
Sportivi Professionisti sono regolamentati come lavoratori dipendenti a
prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, così come previsto
dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le
norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per
la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla
quale deve essere modulato l’aumento, si fa riferimento ai contributi
giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla
prestazione, rapportandoli “all’anno contributivo ENPALS” in vigore tempo per
tempo ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza secondo il
seguente schema:
-
Decorrenza
ante 1992:
Gruppo
1 o A=60
Gruppo
2=180
-
Decorrenza
da 1.1.1993 a 31.7.1997:
Gruppo
1=120
Gruppo
2=260
-
Decorrenza
da 1.8.1997 in poi:
Raggruppamento
“A” = 120
Raggruppamento
“B” = 260
Raggruppamento
“C” = 312
La
contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la
normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.
In
caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare,
l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli
aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il
titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese
secondo le regole di corresponsione dei ratei.
6.2 Aggiornamento del database
L’importo
della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera
PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo
07/2015.
L'importo
del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa
al mese di luglio 2015 della pensione sul quale è corrisposto.
L’inserimento
del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della
variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).
7. Corresponsione del beneficio in favore dei
soggetti non individuati a livello centrale
La
somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di
pensione di luglio 2015 ai soggetti che sono risultati in possesso dei
requisiti reddituali previsti e che alla data del 31 luglio 2015 hanno un’età
maggiore o uguale a 64 anni.
Si
precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal
1° agosto 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva
elaborazione sulla rata di dicembre 2015.
Ai
pensionati ai quali il beneficio non è stato corrisposto a livello centrale per
assenza delle informazioni reddituali sarà inviata a breve apposita lettera
(allegato 1) con invito a presentare la relativa richiesta corredata dalla
dichiarazione reddituale relativa all’anno 2014.
I
potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni private e di
spettacolo e sport possono in ogni caso presentare domanda, on line se in
possesso di PIN, ovvero rivolgersi a un patronato, per ottenere il beneficio
non attribuito.
I
potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni pubbliche possono
presentare domanda direttamente alla sede INPS.
8. Comunicazione ai pensionati
Ai
pensionati delle gestioni private e di spettacolo e sport ai quali viene
corrisposta la somma aggiuntiva è stata inviata la comunicazione riportata in
allegato 2.
I
pensionati saranno inoltre informati del pagamento della somma aggiuntiva
nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2015.
Per
i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di
pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del
certificato di pensione.
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