OGGETTO:
|
Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in
materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” –
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo –
30 aprile 2015. Pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione delle
pensioni per gli anni 2012-2015
|
|
|
Premessa
Con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015 sono state
fornite le prime istruzioni applicative dell’articolo 1 del decreto legge 21
maggio 2015, n.65, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015. Con il presente
messaggio si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi
della norma in esame all’indomani della sua conversione in legge.
Si rammenta che la sentenza n. 70 del 2015 ha
dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui,
per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti
pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella
il comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al
medesimo articolo il comma 25 bis.
Il predetto decreto è stato poi convertito con la
legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla G.U. n. 166 del 20 luglio 2015.
In sede di conversione sono state apportate modifiche
al comma 1 e 2 dell’articolo in esame.
In particolare, il comma 1 è stato modificato
aggiungendo al citato articolo 24 anche il comma 25 ter, che recita: “Resta
fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere
dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.”
Tale modifica, che precisa il raccordo tra la
disposizione del novellato comma 25 e il comma 25bis e il portato di
quest’ultimo comma, era di fatto già stata recepita nelle istruzioni fornite
con la circolare n. 125.
La modifica apportata al comma 2 fa rientrare, invece,
gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive nell’alveo delle prestazioni
che devono essere sempre considerate ai fini dell’attribuzione della
perequazione cumulata. Pertanto, degli assegni vitalizi derivanti da cariche
elettive si deve tenere conto non solo in fase di applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, ma anche a regime in sede di rinnovo
delle pensioni.
1 Criteri applicativi
La disposizione in oggetto ha previsto che le pensioni
interessate dalla rivalutazione, che sono quelle il cui importo nel 2011 e nel
2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei
medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono
effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e
nel 2013 (comma 25), nel 2014 e nel 2015 (comma 25 bis, lettera a), a decorrere
dal 2016 (comma 25 bis, lettera b).
Il calcolo deve essere, quindi, effettuato prendendo a
base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo
sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente:
per il 2012 e il 2013;
per il 2014 e 2015;
dal 2016.
1.1 Rivalutazione
per gli anni 2012 e 2013
Come indicato rispettivamente nelle circolari n. 10
del 2 febbraio 2012, e n. 149 del 28 dicembre 2012, per gli anni 2012 e 2013 ai
trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il minimo perequato
non è stata a suo tempo attribuita alcuna rivalutazione.
La rivalutazione automatica prevista dal D.L. 65 per
gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta con riferimento al trattamento complessivo
derivante dalla somma di tutti i trattamenti facenti capo allo stesso soggetto.
Il trattamento complessivo viene inquadrato nella
fascia di riferimento prevista, e ad esso viene applicato per l’intero importo
un unico coefficiente di rivalutazione, come riepilogato nelle tabelle
seguenti.
Fasce trattamento complessivo
|
% indice perequazione da attribuire
|
Fino a 3
volte il TM
|
100
|
Da 3 TM a 3
TM perequato
|
Importo
garantito
|
Oltre 3 e
fino a 4 volte il TM
|
40
|
Da 4 TM a 4
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 4 e
fino a 5 volte il TM
|
20
|
Da 5 TM a 5
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 5 e
fino a 6 volte il TM
|
10
|
Da 6 TM a 6
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 6 volte
il TM
|
Zero
|
Come noto, l’originario articolo 24, comma 25,
prevedeva una fascia di garanzia, applicata quando, calcolando la perequazione
con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite
della fascia precedente perequato.
Questa regola è stata reiterata anche dal
provvedimento in esame. Pertanto, sono state ridefinite le cosiddette “fasce di
garanzia” che sono riportate nell’allegato 1 per ciascuno dei moduli di
ricostituzione.
A titolo meramente indicativo, si riportano di
seguito alcuni esempi di calcolo di perequazione prevista dalla norma in esame
per gli anni 2012 e 2013; il calcolo è applicato a trattamenti di
pensione rispettivamente dell’importo di euro 1500, 2000 e 2500, i quali
si collocano all’interno delle prime tre fasce, e viene
indicato il relativo aumento mensile:
Anno
|
Perequazione in applicazione del DL 65/2015
|
Mensile attuale
|
Aumento mensile
|
||
Mensile da perequare
|
Calcolo
|
Mensile perequato
|
|||
PRIMA FASCIA
(fra 3TM e 4TM)
|
|||||
2012
|
1.500,00
|
1.500,00 *
0,0108
|
1.516,20
|
1.500,00
|
16,20
|
2013
|
1.516,20
|
1.516,20 *
0,0120
|
1.534,40
|
1.500,00
|
34,40
|
SECONDA
FASCIA (fra 4TM E 5TM)
|
|||||
2012
|
2.000,00
|
2.000,00 *
0,054
|
2.010,80
|
2.000,00
|
10,80
|
2013
|
2.010,80
|
2.010,80 *
0,060
|
2.022,87
|
2.000,00
|
22,87
|
TERZA FASCIA
(fra 5TM E 6TM)
|
|||||
2012
|
2.500,00
|
2.500,00 *
0,027
|
2.506,75
|
2.500,00
|
6,75
|
2013
|
2.506,75
|
2.506,75 *
0,030
|
2.514,28
|
2.500,00
|
14,28
|
1.2 Rivalutazione
per gli anni 2014 e 2015
Dal 2014 la rivalutazione, era stata già nuovamente
attribuita anche ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo. Le regole di rivalutazione, stabilite dall’articolo 1,
comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del 2013, sono rimaste
immutate.
Gli importi delle pensioni comprese fra tre e sei
volte il minimo vengono incrementati negli anni 2014 e 2015 per effetto della
perequazione che gli stessi subiscono nel 2012 e nel 2013, ai sensi
dell’articolo 24, comma 25 bis, lettera a), della legge n. 214 del 2011.
Quest’ultima disposizione prevede che per determinare
gli importi da mettere in pagamento nel 2014 e 2015 a titolo di arretrati e di
nuovo rateo pensionistico la perequazione sia attribuita nel 2012 e nel 2013
secondo gli indici della seguente tabella:
Fasce trattamento complessivo
|
% indice perequazione da attribuire
|
Fino a 3
volte il TM
|
100
|
Da 3 TM a 3
TM perequato
|
Importo
garantito
|
Oltre 3 e
fino a 4 volte il TM
|
8
|
Da 4 TM a 4
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 4 e
fino a 5 volte il TM
|
4
|
Da 5 TM a 5
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 5 e
fino a 6 volte il TM
|
2
|
Da 6 TM a 6
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 6 volte
il TM
|
Zero
|
Alle pensioni interessate verrà attribuito fino al
mese di luglio 2015 un arretrato dato dalla differenza fra il nuovo importo di
pensione (maggiore in conseguenza del fatto che l’importo di partenza su cui
sono state applicate le regole di perequazione di cui alla legge n. 147 del
2013 è più alto di quello originario) e gli importi già corrisposti, mentre la
rata di pensione verrà adeguata dal mese di agosto e fino al 31 dicembre 2015.
Di seguito l’esempio di calcolo degli arretrati 2014 e
2015 e del nuovo rateo a partire da agosto 2015 per pensioni di
importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all’interno di
ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. Si precisa che il
calcolo è stato sviluppato attribuendo all’anno 2015 la perequazione
previsionale dello 0,3%, come effettuato in sede di rinnovo per il 2015.
Anno
|
Perequazione in applicazione del DL 65/2015
|
Mensile attuale
|
Aumento mensile
|
|||
Mensile da perequare
|
Calcolo
|
Mensile perequato
|
||||
PRIMA FASCIA (fra
3TM e 4TM)
|
||||||
2012
|
1.500,00
|
1.500,00 *
0,00216
|
1.503,24
|
1.500,00
|
-
|
|
2013
|
1.503,24
|
1.503,24 *
0,00240
|
1.506,85
|
1.500,00
|
-
|
|
2014
|
1.506,85
|
1.506,85 *
0,01045
|
1.522,60
|
1.515,68
|
6,92
|
|
2015
|
1.522,60
|
1.522,60 *
0,00285
|
1.526,94
|
1.520,00
|
6,94
|
|
SECONDA
FASCIA (fra 4TM E 5TM)
|
||||||
2012
|
2.000,00
|
2.000,00 *
0,00108
|
2.002,16
|
2.000,00
|
-
|
|
2013
|
2.002,16
|
2.002,16 *
0,00120
|
2.004,57
|
2.000,00
|
-
|
|
2014
|
2.004,57
|
2.004,57 *
0,00825
|
2.021,11
|
2.016,50
|
4,61
|
|
2015
|
2.021,11
|
2.021,11 *
0,00225
|
2.025,66
|
2.021,04
|
4,62
|
|
TERZA FASCIA
(fra 5TM E 6TM)
|
||||||
2012
|
2.500,00
|
2.500,00 *
0,00054
|
2.501,35
|
2.500,00
|
-
|
|
2013
|
2.501,35
|
2.501,35 *
0,00060
|
2.502,86
|
2.500,00
|
-
|
|
2014
|
2.502,86
|
2.502,86 *
0,00550
|
2.516,63
|
2.513,75
|
2,88
|
|
2015
|
2.516,63
|
2.516,63 *
0,00150
|
2.520,41
|
2.517,53
|
2,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Rivalutazione
a partire dall’anno 2016
A partire dall’anno 2016 gli importi che saranno messi
in pagamento saranno funzione della perequazione attribuita ai sensi
dell’articolo 24, comma 25 bis, lettera b), della legge n. 214 del 2011, nel
biennio 2012-2013 e della perequazione attribuita negli anni 2014 e 2015
secondo le regole già in vigore e stabilite con la citata legge n. 147 del
2013.
I nuovi indici di perequazione per gli anni 2012 e
2013 che produrranno effetti a partire dal 2016 sono i seguenti:
Fasce trattamento complessivo
|
% indice perequazione da attribuire
|
Fino a 3
volte il TM
|
100
|
Da 3 TM a 3
TM perequato
|
Importo
garantito
|
Oltre 3 e
fino a 4 volte il TM
|
20
|
Da 4 TM a 4
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 4 e
fino a 5 volte il TM
|
10
|
Da 5 TM a 5
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 5 e
fino a 6 volte il TM
|
5
|
Da 6 TM a 6
TM perequato *
|
Importo
garantito
|
Oltre 6 volte
il TM
|
Zero
|
Di seguito l’esempio di calcolo dell’importo della
pensione a partire dal 2016 per pensioni di importo pari a euro 1500,
2000, 2500, che si collocano quindi all’interno di ciascuna delle fasce
interessate dalla norma in esame. L’esempio è stato sviluppato attribuendo
all’anno 2016 una perequazione previsionale dello 0,4% e calcolando il 2015
sulla base della perequazione definitiva allo 0,2%, così come avverrà al
rinnovo per l’anno 2016.
Anno
|
Perequazione in applicazione del DL 65/2015
|
Mensile attuale
|
Aumento mensile
|
||
Mensile da perequare
|
Calcolo
|
Mensile perequato
|
|||
PRIMA FASCIA
(fra 3TM e 4TM)
|
|||||
2012
|
1.500,00
|
1.500,00 *
0,00540
|
1.508,10
|
1.500,00
|
-
|
2013
|
1.508,10
|
1.508,10 *
0,00600
|
1.517,15
|
1.500,00
|
-
|
2014
|
1.517,15
|
1.517,15 *
0,01045
|
1.533,01
|
1.515,68
|
-
|
2015
|
1.533,01
|
1.533,01 *
0,00190
|
1.535,93
|
1.520,00
|
-
|
2016
|
1.535,93
|
1.535,93 *
0,00380
|
1.541,77
|
1.524,84
|
17,43
|
SECONDA
FASCIA (fra 4TM E 5TM)
|
|||||
2012
|
2.000,00
|
2.000,00 *
0,00270
|
2.005,40
|
2.000,00
|
-
|
2013
|
2.005,40
|
2.005,40 *
0,00300
|
2.011,42
|
2.000,00
|
-
|
2014
|
2.011,42
|
2.011,42 *
0,00825
|
2.028,02
|
2.016,50
|
-
|
2015
|
2.028,02
|
2.028,02 *
0,00150
|
2.031,07
|
2.019,53
|
-
|
2016
|
2.031,07
|
2.031,07 *
0,00300
|
2.037,17
|
2.025,59
|
11,58
|
TERZA FASCIA
(fra 5TM E 6TM)
|
|||||
2012
|
2.500,00
|
2.500,00 *
0,00135
|
2.503,38
|
2.500,00
|
-
|
2013
|
2.503,38
|
2.503,38 *
0,00150
|
2.507,14
|
2.500,00
|
-
|
2014
|
2.507,14
|
2.507,14 *
0,00550
|
2.520,93
|
2.513,75
|
-
|
2015
|
2.520,93
|
2.520,93 *
0,00100
|
2.523,46
|
2.516,27
|
-
|
2016
|
2.523,46
|
2.523,46 *
0,00200
|
2.528,51
|
2.521,31
|
7,20
|
2 Cumulo
perequativo (art. 1, comma 2)
Come già rappresentato nella circolare n. 125 del
2015, l’importo di perequazione da riconoscere in applicazione della normativa
in oggetto è funzione di tutti i trattamenti pensionistici. La norma originaria
del decreto legge stabiliva, inoltre, che a questo cumulo perequativo
partecipassero anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
La legge di conversione ha novellato l’articolo 1,
comma 2, del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, integrando l’articolo 34, comma 1,
della legge n. 448 del 1998: “All'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì
dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».
Per effetto della legge di conversione, gli assegni
vitalizi derivanti da cariche elettive rientrano a regime nella disciplina
della perequazione cumulata.
In attesa di definire con gli Enti erogatori le
informazioni relative agli importi corrisposti e le modalità di loro
trasmissione, sono stati esclusi dalla lavorazione in argomento i soggetti
risultanti titolari di vitalizio derivante da carica elettiva.
3 Corresponsione degli
arretrati – articolo 1, comma 3
Il decreto prevede che le somme arretrate siano
corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015 (art. 1, comma 3).
Le somme arretrate vengono assoggettate alla
tassazione con i criteri ordinari e quindi l’arretrato calcolato fino al 31
dicembre 2014 è assoggettato a tassazione separata, mentre quello relativo al
corrente anno è assoggettato a tassazione ordinaria.
Al fine di rispettare il termine del 1° agosto 2015
stabilito dalla disposizione in oggetto per avviare la corresponsione delle
somme da riconoscere ai pensionati, è stata predisposta un’applicazione
dedicata off line che, per tutte le linee delle gestioni private, pubbliche e
spettacolo e sport, in attesa di adeguare tutte le procedure di calcolo
centrale alle complesse operazioni di ricostituzione richieste dalla norma in
esame, ha permesso di:
a) effettuare le rivalutazioni;
b) quantificare gli arretrati per gli anni
2012 e 2013;
c) quantificare gli arretrati da
attribuire per gli anni 2014 e 2015 sulla base del risultato del punto c;
d) quantificare l’importo spettante per
gli anni 2012, 2013, 2014 fino ad agosto 2015 compreso (quest’ultima mensilità
verrà, quindi, fittiziamente riconosciuta come parte integrante degli
arretrati, pur essendo a tutti gli effetti un adeguamento dell’importo della
pensione).
Come già precisato, il cumulo perequativo è calcolato
sulla base dei trattamenti facenti capo allo stesso soggetto e memorizzati nel
Casellario Centrale Pensioni.
L’importo del conguaglio descritto al punto e) è stato
consegnato alle gestioni proprietarie per la relativa trattazione (inserimento
nel database, tassazione, creazione della cedola di agosto 2015).
4 Caricamento delle
informazioni
Si descrivono le modalità di caricamento e trattazione
nelle gestioni proprietarie del conguaglio elaborato dalla procedura off line.
4.1 Gestioni
private
Per le pensioni interessate dalla lavorazione centrale
sono state inserite nel database le seguenti informazioni:
movimentazione: rigo GP1 (01) FMPNTIP=1 CMPNTIP= QF
Applicazione sentenza C.C. 70/2015
codice diario, con indicazione dell’importo
complessivo lordo corrisposto per anni precedenti e anno corrente:
01.07.2015 1364 0004 APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015
AC=00000XX.YY AP=0000XXX.YY;
scrittura del bonus lordo annuale calcolato dalla
procedura off line: 4 occorrenze una per ciascun anno, nei campi
-- GP1AXB1E per il 2012
-- GP1AXB2E per il 2013
--
GP1AXB3E per il 2014
-- GP1AXB4E
per il 2015 (da gennaio ad agosto compreso
Questi campi non saranno sovrascritti da eventuali
successivi ricalcoli del bonus derivanti da ricostituzione;
per mantenere l’evidenza contabile delle somme
corrisposte a titolo di sentenza C.C. 70/2015 è stato inoltre creato il nuovo
fondo interno 171 = “Applicazione Sentenza C.C. 70/2015”.
Per la gestione del conguaglio è stato previsto il
nuovo codice
864: “Credito
Sentenza C.C. 70/2015”.
Sono in corso di aggiornamento i campi GP5/6 KC05,
KC04, KC10 degli anni interessati (dal 2012 al2015) con inserimento:
-- del fondo
171 per tutti i mesi interessati dalla rivalutazione, da gennaio 2012 in poi;
-- del mese 9/2015
senza il fondo e con mensile precedente.
4.2 Gestioni
pubbliche
Per la gestione del conguaglio in oggetto è stato
previsto il codice BP, che opera la trattenuta IRPEF sulla base
dell’impostazione del flag di tassazione.
Le attività eseguite sono le seguenti:
caricamento del conguaglio lordo nella sezione assegni
tassabili e non tassabili (per le pensioni in pagamento su GPP - maschera 100);
scrittura del bonus lordo annuale calcolato dalla
procedura off line:
-- una
occorrenza per l’arretrato relativo agli anni 2012, 2013, 2014;
-- una
occorrenza per l’arretrato relativo al periodo 1-1/31-7/2015
-- una
occorrenza per la voce corrente che verrà pagata dal 1° agosto 2015.
tassazione delle voci inserite.
Questi importi non saranno sovrascritti da eventuali
successivi ricalcoli del bonus in ricostituzione.
4.3 Gestioni
spettacolo e sport
Per la gestione del conguaglio in oggetto sono stati
previsti due codici credito: CS11 (arretrato tassazione separata) e CC11 (arretrato
tassazione corrente).
Le attività effettuate sono le seguenti:
caricamento del conguaglio lordo su area crediti e
debiti – mappa PNCTA1;
scrittura del bonus lordo annuale calcolato dalla
procedura off line: 4 occorrenze, una per ciascun anno (2012, 2013, 2014 e 2015
– per quest’ultimo gennaio/agosto compreso) nell’area crediti e debiti;
elaborazione del bonus con variazione 518 sulla cedola
di agosto 2015 e relativa tassazione.
Questi importi non saranno sovrascritti da eventuali
successivi ricalcoli del bonus in ricostituzione.
5 Casellario Centrale
Pensioni. Fornitura dei dati agli Enti
La rivalutazione non è stata calcolata per gli enti
diversi da INPS.
Con l’elaborazione annuale per art. 8 della legge
314/1997 e 34 della legge 448/1998 il Casellario ha comunicato agli enti i dati
utili alla rivalutazione degli ultimi quattro anni.
Gli enti opereranno autonomamente per il calcolo e
l’erogazione delle differenze sui propri trattamenti.
Occorre fornire agli Enti l’indicazione di cosa forniamo
e quali attività devono compiere.
Agli enti vengono forniti:
il mensile di dicembre 2011 preso a base della
perequazione;
gli importi effettivamente pagati negli anni 2012-2015
(criteri ante sentenza)
per ogni soggetto, l’indice di rivalutazione
attribuito prima dell’applicazione del D.L 65/2015, per ciascun anno dal 2012
al 2015.
Sulla scorta di queste informazioni ciascun Ente deve:
inquadrare la pensione (trattamento complessivo dei
soggetti) della fascia di riferimento (fra 3TM perequato e 4 TM; fra 4TM
perequato e 5TM; fra 5TM perequato e 6TM)
procedere alla trattazione con i criteri indicati
nella circolare n.125/215.
6 Procedura di consultazione
E’ in corso di predisposizione una applicazione, da
mettere a disposizione delle sedi e dei cittadini, che illustra lo sviluppo del
calcolo della rivalutazione per ciascuna pensione. L’applicativo opera con
aggancio alla procedura off line e sarà disponibile al seguente percorso:
ProcessiàAssicurato PensionatoàPagamenti Pensioni e Prestazioni non pensionisticheàConsultazione Applicazione
Sentenza C.C. 70/2015.
7 Comunicazioni
Sulla cedola di agosto di tutte le pensioni
interessate all’applicazione del decreto legge n. 65/2015 sarà inserita la voce
“APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015”.
Le Sedi della gestione pubblica visualizzeranno il
codice “BP”.
Per le pensioni di gestione spettacolo e sport la
suddetta voce, presente sulla cedola di agosto, sarà visualizzata alla colonna
“crediti” del Mod. ObisM anno 2015.
Si segnala che per alcune casistiche non è stato
possibile procedere alla quantificazione del conguaglio con la procedura
off-line descritta nel presente messaggio. In particolare, si tratta
principalmente di pensioni ai superstiti per le quali si è verificata la
perdita di uno o più contitolari, ovvero casi in cui vi sia stata la liquidazione
di un supplemento di pensione.
A tale proposito, per agevolare la comunicazione
con l’utenza sarà messa a disposizione la lista delle pensioni scartate nella
stessa procedura di consultazione di cui al punto 6).
8 Ratei agli eredi
Vengono rivalutate con modalità automatica le pensioni
vigenti e pertanto, anche le pensioni ai superstiti, sia indirette che
reversibili.
Non vengono rivalutate in modo automatico le pensioni
eliminate.
Pertanto, in tal caso, per ottenere le differenze
spettanti è necessario produrre apposita domanda di rateo. Ciò vale anche nel
caso di eliminazione della pensione per decesso. La domanda va presentata dagli
eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già
liquidato il rateo maturato e non riscosso.
Si ricorda che la presentazione delle domande di rateo
deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando le
procedure già esistenti. Non verranno prese in considerazione altre modalità di
presentazione.
Per le pensioni delle gestioni private e di spettacolo
e sport può essere indicato nelle note: ratei per sentenza Corte
Costituzionale 70/2015.
Le pensioni ai superstiti derivanti dalle suddette
prestazioni interessate al ricalcolo per applicazione della sentenza saranno rideterminate
d’ufficio con elaborazione centrale.
Pertanto, nessuna domanda di ricostituzione dovrà
essere presentata per queste ultime prestazioni.
Nessun commento:
Posta un commento