Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui
all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per
invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto.
Chiarimenti e semplificazioni.
L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di
chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune
precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi
da parte delle strutture medesime.
Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c.
prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito
dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che
provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa
verifica di tutti i requisiti amministrativi.
Per la liquidazione della prestazione economica di
invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato
dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato
sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:
1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;
2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.
A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.
A - Requisito
sanitario
Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione
(sent. n. 6010-6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la
consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia
o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad
attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. La Corte
ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà
avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. Pertanto
sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in
considerazione per la liquidazione della prestazione. Ciò presuppone la
necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva
della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della
prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di
Omologa.
B - Decorrenza della
prestazione
Gli uffici amministrativi dovranno riconoscere la
prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, la CTU riconosca la
sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della
domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo
giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.
C - Eventuale diniego
della prestazione
Pur in presenza del presupposto sanitario, gli uffici
competenti dovranno invece negare la prestazione economica nel caso di:
- mancata presentazione della domanda amministrativa;
- mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in via
amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal
Giudice;
- decadenza dell’azione giudiziaria ex DL 269/2003 (proposizione
della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento
emanato in sede amministrativa);
- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda
amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato
dal giudice;
- insussistenza del requisito reddituale come indicato al
successivo punto D;
- insussistenza del requisito del mancato svolgimento
dell’attività lavorativa.
Al riguardo, peraltro, le recentissime sentenze della Corte
di Cassazione n. 8533/15, n. 8878/15 e n. 8932/15 hanno affermato la necessità
che il giudice accerti, seppur sommariamente, la sussistenza dei presupposti
processuali e degli altri requisiti; da qui la necessità del difensore inps di
eccepirne tempestivamente in giudizio la eventuale carenza.
I predetti requisiti vanno comunque accertati anche nel caso
in cui la loro mancanza non sia stata eccepita in giudizio dal difensore Inps
e/o non sia stata rilevata dal giudice.
D - Accertamento dei
requisiti reddituali
Come già ricordato, l’Istituto procede alla liquidazione
della prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa,
subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi.
Dal momento che le prestazioni in questione riguardano
un’utenza particolarmente debole, per la quale l’Istituto è impegnato a
conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è necessario che
l'accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni
possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla
restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della
prestazione entro l’inderogabile termine di 120 giorni.
Pertanto, nel caso di prestazione dipendente dal reddito,
l’operatore della linea di prodotto/servizio, ricevuto il decreto di omologa
tramite la "comunicazione SISCOM" e verificati i presupposti di cui
ai punti precedenti, dovrà:
a) controllare sui data-base dell’Istituto la sussistenza
dei requisiti reddituali richiesti per usufruire della prestazione economica (a
titolo esemplificativo potrà essere utilizzato PUNTO FISCO, GAPE, GAPNE, ARCA,
UNEX, Casellario lavoratori attivi, Cassetto previdenziale ecc.). In caso di
cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato dovrà inoltre essere verificata d’ufficio
la sussistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;
b) chiedere al cittadino i seguenti dati, qualora non
contenuti negli archivi dell’Istituto:
- il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato
nella domanda amministrativa (Mod AP66);
- il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora
non acquisiti d’ufficio, in caso di soggetto
extracomunitario/apolide/rifugiato.
E - Liquidazione
della prestazione sulla base dei dati in possesso dell’Istituto
Ove i controlli di cui ai punti precedenti diano riscontro
positivo, l’operatore potrà liquidare la prestazione economica in via
provvisoria. Tale liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica
del decreto di omologa, da comunicare al richiedente attraverso i consueti
canali.
Nel caso in cui dal controllo emerga esito negativo e
l’utente non possieda quindi il requisito reddituale e/o gli altri requisiti
previsti dalla legge, sarà emesso un provvedimento di diniego della
prestazione, da comunicarsi al richiedente tramite racc. A.R., al Patronato ed
al difensore di fiducia tramite PEC.
Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla
verifica del requisito reddituale (es. indennità di accompagnamento) saranno
liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla
notifica del decreto.
L’operatore chiederà all’utente, almeno contestualmente alla
liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello
AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei
requisiti non reddituali. Con detto modello AP70 verrà resa dichiarazione di
responsabilità (ad esempio, in ordine alla frequenza, allo stato di non
ricovero e di inattività lavorativa ecc.).
In tal senso, le strutture territoriali sono invitate a
sensibilizzare gli intermediari sulla necessità che il modello AP70 venga
presentato entro 30 giorni dalla richiesta, prevedendo anche modalità di
confronto legate alla situazione specifica del territorio.
Se dal controllo dei requisiti extrasanitari scaturisca la
non spettanza del diritto alla prestazione, la prestazione medesima sarà
oggetto di revoca e, contestualmente, sarà disposto il recupero delle somme già
erogate.
In caso di mancata presentazione del modello AP70, rimane
fermo quanto previsto dai provvedimenti amministrativi inps in materia di
dichiarazioni annuali ICRIC, ICLAV, e RED, con particolare riferimento alla
verifica della permanenza della titolarità del diritto alla prestazione.
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