QUADRO NORMATIVO
-
Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 51;
-
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.
54 bis;
-
Decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62, art. 13;
-
Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -
e approvato dall’ANAC con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
-
Determina del Presidente 21 gennaio 2015, n. 15
“Regolamento recante il Codice di comportamento dell’INAIL e disposizioni sul
benessere organizzativo”, art. 21;
-
Determinazione dell’ANAC 28 aprile 2015, n. 6;
“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
(c.d. whistleblower)”;
-
Determina del Presidente 25 maggio 2015, n. 197
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017, comprensivo del
Programma Triennale della Trasparenza e Integrità”.
PREMESSA
L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto
nell’ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 165/2001, l’art. 54 bis,
che tutela il dipendente che segnala gli illeciti di cui sia venuto a
conoscenza in relazione al servizio prestato.
Il nuovo art. 54 bis - Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti - prevede:
1. “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del
codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o
alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del
segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza,
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.”
I suddetti principi sono stati richiamati dall’art. 13,
comma 8, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con
d.p.r. n. 62/2013, per il quale il dirigente: “nel caso in cui riceva
segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di
legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la
sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54 bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Con determina del Presidente 21 gennaio 2015, n. 15 è stato
adottato il “Regolamento recante il Codice di comportamento dell’INAIL e
disposizioni sul benessere organizzativo” che all’art. 21 ha specificato le
tutele riservate al dipendente che segnala illeciti (whistleblower).
Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l’ANAC ha
emanato Linee guida cui debbono attenersi le amministrazioni pubbliche nella
gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del c.d. whistleblower.
L’Istituto da ultimo, all’interno del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015-2017, adottato con determina del Presidente
n. 197 del 25 maggio 2015, ha definito specifiche direttive alla luce dei
contenuti del Piano nazionale anticorruzione ed in particolare:
-
la tutela del dipendente che effettua
segnalazioni si pone quale strumento di primaria importanza;
-
l’Amministrazione deve individuare specifiche
misure di tutela e protezione della figura del whistleblower attraverso
direttive e note di istruzione rivolte a tutti i Responsabili di Strutture;
-
la violazione degli oneri di riservatezza
comporta a carico dei trasgressori responsabilità disciplinare con
l’applicazione delle conseguenti sanzioni, fatta salva l’eventuale ulteriore
responsabilità civile o penale del contravventore;
-
al segnalatore viene garantito, nelle fasi
iniziali dell’istruttoria, l’anonimato e, laddove ne sia reso noto il nome per
necessità della procedura, è assicurata allo stesso adeguata tutela contro ogni
tipo di discriminazione;
-
il segnalatore che ritenga essere oggetto di
discriminazione può darne comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione e
della trasparenza.
DESTINATARI
La presente circolare si applica ai dipendenti dell’Istituto.
OGGETTO DELLE
SEGNALAZIONI
Sono meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto:
- delitti contro la pubblica amministrazione di cui al
Titolo II, capo I del Codice penale;
- fattispecie in cui si riscontri l’abuso da parte del
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga
in evidenza un malfunzionamento dell’Istituto a causa dell’uso ai fini privati
delle funzioni attribuite ivi compreso l’inquinamento dell’azione
amministrativa ab externo.
Come espressamente previsto dall’art. 54 bis, comma 1, del
d.lgs n. 165/2001, in nessun
caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni che integrano
un’ipotesi di reato di calunnia1 o di diffamazione2 o che danno luogo a
responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 20433 del codice civile.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni
di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del
rapporto di lavoro”.
In caso di trasferimento, comando, distacco o situazioni
analoghe del dipendente presso un’altra amministrazione, questi può riferire
anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui presta servizio
al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l’amministrazione che riceve la
segnalazione la inoltra comunque all’amministrazione cui i fatti si
riferiscono, indirizzandola al Responsabile della prevenzione della corruzione,
o all’ANAC.
In via di principio non sono meritevoli di tutela le
segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano
il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine
di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.
Le segnalazioni non possono riguardare lamentele di
carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina
del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi,
disciplinate da altre procedure.
Possono costituire oggetto di segnalazione anche situazioni
di illecito a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo,
dell’amministrazione.
1 Art. 368 c.p. - Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche
se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale
internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula
a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei
anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel
quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti
anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
2 Art. 595 c.p. - Diffamazione Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione
da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è
recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono
aumentate.
3 Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
PROCEDURA PER LA
SEGNALAZIONE DI ILLECITI
Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con
l’Istituto, può inviare una segnalazione al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, che la gestisce e verifica la fondatezza
delle circostanze in essa rappresentate nel rispetto dei principi di
imparzialità e riservatezza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, per la gestione delle segnalazioni, si avvarrà di un apposito
gruppo di lavoro.
La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o da parte
dei componenti del gruppo di lavoro determina responsabilità disciplinare ed
eventuale responsabilità penale e civile.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
dipendente potrà inviare la segnalazione all’ANAC, utilizzando l’apposito
modulo presente sul sito dell’Autorità, alla casella di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it.
Nelle more dell’adozione di un sistema informatizzato che
permetta l’acquisizione automatica delle segnalazioni, il dipendente potrà
inviare la segnalazione compilando e sottoscrivendo il “modello di denuncia
degli illeciti” (all. 1), presente nel sito internet dell’Istituto nella
sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”,
alla casella di posta elettronica: responsabileanticorruzione@inail.it .
Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente
infondata il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ne disporrà l’archiviazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, competente a svolgere una prima istruttoria, qualora il fatto
segnalato risulti non manifestamente infondato, inoltra la segnalazione ai
soggetti terzi competenti – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti
- quali:
-
il Dirigente della struttura in cui si è
verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non
vi siano ipotesi di reato, nonché per eventuali profili di responsabilità
disciplinare di propria competenza;
-
l’Ufficio disciplinare e contenzioso del
personale della Direzione centrale risorse umane, per eventuali profili di
responsabilità disciplinare di propria competenza;
-
l’Autorità giudiziaria, Corte dei conti e ANAC,
per i profili di rispettiva competenza;
-
il Dipartimento della Funzione pubblica.
Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno
definite, di norma, entro 120 giorni dalla ricezione delle medesime.
Solo alla scadenza del predetto termine, il segnalante potrà
chiedere informazioni circa lo stato di avanzamento della segnalazione,
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica:
responsabileanticorruzione@inail.it .
Nell’ipotesi in cui la segnalazione venga trasmessa ad un
soggetto non competente, lo stesso deve immediatamente trasmetterla al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza inviando
direttamente, a mezzo della propria posta personale, copia della segnalazione
ricevuta al seguente indirizzo di posta elettronica:
responsabileanticorruzione@inail.it .
Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici
ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici
presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo
anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.
In ogni caso il dipendente che segnala condotte illecite
sarà tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e
tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette,
aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
GESTIONE RISERVATA
DELLE SEGNALAZIONI
L’identità del whistleblower viene protetta sin dalla
ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, salvi i casi di
responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile
extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi
previsti dalla legge.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità
del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti
coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono
tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
Ai sensi dell’art. 54 bis, comma 2, del d.lgs n. 165/2001,
l’identità del segnalante non deve essere rivelata neanche nel caso in cui
venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.
L’identità del segnalante, pertanto, nell’ambito del
procedimento disciplinare, non può essere rivelata senza il suo consenso
espresso, nel caso in cui il procedimento disciplinare sia fondato su
accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione.
Invece, nel caso in cui il procedimento disciplinare sia
fondato, unicamente, sulla segnalazione del whistleblower, l’identità del
medesimo potrà essere rivelata, qualora la conoscenza della sua identità sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
In sede di prima applicazione spetta al Responsabile
dell’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale
risorse umane valutare, su richiesta dell’interessato, se
ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della
conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso,
sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza sia nel caso di diniego, la scelta
deve essere adeguatamente motivata, come peraltro previsto dalla legge
241/1990.
È opportuno, pertanto, che anche il Responsabile
dell’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale
risorse umane venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando
il soggetto interessato chieda che sia resa nota l’identità dello stesso per la
sua difesa.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al
diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e
ss.mm.ii, così come disposto dall’art. 54 bis, comma 4, del d.lgs n. 165/01.
Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né
di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell’ambito delle
ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett a), della legge
241/1990 e ss.mm.ii.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e i componenti del gruppo di lavoro nonché tutti gli altri soggetti
coinvolti nella gestione delle segnalazioni si intendono altresì “incaricati
del trattamento dei dati personali” secondo le disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003) e sono tenuti alla
cura dell’anonimato del segnalante ed alla trattazione della segnalazione:
-
in osservanza dei criteri di riservatezza;
-
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza,
custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare
rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito.
Gravano sul Responsabile dell’Ufficio disciplinare e
contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane, nonché su
tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, gli
stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del
segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza ed il gruppo di lavoro.
La violazione di tali doveri è fonte di responsabilità
disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste
dall’ordinamento.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, rende conto, con modalità tali da garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante, del numero delle segnalazioni ricevute e del loro
stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1,
comma 14, della legge n. 190/12.
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione
per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne
notizia circostanziata direttamente al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e può
essere fatta pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza anche tramite invio alla casella di posta elettronica:
responsabileanticorruzione@inail.it .
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza deve avviare l’istruttoria e gestire la segnalazione secondo le
modalità indicate al precedente paragrafo 4 – procedura di segnalazione di
illeciti.
Il dipendente discriminato, potrà, per la tutela dei propri
interessi, anche agire in giudizio nei confronti dell’autore della
discriminazione.
SEGNALAZIONI ANONIME
La tutela del whistleblower si applica in caso di
segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e riconoscibili.
Laddove vengano presentate segnalazioni anonime -fatto salvo
il dovere dell’amministrazione di prendere in considerazione anche segnalazioni
anonime ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e con dovizia di
particolari tali da far emergere fatti e situazioni collegabili a contesti
determinati- le stesse saranno gestite secondo le modalità stabilite dalla
delibera C.d.A. n. 144 del 15 marzo 2005.
Nessun commento:
Posta un commento