La recente sentenza n° 752 del 25 giugno scorso della Corte
di Appello di L’Aquila, confermativa della precedente statuizione n°639/2014
del Tribunale di Pescara, corrobora la tesi, da sempre sostenuta, dai
Consulenti del Lavoro in ordine alla determinazione della base imponibile per
il calcolo dei contributi da versare alla gestione previdenziale
artigiani/commercianti per coloro che rivestono la status di “socio”, sia di
società di capitali che di persone.
Al fine di ricostruire funditus la vicenda è necessario
partire proprio dalle origini del vulnus.
1. Normativa e prassi
di riferimento
La querelle trae origine della interpretazione dell’art.
3-bis del D.L. 384/92 convertito dalla legge 438/1992. La prefata disposizione
recita: “a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto
per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233
[iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e
coadiutori, n.d.r.], è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati
ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
La locuzione “totalità dei redditi di impresa denunciati ai
fini IRPEF” ha, nel tempo, alimentato il dibattito interpretativo in quanto
l’Inps ha inteso sussumere nella base imponibile anche i redditi di capitale,
quelli, cioè, derivanti dalla mera [recte: sola] partecipazione in società di
capitali.
In buona sostanza, l’Inps –ex pluribus, con la circolare n°
102 del 12 giugno 2003- sostiene che i contributi de quibus vadano calcolati
sulla somma (totalità) dei redditi derivanti (anche) dalla partecipazione in
società di capitali, a prescindere dalla verifica dell’eventuale attività
lavorativa nelle predette società ad opera del percipiente.
In particolare, l’Istituto di previdenza –cfr. punto 2)
della prefata circolare – precisa che “la quota di impresa della S.r.l.
costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio
sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per
l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il
titolo di iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore
individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto
disposto dall’art. 3-bis della legge 438/1992.
In nuce, la tesi (incestuosa) dell’Inps è quella di
calcolare i contributi sul coacervo dei redditi conseguiti dal percettore nel periodo
di imposta in questione, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano
da ascrivere alla categoria dei “redditi di impresa” ovvero in quella “di
capitale”.
2. La posizione dei
Consulenti del Lavoro e la normativa fiscale
Diversa la posizione della Categoria. La locuzione “totalità
dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF” non può che riferirsi, stante
il chiaro richiamo, alla categoria del “reddito di impresa”, così come
declinato dalla normativa fiscale –TUIR- (rectius D.P.R.917/86).
Si evidenzia, al riguardo, che l’art. 6 del TUIR classifica
i redditi assoggettai ad imposta sul reddito in sei categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
E’ evidente che la categoria dei “redditi di capitale” è
cosa distinta e separata da quella “di impresa”, donde la differenziazione
[rispettivamente lettera b) e e) della suddetta declaratoria] ai fini delle
imposte sul reddito.
Il precedente art. 5 si premura di statuire che “i redditi
delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente
dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili”.
Quanto alla declaratoria reddituale, si precisa che ai
redditi di capitale è dedicato il Capo III del TUIR. L’art. 44 si premura di indicare
quali siano i redditi di capitali. Fra questi, ai fini che in questa sede
rilevano, al comma 1 lettera e) “gli utili derivanti
dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società”.
Nel mentre, il successivo art. 55, capo IV, qualifica come
“redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.”.
La differenza fra le due tipologie reddituali è di palmare evidenza:
mentre i redditi di capitale presuppongono la sola partecipazione al capitale o
al patrimonio di una società, indipendentemente da qualsivoglia attività
lavorativa, quelli di impresa presuppongono che il reddito derivi
dall’esercizio, per professione abituale, di una impresa; ergo: siano il frutto
di una attività lavorativa.
Nella prima declinazione assurge ad elemento determinante il
(solo) capitale; nella seconda (reddito di impresa) è l’esercizio abituale
dell’attività a costituirne l’elemento peculiare.
Considerato che l’art. 3-bis del D.L. 384/1992
esplicitamente richiama i (soli) redditi di impresa è evidente che a nulla
rilevano –ai fini della determinazione della base imponibile- i redditi di capitale,
quelli prodotti in assenza di una attività lavorativa, il cui onere probatorio
– quanto alla sussistenza - non potrebbe che ricadere, in ossequio al principio
recato dall’art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit”, sul soggetto
che intenda affermarne la ricorrenza [Inps].
La suddetta interpretazione trova puntuale riscontro nella
legge 662/96. Come noto, tale norma, all’art. 1 comma 203, ha esteso la platea
dei soggetti da iscrivere alla Gestione commercianti includendovi espressamente
i soci lavoratori di società di capitali operanti nel settore commercio o che
svolgano attività classificabili nel settore terziario.
Presupposto, dunque, indefettibile per l’iscrizione è che
gli stessi, ancorché in assenza di oneri e rischi derivanti dalla gestione
societaria (propria, invece, dei soci delle società di persone) debbano
partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Sul concetto di abitualità e prevalenza e più in generale sull’obbligo
contributivo dei soci di S.r.l., si rinvia al parere n° 13 del 29.03.2012.
3. La Corte costituzionale
La Consulta, in subiecta materia, è intervenuta nel corso
del 2001 con due distinti provvedimenti: l’ordinanza n° 53 del 6 marzo e la
sentenza n° 354 del 7 novembre.
Con il primo, ordinanza 53, la Corte ha chiarito che
nell'ambito delle società di persone, nei limiti della quota di partecipazione ed
agli specifici fini tributari - fra società partecipata e socio si instaura un
rapporto di immedesimazione: principio trasfuso nel citato art. 5 del TUIR.
Nel secondo, invece, i Giudici delle Leggi si sono occupati
proprio dell’art. 3-bis del D.L. 384/1992, convertito dalla Legge 438/92.
Con la sentenza 354, la Corte ha respinto le censure di incostituzionalità
(con riguardo agli artt. 3 e 38 della Costituzione) in ordine alla disparità di
trattamento fra il socio di società di persone avente natura commerciale – i
cui redditi (d’impresa) sono assoggettati a prelievo contributivo (gestione commercianti)
– ed il socio di capitali – i cui redditi (di capitale) non sono, ex adverso,
assoggettati alla predetta contribuzione.
La Corte costituzionale ha ex professo motivato il rigetto
delle censure sul presupposto che “il reddito prodotto dalle società di persone
sia, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, un reddito proprio del socio,
realizzandosi, sia pure ai soli fini tributari, la immedesimazione fra società
partecipata e socio (ordinanza 53/2001). Inoltre, più specificamente, ha
affermato che la norma de qua “non può reputarsi discriminatoria atteso il preminente
rilievo che, nell’ambito delle società di persone, assume l’elemento personale
inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale bensì quale
legame fra più persone (ivi compreso il socio accomandante) in vista dello
svolgimento di una attività produttiva finalizzata al raggiungimento dello
scopo sociale.
Anche la Corte costituzionale afferma, dunque, che è proprio
l’elemento personale, sussistente ope legis nelle società di persone (ex art. 5
TUIR) a legittimare il differente assoggettamento contributivo fra redditi
d’impresa e redditi di capitale.
4. La Corte di
Appello di L’Aquila
La sentenza n° 752 del 25.06.2015 della Corte di Appello di L’Aquila,
nel confermare la sentenza n° 639 del 17.06.2014 emessa dal Tribunale di
Pescare, respinge la pretesa dell’Inps, pretesa diretta ad assoggettare a
contribuzione anche i redditi (di capitale) prodotti dal ricorrente per effetto
della mera partecipazione in alcune società di capitali.
I Giudici distrettuali, dopo un excursus esegetico dell’art.
3-bis in questione proprio con riferimento alle cennate posizioni della Corte
costituzionale e della disciplina fiscale, hanno chiarito che la mera
partecipazione – senza che corrispondesse la prestazione lavorativa all’interno
delle società di capitali (confermando, altresì, il relativo onere probatorio
in capo all’Inps) – non integrasse gli estremi previsti dalla norma per l’assoggettamento
alla contribuzione previdenziale (commercianti) trattandosi, nella fattispecie,
di redditi di capitale e non d’impresa e non sussistendo le condizioni di cui all’art.
1 comma 203 della legge 662/96.
Particolarmente interessante è l’approdo cui giungono i
Giudici della Corte di Appello in ordine al rapporto giuridico previdenziale
(obbligo della contribuzione-diritto alla prestazione). Testualmente, infatti,
si precisa che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione,
dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi
la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni
conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe
comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile
contributivo”.
In sostanza, non può esserci obbligo contributivo (cui è
collegata una prestazione previdenziale) in assenza di una prestazione lavorativa.
Tale approdo è perfettamente conforme alla previsione di cui
all’art. 38, comma 2, della Costituzione che, come noto, è “l’atto di nascita”
delle assicurazioni sociali obbligatorie. In esso, infatti, si prevede che le
tutele previdenziali spettino ai lavoratori – coloro, cioè, che svolgono
un’attività lavorativa e non che si limitino, sic et simpliciter, ad investire
i propri capitali a scopo di utile.
5. Conclusioni
Appare chiaro, alla luce delle suesposte considerazioni, che
la determinazione della base imponibile per il versamento dei contributi dovuti
alla Gestione commercianti, ex art. 3-bis, vada effettuata mediante sommatoria
di tutti i redditi di impresa (art.55 del TUIR) percepiti – quale effetto del
proprio lavoro – dal contribuente nell’anno di imposta.
Ci auguriamo che la suddetta (pacifica) interpretazione giurisprudenziale
dell’art. 3-bis del D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92, possa essere
presto acquisita dall’Inps e che, per l’effetto, possano ritenersi superate le citate
precisazioni di cui al paragrafo 2 della circolare n° 102/2003.
Del resto, poi, è proprio l’Istituto – nell’incipit del
paragrafo 2 della predetta circolare – a precisare “per i soci lavoratori di S.r.l.”.
Quindi, per i soci di S.r.l. è proprio quella qualificazione di “lavoratori” a
costituire il presupposto della contribuzione allagestione commercianti. Non si
spiega, quindi, l’inclusione, nel successivo secondo capoverso del medesimo
paragrafo, anche del mero reddito di capitale per coloro che siano tenuti, per effetto
di (altri) redditi di impresa, alla iscrizione.
E’ evidente che in tale fattispecie (presenza sia di redditi
di impresa che di redditi di mero capitale), la base imponibile non dovrà tener
conto dei redditi di capitali (senza apporto lavorativo) ma solo dei redditi di
impresa.
Si allega modello di rimborso dei contributi da notificare
all’Inps di competenza onde avviare il procedimento tendente ad ottenere il
recupero di quanto, ai sensi di quanto finora esposto, indebitamente versato.
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