Il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2015, in Roma,
presso la sede dell'Assoced, Via Duilio n. 13, Roma, si sono incontrati:
La Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - ASSOCED,
rappresentata dal suo Presidente Fausto Perazzolo Marra, dal Vice Presidente
Giancarlo Badalin, dal Segretario Generale Antonio Forte e da una delegazione
composta da: Giammarino Battistella, Enza Costantino, Roberto Paperini, Paolo
Frighetto, Enzo Passarella, Ivonne Poli, Rino Rossetto, Lamberto Galassetti,
con l'assistenza della Confterziario nella persona di Giancarlo Badalin, della
Direzione per le Relazioni Istituzionali ed Industriali
La Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e
dei Servizi Professionali -
LAIT, rappresentata dal Presidente Giancarlo Badalin ed una
delegazione composta da Giammarino Battistella, Rino Rossetto, Enzo Passarella
con l'assistenza della Confterziario nella persona di Giancarlo Badalin, della
direzione per le relazioni istituzionali e industriali
e
UGL TERZIARIO - Federazione Nazionale rappresentata dal
Segretario Generale Luca Malcotti e da una delegazione composta da: Luigi
Giulio De Mitri Pugno, Franco Silvani, Amedeo Gismondi, Riccardo Uberti,
Massimiliano Rossato, Giovanni Romeo, Gaetano Panico, Vincenzo Pavia,
Massimiliano D’Alessandro, Antonio Caprio, Giuseppe De Rosa, Giuseppina Artale,
Michele Virgilio, Maurizio Barbieri, Vito Perrone, Massimiliano Asquini, Luigi
Castiglione, Laura Cozzo, Giuseppe De Luca, Brunella Filotico, Vita Letizia
Fiorino, Flavio Lo Vaglio, Daniele Massimi, Luca Matrigiani, Luigi Menichini,
Sabrina Nigro, Andrea Paggiossi, Franco
Penello, Giuseppe Perna, Concetta Borzacchiello, Roberto
Spina, Pasquale Vozzo, Oreste Zona, con l'assistenza del Segretario Confederale
Ugl, Ezio Favetta
con la consulenza giuridica di Rosalba Pelusi, esperta di
diritto del lavoro e relazioni sindacali
per sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 28 maggio 2012 per i lavoratori
dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra
professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi
di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie di
servizi per il disbrigo di pratiche amministrative.
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1 - (Validità e sfera di applicazione del
contratto)
.... Omissis ...
A decorrere dal 1° luglio 2015, il c.c.n.l. si applica ai
lavoratori dipendenti dalle
imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed
acquisizione dati per conto
terzi.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.2 -
(Classificazione del personale)
.... Omissis ...
Commissione tecnica paritetica per la classificazione del
personale
Le Parti concordano sulla necessità di provvedere ad un
riesame del sistema di classificazione del personale, delle declaratorie e dei
profili professionali contenuti nel c.c.n.l. allo scopo di adeguarne la
disciplina ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese
del settore.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2015, sarà insediata una
Commissione tecnica per la classificazione del personale, pariteticamente
composta da 3 rappresentanti designati da Assoced e Lait e da 3 rappresentanti
designati da Ugl Terziario.
La Commissione procederà a raccogliere tutti gli elementi di
conoscenza utili per svolgere la propria attività, finalizzata a progettare una
proposta di riforma dell'attuale struttura dell'inquadramento, adottando
criteri di rispondenza all'evoluzione dei processi organizzativi e produttivi e
alla correlativa specifica professionalità del personale, con particolare
riguardo alle mansioni polivalenti, alla responsabilità ed autonomia delle
singole posizioni di lavoro.
La Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del
triennio di vigenza del presente
contratto, e presenterà sei mesi prima della sua scadenza un
rapporto conclusivo alle parti stipulanti.
Le parti provvederanno, in occasione del rinnovo
contrattuale per il triennio successivo, a negoziare soluzioni sui contenuti
della relazione della Commissione e ad aggiornare il sistema di inquadramento
con figure professionali nuove e/o mancanti.
TITOLO III
QUADRI
Art.11 (Indennità di
funzione) - Quadri
.... Omissis ...
A decorrere dal 1° luglio 2016 l'indennità di funzione per i
quadri è stabilita in:
-
Quadri di Direzione Euro 241,00
(duecentoquarantuno/00 euro) lorde per 14 mensilità;
-
Quadri Euro 214,00 (duecentoquattordici/00 euro)
lorde per 14 mensilità.
A decorrere dal 1° luglio 2017 l'indennità di funzione per i
quadri è stabilita in:
-
Quadri di Direzione Euro 245,00
(duecentoquarantacinque/00 euro) lorde per 14 mensilità;
-
Quadri Euro 219,00 (duecentodiciannove/00 euro)
lorde per 14 mensilità.
TITOLO VII
MERCATO DEL LAVORO
Art. .... (Lavoro a
tempo determinato)
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di
effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una
copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015, la durata
dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non
può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene
altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello
e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei
mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di tale superamento.
Fermo quanto disposto al comma precedente, un ulteriore
successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per
una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la direzione
territoriale del lavoro competente per territorio.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque
volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10
giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i
contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Ai sensi dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015, si conviene
sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato
effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto.
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo
tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è
consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra
calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo
determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti
quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti
percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di
nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di
produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a
termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a
termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore
di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale
diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Art.... - (Contratto a tempo determinato per
sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto )
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di
lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative è consentito un periodo
di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore
sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di
quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia
programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi ai sensi
del T.U. n. 151/2001, oltre alla possibilità di affiancamento così come
indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla
scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di usufruire dei
permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo
III del T.U. n. 151/2001, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo
determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il
periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di
cui all'ultimo comma dell'Art ... (Lavoro a tempo determinato) del presente
c.c.n.l.. Alle medesime lavoratrici e' altresì riconosciuto, alle stesse
condizioni di cui sopra, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a
termine.
Art...... - (Contratti a termine per studenti di scuole
secondarie di secondo grado e studenti universitari)
Al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal
sistema scolastico e universitario con esperienze pratiche acquisite
direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle vacanze estive, i
datori di lavoro, che applicano integralmente il presente C.C.N.L., in
alternativa ai tirocini formativi e di orientamento, potranno stipulare
contratti a termine, di durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14
settimane di effettivo lavoro con studenti che frequentino corsi di studi
universitari o scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti saranno
impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso da
loro frequentato, e, in ogni caso, in settori dove possano acquisire esperienze
riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse
riferite ad uno o più settori.
Lo studente da assumere dovrà presentare, a richiesta del
datore di lavoro, idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe
frequentata.
I datori di lavoro si impegnano a far conseguire agli
studenti un'idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come
momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite
durante il corso di studio evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi
contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.
Le parti demandano alla contrattazione aziendale la
definizione delle modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal
presente articolo.
Chiarimento a verbale
Fermo restando il rispetto delle norme dettate dalla L. n.
296/2007, per "studenti di scuole secondarie di secondo grado" si
intende, ai fini del presente articolo, studenti che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
Art. ..... -
(Somministrazione di lavoro - Definizione)
Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto,
a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,
per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse
e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Art. 27 - (Somministrazione
di lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, Le parti
convengono che l’utilizzo di lavoratori somministrati a tempo determinato non
potrà superare le soglie individuate nel successivo art. 34, in ciascuna unità
produttiva il 10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori
somministrati. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti. Sono compresi in tale insieme i
lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Sono esclusi dal computo, invece, i contratti conclusi per
la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti
con diritto alla conservazione del posto.
Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la
messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque fino ad un massimo di
12 mesi.
E' in ogni caso esente da limiti quantitativi, ai sensi
dell'art. 31, D.Lgs. n. 81/2015, la somministrazione a tempo determinato di:
- lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991;
- soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di
trattamenti di disoccupazione non agricola o comunque percettori di
ammortizzatori sociali;
- lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”
ai sensi dei nn. 4 e 99, art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, come
individuati con decreto ministeriale (art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).
Art.28 - (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro
autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico
delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di
persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di
nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti,
per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica
navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di
manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che
saranno dettagliate dall’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati -
EBCE, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato
non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto
contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell'attività nel corso
dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati
a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato.
Art.29 - (Obblighi di
informazione)
L'impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica
alle R.S.U e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto
collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione
di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli
artt. 27 e 28 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e
necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le
predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i
motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
L’impresa utilizzatrice deve comunicare ogni dodici mesi,
anche per il tramite dell’associazione datoriale, alle RSU e, in mancanza, alle
OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, il
numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la loro durata, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Devono essere comunicati i rapporti conclusi nel periodo di
dodici mesi intercorrente tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno
precedente; la comunicazione va effettuata entro il successivo 31 gennaio.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di
ciascun anno all’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE.
L’utilizzatore deve informare i lavoratori somministrati
circa i posti vacanti anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei
locali aziendali.
Art.30 - (Diritti dei
lavoratori somministrati)
...... Omissis .....
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per
missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e'
computato nella quota di riserva di cui all'art. 3, L. n. 68/1999.
Art.33 - (Lavoro ripartito)
ABROGATO
Art. ....... - (Contratto di reimpiego)
In via sperimentale, per la durata del presente c.c.n.l, è
consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo
indeterminato per l'inserimento in azienda di lavoratori con più di 50 anni di
età e di soggetti inoccupati o disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art.
1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 297/2002, esclusi i soggetti che rientrano nel
campo d'applicazione dell'apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto di reimpiego percepiranno
un salario d'ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente
inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e di un livello per i
successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento.
I lavoratori assunti per svolgere mansioni ricomprese nel V
livello della classificazione del personale di cui all'art. 2 del c.c.n.l.,
percepiranno la retribuzione del IV livello per un periodo di trenta mesi.
Non è possibile applicare tale modalità retributiva ai
lavoratori assunti per svolgere mansioni ricomprese nel VI livello della
classificazione del personale di cui all'art. 2 del c.c.n.l..
Art.34 - (Soglie
numeriche)
ABROGATO
TITOLO VIII
ORARIO DI LAVORO
Art.38 -
(Flessibilità dell'orario)
.... Omissis ...
In ogni caso, le ore di riduzione devono essere godute o
liquidate con quote orarie della retribuzione di cui all'art. 111 del c.c.n.l.
entro 12 mesi dal termine del programma annuale di flessibilità.
Decorso tale termine, al lavoratore spetta, oltre la
retribuzione per le ore non godute, la maggiorazione prevista dall'art. 51 del
c.c.n.l. per il lavoro straordinario.
Le ore maturate ai sensi del presente articolo non possono
essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione di orario, permessi
ed eventuali altre riduzioni previste a diverso titolo dal c.c.n.l. o da
accordi aziendali.
TITOLO IX
PART-TIME
Art.43 - (Rapporto a
tempo parziale)
Così come disciplinato dall'art. 5 della Legge 863/84, Il
contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto ai fini della
prova. Nel contratto dovrà essere indicato:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le
relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La
prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di
norma, entro le seguenti fasce:
1.nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
settimanale da 12 a 25 ore;
2.nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
mensile da 48 a120 ore;
3.nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
annuale da 400 a 1300 ore;
2)la puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione dell'orario di svolgimento della stessa con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di
proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l'indicazione di cui al punto 2) può avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
All'atto della stipulazione del contratto a tempo parziale
il datore di lavoro informerà il lavoratore sugli eventuali riflessi in materia
previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto
connesso con le contribuzioni ai fondi pensione di cui alla Legge 335/95,
derivante dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà
essere frazionata nell'arco della giornata, salve diverse intese tra le parti.
La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere
svolta per tutti i giorni di normale attività (part-time orizzontale) o solo
per alcuni - definiti - giorni (part-time verticale).
Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del decreto
legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61 coordinato con il decreto legislativo
26 febbraio 2001 n. 100 che prevede: il “rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo misto” ossia quello che si svolge o secondo una combinazione delle due
modalità indicate nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e al
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
Art.44 - (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i
seguenti principi:
a)volontarietà di entrambe le parti;
b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo
pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le
mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c)priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni,
per le stesse mansioni;
d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto
compatibili con la natura del rapporto stesso;
e)volontarietà delle parti in caso di modifiche
dell'articolazione dell'orario concordata.
Art. .... -
(Trasformazione del rapporto)
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da
gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, debitamente certificate, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto
di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
In caso di malattie oncologiche o gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori
del lavoratore, nonchè nel caso il lavoratore assista una persona convivente
con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di
gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n.104/1992, alla quale è stata
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di
assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore, con figlio di età non
superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è
riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni
o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del
rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del
congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una
riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar
corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il
datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell'impresa, e a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni
dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Art.45 -
(Riproporzionamento)
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dal presente c.c.n.l., per il solo fatto
di lavorare a tempo parziale.
In ogni caso, al lavoratore con contratto part-time saranno
garantite le previsioni di cui al presente c.c.n.l., con i seguenti meccanismi:
.... Omissis ...
Art.46 - (Lavoro
supplementare)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al
raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984,
Nel rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale sono autorizzate, quando vi
sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro
supplementare, rispetto a quello individuale concordato e fino al raggiungimento
dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno, nella misura di 60 80 ore
annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
-
compilazione degli inventari e dei bilanci o di
analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa
aziendale;
-
particolari difficoltà organizzative derivanti
da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la
quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111 secondo le
modalità previste dall'art. 114, e la maggiorazione forfettariamente e
convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota
oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di
fatto di cui all'art. 111, esclude il computo della retribuzione del lavoro
supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella
quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Cod.
Civ.
Ferma restando l'applicabilità della presente norma,
mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità
che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a
quelle di cui sopra, prevedano quantità
superiori a quelle indicate al secondo comma del presente
articolo.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
misto è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie nei
limiti previsti dall'art. 50 del c.c.n.l.
Art.... - (Clausole
flessibili ed elastiche)
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono
pattuire per iscritto clausole flessibili ed elastiche.
Ai fini della presente disciplina si intende per:
-“clausola flessibile”, quella che consente di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa;
-“clausola elastica”, quella che consente, nel rapporto di
lavoro di tipo verticale o misto, di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa.
Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla
stipula del contratto di lavoro.
Nel patto scritto devono essere indicate le ragioni di
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano
l'applicazione delle clausole flessibili o elastiche, la data di stipulazione,
le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può
variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il
lavoratore. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di
richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili
qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso
prestato alla clausola flessibile o elastica).
L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola
flessibile) o di variarne in aumento la durata (clausola elastica), è
subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di
clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del
15%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all'art. 111, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti
retributivi indiretti e differiti.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di
clausola elastica, comportano a favore del lavoratore il diritto alla
maggiorazione prevista per il lavoro supplementare dall'art. 46 (Lavoro
supplementare) del c.c.n.l..
Art. .... - (Revoca
del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica)
Il lavoratore può chiedere l'eliminazione o la modifica
delle clausole flessibili ed elastiche precedentemente pattuite per una delle
seguenti, documentate, ragioni:
-esigenze di carattere familiare, rientranti nelle
casistiche di cui alle leggi n. 53/200 e 104/1992
-esigenze di tutela della salute certificata dal competente
Servizio Sanitario Pubblico
-necessità di attendere ad altra attività subordinata o
autonoma
-esigenze di studio o formazione
Il consenso prestato dal lavoratore può essere comunque sempre
revocato in presenza dei motivi espressamente indicati dalla legge (art. 6, c.
7, D.Lgs. n. 81/2015).
La revoca, in forma scritta, può essere effettuata quando
siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il
datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
A seguito della revoca viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata.
Art.... - (Criteri di
computo dei lavoratori a tempo parziale)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per
una corretta interpretazione e applicazione del c.c.n.l., si renda necessario
l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale
sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto,
con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di
quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al
titolo III Attività Sindacale, della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori
a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della
loro prestazione lavorativa.
TITOLO XIII
CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVA
Art.... - (Congedo
per le donne vittime di violenza di genere)
La lavoratrice inserita nei percorsi relativi alla violenza
di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza
o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis, L. n.
119/2013, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto
percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla
sospensione del rapporto per un massimo di tre mesi.
La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o
il committente della volontà di usufruire del congedo con almeno sette giorni
di anticipo e deve produrre la documentazione giustificativa dell'assenza.
Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice è
corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, composta degli
elementi di cui all'art. 111 (Retribuzione di fatto) del c.c.n.l..
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro con le
modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti
gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera
nell'arco di tre anni.
In caso di fruizione ad ore, il lavoratore deve comunicare
al datore di lavoro la sua intenzione con un preavviso minimo di quindici
giorni, indicando:
- il numero di mesi di congedo spettante ;
- l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno
fruite;
- la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà
essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze
aziendali.
In ogni caso, non sono ammissibili richieste che prevedano
l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.
La fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese
fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge.
La lavoratrice di cui al comma 1 del presente articolo, ha
diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
verticale o orizzontale, ove disponibili in organico.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo
pieno.
TITOLO XV
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art.82 - (Missioni)
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione
temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale compete:
1)il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio:
2)il rimborso delle spese effettive documentate per il vitto
e l’alloggio;
3)il rimborso delle spese sostenute e documentate in
esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4)una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera
della retribuzione di fatto di cui all'art. 111; qualora non vi sia
pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà
corrisposta una diaria ridotta del 10%.
In alternativa al lavoratore che compia un minimo di 15
missioni all’anno, con almeno 10 pernottamenti, l’azienda potrà corrispondere,
in luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di
cui al terzo comma del presente articolo, un’indennità mensile, per
quattordici, pari al 10 % della retribuzione mensile.
4) Una diaria di euro 20 (venti) giornaliere per missioni
eccedenti le otto ore e fino alle ventiquattro ore e di euro 35 (trentacinque)
giornaliere per missioni eccedenti le ventiquattro ore.
Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta
una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del
lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle otto ore
compete il rimborso di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo e, se la
missione supera le quattro ore, una diaria giornaliera pari a euro 10 (dieci).
Per tutte le missioni effettuate da dipendente con
l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio
e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori
economici previsti dalle tabelle ACI.
TITOLO XVII
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. .... - (Congedo parentale a ore)
Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori di
conciliare i tempi di vita e di lavoro, è stabilito che il congedo parentale di
cui all'art. 99 del c.c.n.l. potrà essere fruito anche a ore, secondo le
seguenti modalità:
a) il lavoratore che intende avvalersi del congedo in
parola, deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con un preavviso
minimo di quindici giorni, indicando:
- il numero di mesi di congedo parentale spettante ai sensi
del D.Lgs. n.151/2001 che intende utilizzare;
- l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno
fruite;
- la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà
essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze
aziendali.
Non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione
di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa
tra le parti.
b) la fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più
riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge.
Il lavoratore ha diritto di cumulare, anche nella stessa
giornata, altri riposi o permessi previsti dalla legge o dal c.c.n.l., sempre
nel rispetto del limite di cui all'ultimo periodo del precedente punto a).
Per il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge
e da erogare per ciascuna ora di congedo viene utilizzato il divisore orario
contrattuale 168.
Tutti gli oneri di comunicazione all'Inps in merito alla
fruizione del congedo parentale a ore restano in capo al lavoratore
interessato.
TITOLO XXVIII
ENTE BILATERALE E FORMAZIONE CONTINUA
Art.167 -
(Finanziamento dell'Ente Bilaterale)
.... Omissis ...
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote
destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire
dal mese successivo alla stipulazione del presente c.c.n.l., un elemento
distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 16.
.... Omissis ...
TITOLO XXX
ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Premessa
Le parti, consapevoli che la contrattazione di secondo livello
costituisce uno strumento vantaggioso per imprese e lavoratori capace di
soddisfare specifiche esigenze che tengano conto delle realtà territoriali,
concordano di definirne compiutamente la disciplina con le modalità e in
conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.
Art. ............ - (Contrattazione
integrativa)
La contrattazione integrativa aziendale si svolge nelle
aziende che occupano più di dieci dipendenti.
Gli accordi hanno durata triennale.
La richiesta di rinnovo dell'accordo dovrà essere avanzata
in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale due
mesi prima della scadenza dell'accordo.
Gli accordi raggiunti a livello aziendale, per la loro
validità, devono essere certificati dall'Ente Bilaterale Nazionale, secondo le
procedure di cui al successivo Art......(Procedure per l'attuazione della
contrattazione integrativa).
Art. ........ - (Materie)
A livello aziendale possono essere concordate particolari
norme riguardanti:
−articolazione dell'orario settimanale;
−turni o nastri orari;
−eventuali forme di flessibilità, anche a parziale modifica
di quanto disposto dall'art. 38 del c.c.n.l.;
−part-time: modalità di svolgimento del lavoro supplementare
nei limiti previsti dall'art. 46 del c.c.n.l.; modalità di applicazione di
clausole elastiche e flessibili nei limiti di cui all'Art..... (Clausole
elastiche e flessibili); modalità di svolgimento della prestazione del
lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale entro i limiti del congedo parentale spettante;
− modalità di attuazione dei contratti a termine per
studenti universitari o di scuole secondarie di secondo grado;
−determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 75;
−tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori,
ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
−parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto
previsto dall'art. 179;
−molestie sessuali;
−ulteriori modalità di godimento del congedo parentale, nel
rispetto di quanto previsto nell'art.... (Congedo parentale a ore);
−ulteriori modalità di godimento del congedo di cui
all'Art.... (Congedo per le donne vittime di violenza di genere)
−progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o
al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro,
tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni,
orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a
dodici anni di età;
−programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo.
Art. ........ -
(Premio di risultato)
Nelle aziende oltre dieci dipendenti l'erogazione di
elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente
c.c.n.l. si attua mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto
erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese -
strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di
programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi
di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune
per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto
economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e
del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto
dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni
essenziali di redditività.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli
indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le parti dovranno
altresì dare applicazione a quanto stabilito in materia dalla normativa
vigente.
Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento
rispetto ad una precedente situazione, le parti dovranno definire la base su
cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le parti
potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un
massimo di 3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.
Nell'accordo aziendale che definisce il premio di risultato
dovranno essere concordati forme, ed altre clausole per l'informazione e la
verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in
rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al
momento dell'accordo.
In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà
essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Nell'accordo del premio di risultato le parti valuteranno le
modalità e le condizioni attraverso le quali poter riconoscere il premio ai
lavoratori somministrati.
Le erogazioni in parola avranno caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale
previsto dall'art. 1, c. 67, L. n. 247 del 2007 e dall'art. 2, c. 1, lettera
c), del D.L. n. 93/2008 e successive modificazioni.
Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti
si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di 2º livello potrà
essere rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui
al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai
fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto
di legge o contrattuale, in quanto le parti ne definiscono l'ammontare in senso
onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza
di situazioni di difficoltà economico-produttiva che possano comportare il
ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si
discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento,
l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
Le aziende sotto i dieci dipendenti e quelle che non hanno
contrattato il premio di produttività, devono erogare l'elemento economico di
garanzia ai sensi dell'art. 120 del c.c.n.l. 28 maggio 2012, nelle misure e
alle scadenze previste dal presente accordo di rinnovo.
Art. ........ -
(Procedure per l'attuazione della contrattazione integrativa)
Per l'avvio delle trattative per il secondo livello di
contrattazione aziendale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi
alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di
normalità sindacale non potendo le parti assumere iniziative unilaterali, né
procedere ad azioni dirette.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma, il
periodo di quattro mesi di cui al precedente comma si applica dalla data di
effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione, il periodo complessivo di
quattro mesi si applica dalla data di presentazione della piattaforma.
Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. aziendali dei
lavoratori all'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati (EBCE) di cui
all'art. 166 del c.c.n.l.. Ricevute le piattaforme, l'EBCE procederà alla
verifica del rispetto delle procedure e dei contenuti delle richieste in
rapporto alle materie demandate al secondo livello di contrattazione dal
c.c.n.l.
La verifica dovrà esaurirsi entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della piattaforma.
Una volta siglato, l'accordo aziendale deve essere inviato
all'EBCE per la sua definitiva approvazione.
L'approvazione da parte dell'EBCE è condizione di validità
delle intese raggiunte a livello aziendale.
Art.177 - (Accordi
integrativi regionali)
ABROGATO
TITOLO XXI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.120 - (Elemento
economico di garanzia)
Nelle aziende in cui non è contrattato un premio di
produttività, con la retribuzione del mese di giugno 2018 ai lavoratori a tempo
indeterminato, agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31
maggio 2018 che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi viene
erogato un elemento economico di garanzia una tantum negli importi
sottoindicati.
L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione
all'effettiva prestazione lavorativa
svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° luglio 2015 -
31 maggio 2018.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato
secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 45.
L'elemento economico di garanzia non è utile ai fini del
calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno
definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi
incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è assorbito, sino a
concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo
rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., che venga corrisposto successivamente
al 1° luglio 2015.
Importi:
Quadri, I e II livello: 110 euro
IIIS e III livello: 98 euro
IV, V e VI livello: 85 euro
TITOLO XXXIII
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art.201 - (Quota
associativa)
La quota associativa annuale per ogni dipendente a tempo
indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi e per gli
apprendisti è pari a euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) suddivisi in 12 rate
mensili da euro 12.00 (dodici/00) fino al 30 giugno 2015.
Dal 1° luglio 2015, la quota associativa annuale è fissata
in euro 168,00 (centosessantotto//00) suddivisi in 12 rate mensili di cui euro
13,00 (tredici/00) a carico del datore di lavoro e 1,00 (uno//00) a carico di
ciascun lavoratore iscritto al Fondo EASI.
.... Omissis ...
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a
corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della
retribuzione di euro 14 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli
istituti contrattuali, compreso il tfr.
TITOLO XXXV
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Art.203 - (Decorrenza
e durata)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo
diversa espressa previsione per specifici istituti, entra in vigore il 1°
luglio 2015 e scadrà il 30 giugno 2018.
.... Omissis ...
Art.204 - (
Contrattazione integrativa aziendale)
ABROGATO
TABELLA A
|
Livello
(*)
|
Paga base
contrattuale
al 1/7/2015
|
Paga base
contrattuale
al 1/5/2016
|
Paga base
contrattuale
al 1/3/2017
|
Paga base
contrattuale
al 1/1/2018
|
|
Quadri di
Direzione
|
2.582,85
|
2.614,73
|
2646,62
|
2678,51
|
|
Quadri
|
2.347,74
|
2.376,73
|
2.405,71
|
2.434,70
|
|
I
|
2.015,32
|
2.040,20
|
2.065,08
|
2.089,96
|
|
II
|
1.804,28
|
1.826,55
|
1.848,83
|
1.871,10
|
|
III S
|
1.729,92
|
1.751,27
|
1.772,63
|
1.793,99
|
|
III
|
1.619,47
|
1.639,47
|
1.659,46
|
1.679,45
|
|
IV
|
1.506,84
|
1.525,45
|
1.544,05
|
1.562,65
|
|
V
|
1.434,67
|
1.452,38
|
1.470,10
|
1.487,81
|
|
VI
|
1.211,60
|
1.226,56
|
1.241,51
|
1.256,47
|
(*) Indennità di funzione per
i quadri (per quattordici mensilità):
- Quadro di Direzione: € 241,
dal 1° luglio 2016; € 245,00, dal 1° luglio 2017;
- Quadro: € 214, dal 1°
luglio 2016; € 219,00, dal 1° luglio 2017.
Una tantum
A copertura del periodo 1° aprile - 30 giugno 2015, a tutti
i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo spetta la
corresponsione di un importo forfettario una tantum pari a 60,00 euro lordi da
erogare con la retribuzione di settembre 2015. Tale importo sarà riproporzionato
per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel
periodo 1° aprile 2013 - 30 giugno 2015 con riduzione proporzionale per i casi
di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza
di lavoro concordate.
L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di
alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.
Allegato 1
ACCORDO PER LA PER LA
DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE
CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED) AI SENSI DEL DLGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 162
Omissis
Art.2 – Numero di
apprendisti
Non potranno procedere a nuove assunzioni con contratto di
apprendistato i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il
70% 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei
ventiquattro trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano
gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa,
quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione
di cui al presente comma non si applica quando nel biennio triennio precedente
sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art.4 – Proporzione
numerica
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà
di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori
specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando
nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali
l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230
del C.C.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di 3, può assumere
apprendisti in numero non superiore a 3.
E' consentita altresì l'assunzione di un apprendista per i
CED che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo
dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare o il socio.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per
le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex
art. 230 del C.C. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso
esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore
a tre.
Chiarimento a verbale
In base alla nuova disciplina è pertanto possibile
distinguere tre ipotesi:
- aziende con almeno 10 dipendenti: il rapporto tra
apprendisti e maestranze qualificate è di 3 a 2 (cioè 3 apprendisti ogni 2
lavoratori qualificati);
- aziende con meno di 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti
e qualificati è 1 a 1 (cioè 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato);
- aziende con meno di 3 dipendenti qualificati
(indipendentemente dal numero complessivo di dipendenti): possono essere
assunti non più di 3 apprendisti.
PROTOCOLLO DI INTESA
ASSOCED
LAIT
e
UGL Terziario
PREMESSO CHE
In data odierna le parti hanno sottoscritto il rinnovo del
CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra
professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi
di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie di servizi
per il disbrigo di pratiche amministrative, per le imprese esercenti servizi di
informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi che avrà valenza
fino al 30 giugno 2018;
tale sottoscrizione avviene in un periodo di grave crisi
dell’economia italiana le cui possibilità di ripresa sono minate da una
compressione dei redditi e da un livello inadeguato di produttività;
le parti ritengono che la introduzione di meccanismi di
partecipazione possa contribuire a far uscire le aziende dalle attuali
difficoltà e contribuire a determinare un modello di più efficace
organizzazione del lavoro;
è stato varato a marzo 2015 dal Comitato ristretto della Commissione
Lavoro del Senato il nuovo testo unificato della proposta di legge sulla partecipazione
dei lavoratori, in applicazione dell’articolo 46 della Costituzione, ed è quindi
possibile che si giunga, nel tempo di applicazione del CIA, alla approvazione
di una legge in materia
LE PARTI STIPULANO IL
SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA
Le premesse fanno parte integrale del presente protocollo di
intesa.
Entro tre mesi le parti costituiranno la “Commissione paritetica
per la partecipazione” che sarà composta in maniera paritetica tra i
rappresentanti dell’organizzazione sindacale e delle parti datoriali.
Tale Commissione avrà il compito di predisporre una proposta
di modello partecipativo, nel quadro della legislazione esistente e di quella
eventualmente sopraggiunta, per le aziende del settore.
Tale Commissione nella prima riunione definirà un calendario
dei lavori ed un cronoprogramma dei propri obiettivi, con l’obiettivo di
arrivare ad una proposta condivisa entro 24 mesi.
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