Il primo comma dell’art.52, infatti, ha disposto l’abrogazione
degli artt. 61-69-bis del D.Lgs n.276/2003, che fino ad oggi hanno
regolamentato l’istituto del contratto a progetto. Le diposizioni abrogate, tuttavia,
continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in
atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo.
In sostanza, dallo scorso 25 giugno, non sarà più possibile
stipulare nuovi contratti a progetto, mentre quelli in uso alla data predetta
continueranno a produrre i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.
Sul punto, però, è necessario analizzare il contenuto del
secondo comma del cit. art.52, che recita testualmente “Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura
civile”, sancendo, di fatto, la validità, anche per il futuro, dei rapporti
di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale.
Per comprendere al meglio il significato del menzionato
richiamo all’art.409 c.p.c. è necessario leggere il secondo comma del suddetto
art.52 in combinato con il comma 1 dell’art.2 del decreto attuativo, ai sensi
del quale “A far data dal 1° gennaio
2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative
e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Ricapitolando, il legislatore della riforma, nel disporre
l’abrogazione dell’istituto del contratto a progetto, fa salva la possibile
stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo
quelli configurati da prestazioni rese con modalità esclusivamente personali.
In ogni caso, il secondo comma dell’art.2 considera valide:
a)
le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore;
b)
le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali;
c)
le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
d)
le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (1).
Inoltre, il terzo comma del più volte citato art.2, prevede
espressamente che le parti possano richiedere alle Commissioni preposte la
certificazione dell’assenza dei requisiti comportanti la presunzione di
subordinazione.
Si tratta delle Commissioni abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro, istituite, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto legislativo n.276/2003, presso gli enti
bilaterali, le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Università, i consigli
provinciali dei consulenti del lavoro, che, come detto, potranno
attestare la validità di dei rapporti di collaborazione sottoposti alla loro
verifica.
Sulla base di quanto finora affermato, pertanto, posta
l’impossibilità di instaurare nuovi contratti a progetto a far data dal 25
giugno 2015, le parti potranno legittimamente stipulare dei contratti di
collaborazione ex art.409 c.p.c., svincolati, dunque, dalla redazione del
progetto e senza alcun obbligo di predefinizione di un termine finale.
Per evitare possibili abusi, tuttavia, il legislatore della
riforma ha introdotto un meccanismo di presunzione che, a far data dal 1°
gennaio 2016, farà scattare, in presenza
di determinati indicatori, la disciplina del lavoro subordinato.
In sostanza, salvo le particolari fattispecie di contratti
di collaborazione considerati sempre validi, di cui si è detto, le restanti
co.co.co. verranno attratte nell’alveo della subordinazione ove presentino i
seguenti concomitanti elementi presuntivi:
-
prestazioni esclusivamente personali e continuative;
-
modalità di esecuzione organizzata dal datore di lavoro;
-
tempi e luoghi organizzati dai datori di lavoro.
Valerio Pollastrini
1)
- come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della
Legge n.289 del 27 dicembre 2002;
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