Ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento
va assegnato rilievo all’intensità dell'elemento intenzionale, al ruolo
ricoperto nell’azienda dal dipendente, al grado di affidamento richiesto dalle
mansioni e alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.
Corte di Cassazione –Sentenza
n.13659 del 3 luglio 2015
Svolgimento del
processo
La Corte d'appello di Roma,
con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di
accoglimento di primo grado (che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento
per giusta causa intimato dalla S.p.A. S. Costruzioni ad A.N., direttore
generale, ed aveva condannato la società al pagamento dell'indennità
supplementare prevista, dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di
aziende industriali, nonché ai pagamento dell’indennità sostitutiva di
preavviso) ha respinto la domanda proposta dal predetto dirigerne.
Ha osservato la Corte
di merito che i fatti contestati al N. integravano, per la loro gravità, tenuto
anche conto del ruolo apicale rivestito dal predetto dipendente, la nozione di
"giustificatezza" di licenziamento posta dalla contrattazione collettiva,
non coincidente con quella di giustificato motivo di licenziamento. In
particolare era rimasto accertato che il dirigente aveva nominato un avvocato
penalista e un tecnico di sua fiducia a seguito di un incidente stradale con
l’autovettura aziendale, facendo porre il compenso a carico della società;
aveva apportato modifiche ad un’autovettura aziendale datagli in sostituzione
della prima, pagando il corrispettivo (€ 650,00) a mezzo di carta di credito
aziendale; aveva utilizzato tale carta di credito per spese personali, relative
al parcheggio della propria autovettura e al pagamento di pasti in ristoranti;
si era reso frequentemente assente dalla sede di lavoro nelle giornate di
lunedì e venerdì; non aveva prodotto attività di rilievo rispetto ai compiti e
alle mansioni a lui affidate, privando i vari collaboratori e colleghi di
qualsiasi guida e coordinamento; non aveva provveduto in alcun modo alla
gestione del personale, lasciando i dipendenti privi di disposizioni e
direttive.
Ha rilevato infine la
Corte territoriale che, diversamente da quanto sostenuto dal N., non si era
formato alcun giudicato sulla questione relativa alla mancata audizione del
medesimo, essendo stata tale questione affrontata solo incidentalmente dal
primo giudice. Peraltro, ha aggiunto, non era stata al riguardo commessa alcuna
violazione procedimentale da parte della società, essendosi il N.
sostanzialmente sottratto all’audizione, prima chiedendo di essere sentito e
successivamente dichiarando di non potere essere presente, dovendo essere
sottoposto ad intervento chirurgico.
Avverso questa
sentenza propone ricorso per cassazione A.N. sulla base di quattro motivi,
illustrati da memoria. La società resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo
motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 cod.
proc. civ. e 2909 cod. civ., il ricorrente deduce che avverso il capo della
sentenza di primo grado che aveva ravvisato un ulteriore elemento di
illegittimità del recesso nella mancata audizione di esso ricorrente, la
società non ha proposto impugnazione. Di conseguenza, sul punto si era formato
il giudicato, onde, trattandosi di questione idonea a definire il giudizio, la
domanda doveva essere accolta.
2. Con il secondo
motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32
Cost., 1175 e 1375 cod. civ., 7 della legge n. 300 del 1970, del "decreto
legislativo 196/2003" nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Rilevi che
erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il comportamento di esso
ricorrente, il quale aveva comunicato all'azienda di non potere essere presente
all'incontro fissato per la sua audizione dovendo sottoporsi ad intervento
chirurgico, non fosse conforme ai generali principi di correttezza e buona
fede. La causale anzidetta costituiva infatti un legittimo impedimento, idoneo
a giustificare il differimento della audizione, rispondendo ad una esigenza di
tutela effettiva della salute sancita dall’art. 32 Cost.
Né, aggiunge, vi era
un obbligo, da parte di esso ricorrente, di segnalare preventivamente il
ricovero ospedaliero ovvero di fornire ulteriori giustificazioni scritte
anziché oralmente, atteso che la difesa orale costituisce una facoltà difensiva
prevista dall’art. 7 St. Lav., alla quale non era lecito derogare.
3. Con il terzo motivo
è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
dell’art. 2119 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Deduce il ricorrente
che la sentenza impugnata non ha esaminato l'eccezione, sollevata con il
ricorso introduttivo e reiterata in appello, relativa alla violazione del
principio di tempestività e specificità degli addebiti. Tale eccezione era
preliminare all’esame del merito delle contestazioni ed era peraltro decisiva
ai fini del rigetto del gravame proposto dalla società.
4. Con il quarto
motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ.,
dell’art. 15 CCNL per i dirigenti di industria nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il
ricorrente deduce che la Corte di merito, nel ritenere provati gli addebiti
contestatigli e nel considerare il licenziamento proporzionato a tali addebiti,
non ha valutato correttamente le risultanze processuali.
Ed infatti;
- l’incidente stradale
costituiva un infortunio sul lavoro, essendo strettamente connesso con la
prestazione lavorativa. Era quindi in facoltà del ricorrente, ai sensi
dell’art. 15 del contratto collettivo, farsi assistere da un legale di propria
fiducia, con onere a carico dell’azienda;
- l'utilizzo della
carta di credito aziendale per spese personali, peraltro per importi di lieve
entità, era da giustificare sotto il profilo soggettivo e non comportava la
lesione del rapporto fiduciario. Ed infatti, non appena ricevuta la
comunicandone della indebita utilizzazione della stessa, gli importi relativi
sono stati immediatamente restituiti;
- le asserite
inadempienze con riguardo alla gestione dei personale, alla mancanza di
coordinamento dei collaboratori ed al conseguimento degli obiettivi aziendali
erano del tutto generiche, mentre le assenze dal posto di lavoro nei giorni di
lunedì e venerdì non erano rilevanti, atteso che i dirigenti non sono
assoggettati alla disciplina dell’orario di lavoro;
- i testi assunti,
diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, avevano confermato
lo svolgimento di attività complesse da parte del ricorrente, l’impegno dal
medesimo profuso e l’adozione di importanti iniziative, quali quelle relative
al progetto di accorpamento delle funzioni di amministrazione e controllo della
società I. da parte della società S. Inoltre erano provate documentalmente le
seguenti attività: analisi della struttura aziendale con l'aggiornamento degli
organigrammi; la supervisione nella "realizzazione del piano
motivazionale" e del budget strategico; la realizzazione del sistema di
"reporting consolidato"; la formalizzazione del nuovo mansionario del
settore amministrativo; "il controllo e monitoraggio costante della cura
del bilancio".
5. Il primo motivo non
è fondato.
La Corte di merito,
nel respingere l’eccezione formulata dall’odierno ricorrente - il quale aveva
dedotto che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto impugnare
specificamente il capo della decisione concernente la mancata audizione dello
stesso ricorrente, al fine di evitare il formarsi del giudicato - ha osservato
che dalla sentenza di primo grado risultava solo incidentalmente che la lettera
di licenziamento era stata inviata "senza neppure attendere l’esperimento
della richiesta audizione del dirigente". Tale affermazione, dunque, non
costituiva una pronuncia esplicita o implicita, suscettibile di passare in
giudicato, in quanto il licenziamento era stato ritenuto illegittimo per la
ritenuta mancanza di prova degli addebiti oggetto della contestazione
disciplinare.
L’assunto è da
condividere. Il giudicato non si estende, infatti, ad ogni proposizione
contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale,
atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione
decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un
rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque l’accertamento contenuto nella
motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria
premessa ovvero presupposto logico indefettibile.
In sostanza, ogni
affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione deve
considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (cfr., per
l’affermazione di tali principi, Cass. n. 16824/13; Cass. n. 5581/12; Cass. n.
1815/12; Cass. n. 22416/11.
6. Il secondo motivo è
privo di fondamento.
La Corte di merito ha
ritenuto che la comunicazione del ricorrente di non potere essere presente
nella data fissata dalla datrice di lavoro per la sua audizione, dovendo essere
sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio, non fosse in alcun modo
giustificata. La lettera di contestazione disciplinare era stata infatti
ricevuta dal dipendente il 22 marzo 2007. Il medesimo aveva chiesto di essere
sentito con lettera raccomandata del giorno successivo, mentre la sua audizione
era stata fissata per il 27 marzo 2007. Era quindi evidente che il N. fosse
perfettamente a conoscenza di tale impedimento ancor prima di aver chiesto di
essere sentito e che la mancata segnalazione dell’intervento chirurgico
costituiva una violazione dei principi di correttezza e buona fede, tenuto
altresì conto della prevedibile durata della convalescenza (poi protrattasi per
quattro mesi).
Ritiene questo
Collegio di condividere tale assunto. Il ricovero presso la struttura
sanitaria, avvenuto subito dopo la richiesta di audizione, correttamente ha
indotto la Corte di merito a ritenere che esso fosse stato in precedenza
concordato dal ricorrente e che la mancata segnalazione di tale circostanza
fosse preordinata al fine di ottenere un rinvio della audizione, in modo da
procrastinare i tempi della definizione del procedimento disciplinare.
7. Il terzo motivo è
inammissibile.
Il ricorrente infatti
denuncia, oltre che omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ, anche vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Al riguardo questa
Corte ha più volte affermato (Cass. n. 15882/07 e Cass. 13866/14) che in tema
di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo,
dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia, il primo, infatti, implica la completa omissione
del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si
traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta
valere esclusivamente a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, non con la
denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di
motivazione ex art. 360, n.5, cod. proc. civ. Il secondo presuppone, invece,
l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito,
seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero
senza adeguata giustificazione e va denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 5,
cod. proc. civ..
Deve peraltro
aggiungersi, per completezza, che, in relazione alla asserita non tempestività
e genericità della contestazione, il ricorrente, nell’affermare che la Corte di
merito non ha preso in esame tale eccezione, omette del tutto, in violazione
del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in
quali termini la questione è stata posta al giudice del gravame.
8. Infondato è infine
il quarto motivo.
E’ principio
consolidato di questa Corte che in tema di licenziamento per giusta causa, ai
fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in
considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di
scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione
del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi
ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia
in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete
modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in
dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione
ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio
comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (cfr., fra le altre, Cass.
22 giugno 2009 n. 14586; Cass. 26 luglio 2010 n. 17514; Cass. 13 febbraio 2012
n. 2013).
Ai fini della
valutazione della gravità dell'inadempimento va assegnato rilievo all’intensità
dell'elemento intenzionale, al ruolo ricoperto nell’azienda dal dipendente, al
grado di affidamento richiesto dalle mansioni e alla natura e alla tipologia
del rapporto medesimo.
Il giudizio di
proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto
al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di
legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria
(Cass. 25 maggio 2012 n. 8293; Cass. 7 aprile 2011 n. 7948; Cass. 15 novembre
2006 n. 24349).
Nella specie, la Corte
di merito ha ritenuto che i fatti contestati al ricorrente, quali descritti
nella narrativa, fossero stati provati ed altresì che fossero tali da far venir
meno l’elemento fiduciario che sta alla base del rapporto del lavoro, tenuto
conto del ruolo apicale rivestito da un dirigente.
Il ricorrente censura
tale decisione, sostanzialmente lamentando la non corretta valutazione degli
elementi acquisiti al processo ed in particolare della prova testimoniale.
Ma tali censure si
risolvono sostanzialmente in una richiesta di riesaminare e valutare il merito
della causa, e cioè in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni
e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla
finalità del giudizio di cassazione.
Ed allora è bene
ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di
merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza
impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica
vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia dei vizi
previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.
In altre parole, non è
consentito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico -
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione.
La Corte di merito,
valutando nel complesso il materiale probatorio acquisito, ha dato
sufficientemente conto della decisione adottata, con una motivazione congrua,
coerente e priva di vizi logico-giuridici, pervenendo alla conclusione che il
licenziamento fosse giustificato.
Resta solo da
osservare che il ricorrente, con riguardo alla contestazione relativa alla
nomina, a seguito di un incidente stradale con l’autovettura aziendale, di un avvocato
penalista e di un tecnico di sua fiducia, facendo porre dagli stessi
direttamente a carico della società il loro compenso, ha dedotto la non
corretta applicazione dell’art. 15 del contratto collettivo per i dirigenti di
azienda, rilevando che tale disposizione contrattuale gli consentiva la
predetta condotta.
Senonchè, il motivo in
esame è sul punto improccdibile, atteso che il ricorrente non produce,
unitamente al ricorso, tale contratto (cfr, art. 369, primo comma, n. 4) cod.
proc. pen..
Peraltro, per quanto è
dato evincere dalla disposizione contrattuale anzidetta, come trascritta in
ricorso, la facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria
fiducia con onere a carico dell’azienda, presuppone l’apertura di un
procedimento penale nei suoi confronti, ciò che nella specie non risulta
dimostrato.
9. In conclusione,
alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizi, avuto riguardo
alle contrastanti decisioni assunte dai giudici di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
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