Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


giovedì 30 luglio 2015

Banca D’Italia - Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Banca D’Italia, Provvedimento del 15 luglio 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.u. del 29 luglio 2015, n. 174)

Il presente provvedimento modifica alcuni profili contenuti nella disciplina adottata con provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009 e successive modifiche, al fine di recepire innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale.

In tale ambito sono altresì aggiornati gli allegati 4A (Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori), 4B (Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori), 6 (Schema per l'indicazione dell'ISC nell'estratto conto) e 6A (Schema per l'indicazione dell'ISC nell'estratto conto dei conti «in convenzione»).

Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; una tavola di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute è pubblicata contestualmente al presente provvedimento.

Per comodità di consultazione delle Disposizioni e dei menzionati allegati si provvede alla ripubblicazione della complessiva disciplina. L'accluso provvedimento contiene quindi il testo integrale delle disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».

Per agevolare la lettura delle innovazioni, per un periodo di sei mesi la Banca d'Italia pubblicherà sul proprio sito internet anche una versione, non ufficiale, con l'evidenza delle modifiche apportate.

Gli intermediari dovranno adeguarsi alle modifiche apportate con il presente provvedimento entro il 1° ottobre 2015.

Il provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it.   

Allegato 1

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

SEZIONE 1

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

1.1 Finalità e ambito di applicazione oggettivo

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.; delibere del CICR citate nel paragrafo 2 e presente provvedimento) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del TU. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004) (NOTA 1).

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari (NOTA 2) e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito ai consumatori disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;

b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:

- all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);

- alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).

Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio" dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa richiesta.

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario (articolo 128-bis del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni).

1.2 Principi generali

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. In applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

Essa, inoltre, si affianca alle altre disposizioni previste dall’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento.

1.3 Redazione dei documenti

I documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento sono redatti, almeno in lingua italiana (NOTA 3), secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli.

A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili:

- criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di leggibilità;

- struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni in un ordine logico e di priorità che assecondi le necessità informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle caratteristiche dei prodotti;

- semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato, anche in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda;

- coerenza tra presentazione delle informazioni e canale comunicativo, che tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi canali.

L’Allegato 1 riporta una guida con le principali indicazioni redazionali che gli intermediari possono applicare per assicurare il rispetto dei criteri sopra previsti.

1.4. Autoregolamentazione

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, possono costituire un utile strumento per accrescere l’efficacia della disciplina, contribuire a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzare il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

La Banca d'Italia è disponibile a esaminare le iniziative di autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai promotori, che le medesime siano in linea con le disposizioni del presente provvedimento; le iniziative possono costituire oggetto di esame congiunto anche nella prospettiva di integrare o sostituire alcuni specifici profili delle presenti disposizioni.

L’esame è volto ad approfondire, anche sulla base di una valutazione di impatto presentata dai promotori, se l’iniziativa:

- rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle altre disposizioni di legge, nonché dalle delibere del CICR, in materia;

- realizza in maniera efficace le medesime finalità perseguite dalla presente disciplina;

- ha un numero adeguato di aderenti.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;

- articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del medesimo T.U.;

- articolo 114-quinquies 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;

- articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;

- articolo 114-undecies del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l’applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;

- articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

- articolo 128-decies del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

- deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell’articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;

- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante Credito fondiario.

Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui;

- deliberazione del CICR del 25 luglio 2000, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U.;

- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come modificata dal decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

- decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

- decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario.

Si richiamano, inoltre:

- articolo 128-ter del T.U.;

- articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel titolo VI del T.U.;

- articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

- decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’articolo 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);

- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l’articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale; — decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 36-bis;

- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-bis e 28;

- decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1-ter;

- decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta;

- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;

- provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa;

- provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011, recante Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa e delle modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

- provvedimento della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007, recante Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze e dei poteri dell’Ufficio italiano dei cambi;

- provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e successive modificazioni;

- regolamento dell’Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

- "annuncio pubblicitario", tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela (NOTA 4), salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 4;

- "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario (NOTA 5);

- "clientela (o clienti) al dettaglio", i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese;

- "consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

- "intermediari", i destinatari della disciplina secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i mediatori creditizi e i cambiavalute;

- "intermediario committente", l’intermediario per conto del quale è svolta un'offerta fuori sede;

- "locale aperto al pubblico" o "dipendenza", la succursale dell’intermediario (come definita nell’art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

- "micro-impresa", l’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;

- "offerta fuori sede", l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario;

- "prodotti composti", schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;

- "reclamo", ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione;

- "servizi accessori", i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi con un contratto di credito ai consumatori;

- "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

- "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato;

- "T.U.", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

- "T.U.F.", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Destinatari della disciplina

Le sezioni da I a V e X si applicano a:

- le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;

- i soggetti iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 T.U. (NOTA 6);

- Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano ai prestatori di servizi di pagamento, per i servizi di pagamento da essi prestati.

I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi richiamate. La sezione VII-bis si applica a tutti i soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 180/1950.

Ai servizi di mediazione creditizia il presente provvedimento si applica secondo quanto previsto nella sezione VIII.

Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112 del T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto stabilito dalla sezione IX.

La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della stessa sezione.

5. Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Circolare della Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229, e successivi aggiornamenti (Istruzioni di Vigilanza per le banche), limitatamente al titolo X, capitolo 1, e al titolo V, capitolo 3, sezione VI. Il titolo V, capitolo 3, non si applica alle banche comunitarie in relazione all’emissione e al collocamento di strumenti finanziari;

- Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001 (Istruzione per l’iscrizione dei cambiavalute nell’apposita sezione dell’elenco generale ex art. 155, comma 5, del TUB, per la variazione dei dati e la cancellazione), limitatamente alla parte V, paragrafi 1, 2, 3 e 6;

- Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003, relativo alle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari, Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari;

- Provvedimento della Banca d’Italia del 16 settembre 2003, (Bancoposta - Trasparenza operazioni e servizi bancari);

- Circolare della Banca d'Italia 26 aprile 2004, n. 253, (Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica), limitatamente al capitolo XIII;

- Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005, (Istruzioni per i mediatori creditizi);

- Provvedimento della Banca d’Italia del 30 dicembre 2008 (Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008);

- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 novembre 2009 (Conto Corrente Semplice);

- Provvedimento della Banca d'Italia del 17 febbraio 2010 (Profili di operatività per il calcolo dell’ISC per i conti correnti), con esclusione dell’Allegato 5A;

- Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013 (Recepimento della Direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG), con esclusione dell’Allegato 5B.

Si intendono inoltre abrogate le note interpretative relative alle predette disposizioni.

SEZIONE II

Pubblicità e informazione precontrattuale

1. Premessa

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; emissione e gestione di strumenti di pagamento, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti finanziari (NOTA 7).

Le disposizioni della presente sezione:

- non si applicano all’attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale. Non si considerano trattativa individuale i casi in cui l’intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali (NOTA 8);

- non si applicano agli strumenti di pagamento a spendibilità limitata, come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

- si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono "messi a disposizione" del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente (NOTA 9).

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, dall’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e dal regolamento dell’Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento.

2. Guide pratiche

Gli intermediari mettono a disposizione della clientela appositi documenti ("Guide") concernenti:

- i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat, Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;

- i mutui ipotecari offerti ai consumatori;

- l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario);

- il credito ai consumatori.

Le Guide sono stampate in conformità dei modelli pubblicati sul sito www.bancaditalia.it e, per la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario, sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it

3. Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.

I fogli informativi contengono almeno:

- informazioni sull’intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);

- le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio;

- un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.) (NOTA 10);

- le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario (11) e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).

Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori, il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento (NOTA 12).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.

Qualora un’operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.

L’intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente e mutuo ipotecario in euro per i consumatori sono redatti in conformità dei modelli previsti negli Allegati 4A e 4B. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.

Per i contratti di conto corrente:

- il foglio informativo riporta altresì eventuali requisiti minimi per l’apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l’importo;

- in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le "Principali condizioni economiche" di cui all’Allegato 4A sono riportate in uno o più fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a disposizione del cliente - oltre al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente - un fascicolo contenente il foglio informativo o i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti insieme al conto;

- se è valorizzato l’ISC per i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa", il foglio informativo riporta - nella sezione denominata "Che cos’è il conto corrente" - la seguente avvertenza "Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo".

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.

Per i finanziamenti in valuta diversa dall’euro, il foglio informativo:

- riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un richiamo al rischio di cambio dell’operazione;

- contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una simulazione dell’impatto sull’ammontare totale da rimborsare a scadenza e, per i finanziamenti rateali, sulle singole rate, derivante da: i) un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento; ii) per i finanziamenti di durata superiore a due anni, un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento e un contestuale aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative a una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente (eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse), sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate sub i) e ii).

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.

Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.

Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale (NOTA 13), oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un "foglio comparativo" (NOTA 14) contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:

a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni;

b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse (NOTA 15); la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG (NOTA 16); l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica (NOTA 17) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.

Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta, il foglio informativo e, se è prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2. In caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). L’intermediario committente acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti.

Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell'offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (NOTA 18).

L’intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni della presente sezione.

L’intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, se il foglio informativo e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell'offerta, l’intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario, prima di procedere all'offerta, controlla se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.

5. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali.

In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;

- la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali l’intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano — ove previsto — il TAEG, specificandone il periodo minimo di validità (NOTA 19).

Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo.

6. Consegna di copia del contratto

Prima della conclusione del contratto, l’intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi (NOTA 20). La consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla richiesta.

Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un’istruttoria, il cliente può scegliere tra:

i) la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo);

ii) la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.

Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio (NOTA 21).

Negli altri casi la consegna è sempre gratuita.

La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l’intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta fuori sede.

7. Documento di sintesi

Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori non riporta l’ISC.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto (NOTA 22); ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.

Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.

Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

8. Indicatore sintetico di costo

8.1 Conti correnti

Il foglio informativo e l’estratto conto dei conti correnti destinati ai consumatori riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC), calcolato secondo le modalità previste dall’Allegato 5A.

I profili di utilizzo riportati nell’Allegato 5A sono stati elaborati tenendo conto dei risultati di un’indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (NOTA 23).

Ai fini del calcolo dell’ISC si distinguono tre tipologie di conti correnti:

1) conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto"), per i quali i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media);

2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. "ordinari"), per i quali il profilo è uno e fa riferimento a un’operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente, conti per l’addebito delle rate del mutuo);

3) conti c.d. "in convenzione" (NOTA 24), per i quali è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.

Per i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l’ISC, per ciascuno dei diversi profili (NOTA 25):

a) nel foglio informativo.

Per i conti correnti sub 1), se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i conti correnti sub 2), il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, la seguente indicazione: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.";

b) nell’estratto conto di fine anno inviato nell’ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.1.

Per le tipologie di conti sub 1) e 2) sono riportati gli ISC pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell’invio (NOTA 26), secondo lo schema indicato nell’Allegato 6.

L’ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i conti correnti sub 3 (cd. "in convenzione"), gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:

1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i conti in convenzione come i conti sub 1) per ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel foglio informativo e nell’estratto conto di fine anno);

2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC), riportare nell’estratto conto di fine anno, l’ISC - calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti sub 1) relativo al conto corrente, offerto dall’intermediario ai consumatori, più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell’Allegato 6, gli intermediari usano lo schema indicato nell’Allegato 6A. Nel medesimo estratto conto, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle spese, in luogo delle frase indicata nella sezione IV, paragrafo 3.2., la seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa un altro conto corrente". Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»;

Nell’ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne facciano richiesta - sia al momento dell’offerta sia in corso di rapporto - tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell’ISC, la portata dei profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca. Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione sull’opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2), tengono conto dei profili indicati nel presente provvedimento.

8.2 Finanziamenti

Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 ( NOTA 27):

- mutui;

- anticipazioni bancarie;

- altri finanziamenti (NOTA 28);

- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B).

SEZIONE III

Contratti

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti.

Le questioni relative all’interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra intermediario e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Forma e conclusione dei contratti

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (NOTA 29).

La forma scritta non è obbligatoria per:

a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (NOTA 30);

b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l’intermediario:

- mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

- consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (NOTA 31).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall’intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche. In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o telematica.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi (NOTA 32). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell’andamento di tale valore nel corso del rapporto.

La facoltà di modificare unilateralmente il contratto può essere convenuta secondo quanto previsto dall’articolo 118 del T.U.

Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di costo. Se il contratto è stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, si richiama quanto previsto ai sensi dell’art. 120 del T.U. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da quelle disciplinate dall’articolo 120-ter del T.U. riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

L’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (NOTA 33).

Con riferimento alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30 giugno 2012 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’art. 117-bis del Testo unico bancario).

4. Conto di base

Le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti aoffrire ai consumatori un "Conto di base", il cui contenuto tipico è determinato ai sensi del presente paragrafo, in applicazione dell’articolo 117, comma 8, del T.U.

Il "Conto di base" include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi. Il numero e la tipologia di servizi inclusi viene stabilito dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A. e l’Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica. La convenzione individua inoltre le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il "Conto di base" è offerto senza spese.

Resta ferma la possibilità di addebitare al cliente spese per le operazioni eccedenti i limiti indicati dalla convenzione, alle condizioni da questa stabilite. Al "Conto di base" si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché le presenti disposizioni. L’ISC del "Conto di base" è calcolato tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse.

I contratti denominati "Conto di base" non conformi a quanto previsto dal presente paragrafo sono nulli, ai sensi dell’articolo 117, comma 8, del T.U. Continua ad applicarsi l’articolo 8, commi da 1 a 4, della Convenzione (NOTA 34).

5. Recesso dai contratti a tempo indeterminato

Ai sensi dell’articolo 120-bis del T.U., il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese; al CICR è rimessa l’individuazione dei casi in cui può essere previsto un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.

In conformità di quanto stabilito dall’articolo 10-bis della deliberazione del CICR 4 marzo 2003, e successive modificazioni, il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto a tempo indeterminato è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l’esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l’intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate secondo quanto previsto dal presente provvedimento e riportate nel contratto (NOTA 35).

6. Norme di legge in materia di decorrenza delle valute, estinzione anticipata e portabilità dei finanziamenti (rinvio)

Per i contratti disciplinati dal presente provvedimento si richiamano inoltre gli articoli 120, commi 01, 1 e 3 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-ter (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari) e 120-quater (Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità) del T.U.

SEZIONE IV

Comunicazioni alla clientela

1. Premessa

La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti.

Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:

- in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;

- in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile.

In caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l’articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (NOTA 36). La comunicazione può essere omessa se è assicurata al cliente continuità nella prestazione dei servizi di pagamento; in questo caso, se è comunque astrattamente prevedibile il verificarsi di una discontinuità nella prestazione di servizi di pagamento per un breve arco temporale, fermi restando gli obblighi contrattuali, il cessionario ne dà comunicazione personalizzata e tempestiva alla clientela.

2. Variazioni contrattuali

Le condizioni e i limiti alla facoltà per l’intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall’articolo 118 del T.U. (NOTA 37).

Secondo il Ministero dello sviluppo economico le "modifiche" di cui all’articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di nuove clausole (NOTA 38).

Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono comunicate alla clientela, rispettando il medesimo termine, con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell’intermediario (es. cartello esposto nei locali aperti al pubblico) e, contestualmente, pubblicando la notizia sul sito internet, ove esistente.

Ai sensi dell’articolo 127-bis, comma 1, le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente.

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

3.1 Disposizioni di carattere generale

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (NOTA 39).

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi (NOTA 40).

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e riporta le condizioni economiche in vigore (NOTA 41). Le condizioni modificate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l’uso del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore per il cliente non superiore a euro 2.500.

Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:

- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore; l’invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente o

- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell’intermediario o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

L’offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

In applicazione dell’articolo 127-bis del T.U.:

- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici;

- il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dall’intermediario e sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (NOTA 42).

Se il contratto prevede l’impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione (NOTA 43).

Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente dell’esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilità" dei rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.

3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento (NOTA 44); con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria e comprende l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio. L’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell’invio dell’estratto conto (NOTA 45), secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e 6A; esso richiama, inoltre, l’attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa il conto corrente".

Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto. Il documento di sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente. Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono le modalità per l'estinzione anticipata e gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno.

Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese (NOTA 46).

SEZIONE V

Tecniche di comunicazione a distanza

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni relative all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela. In particolare, le disposizioni riguardano:

- l’informativa precontrattuale;

- le comunicazioni non richieste;

- la stipula del contratto.

Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono - ove non diversamente previsto - a quelli stabiliti dalle altre sezioni del presente provvedimento.

A fini di coordinamento, si richiamano altresì le disposizioni della sezione IV-bis del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Alle fattispecie previste dall’articolo 67-bis del Codice del Consumo si applicano, oltre alle disposizioni previste nel medesimo Codice, anche quelle contenute nella presente sezione, ove non sia diversamente disposto (cfr. articoli 67-bis, comma 3, e 67-decies, comma 1, del Codice del Consumo).

2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste

2.1 Ambito di applicazione

Si forniscono di seguito indicazioni sul campo di applicazione della disciplina sull’informativa precontrattuale e sulle comunicazioni non richieste contenute nei paragrafi 2.2 e 2.3, con riferimento specifico ai seguenti profili:

1. quando l’offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia, anche ai sensi dell’articolo 115 del T.U. (paragrafo 2.1.1);

2. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia, alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei consumatori si applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.2);

3. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia, alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di soggetti diversi dai consumatori si applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.3).

2.1.1 Attività svolta in Italia

Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e seguenti del T.U. in materia di operatività in Italia di intermediari esteri, ai fini delle presenti disposizioni l’offerta tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia, anche ai sensi dell’articolo 115 del T.U., quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’intermediario esercita effettivamente la propria attività sul territorio italiano, anche se la tecnologia di supporto del sito o il luogo dal quale il sito stesso è accessibile si trova in altro Stato;

b) l’offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, anche se l’intermediario esercita concretamente la propria attività in tutto o in parte al di fuori del territorio italiano.

Per verificare se l’offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, la Banca d'Italia prende in considerazione i seguenti criteri:

- il contenuto dell’offerta ovvero le circostanze ad essa connesse fanno presumere che l’attività abbia come destinatari anche non esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia;

- ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della lingua italiana; riferimenti all’andamento di indicatori economici e finanziari o ad altre situazioni relative all’Italia; operatività in Italia degli intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito all’offerta; diffusione di informazioni pubblicitarie in Italia;

- reperibilità del sito tramite motori di ricerca italiani o specializzati sull’Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti o aventi sede in Italia;

- l’intermediario accetta ordini da parte di soggetti residenti o aventi sede in Italia o presta servizi nei confronti di tali soggetti o invia ai medesimi informazioni mediante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione.

L’offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia alla stregua di uno o più dei seguenti criteri:

- nel sito è posto in evidenza che l’offerta è diretta soltanto a soggetti residenti o aventi sede in Stati diversi dall’Italia;

- l’intermediario utilizza procedure informatiche idonee a rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente da controparti residenti o aventi sede in Italia;

 l’intermediario rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta proveniente da soggetti residenti o aventi sede in Italia.

L’offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta, posta elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono comunicazioni individuali configura un’attività svolta in Italia quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia.

2.1.2 Rapporti tra intermediari e consumatori

Per l’attività svolta in Italia (in base alle previsioni di cui al precedente paragrafo 2.1.1), l’informativa precontrattuale in relazione all’offerta a consumatori di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal paragrafo 2.2 della presente sezione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1) quando la commercializzazione dell’operazione o del servizio rientra nel campo di applicazione della sezione IV-bis del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo.

Nell’esercizio delle proprie funzioni la Banca d’Italia considera che, ai sensi dell’articolo 67-quater, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, tale condizione si verifichi nei seguenti casi:

- quando l’intermediario ha sede in Italia o in altro Stato dell’Unione europea, se alternativamente:

i) nell’offerta è prevista l’applicazione della legge italiana al contratto, se concluso, ovvero

ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in Italia (NOTA 47);

- quando l’intermediario ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea.

2) quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

2.1.3 Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori

Il campo di applicazione della normativa italiana sull’informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2 della presente sezione) relativa all’offerta di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza a soggetti diversi dai consumatori è disciplinato:

1) dall’articolo 115 del T.U. e dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 70/2003 quando:

i) l’intermediario ha sede in Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea;

ii) l’offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverse da quella elettronica, se l’intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all’Unione europea.

In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del titolo VI del T.U. e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione.

2) dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2003 quando l’intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all’Unione europea e l’offerta avviene attraverso forme elettroniche (ad esempio internet, email). In tali casi non si applica la disciplina italiana sull’informativa precontrattuale (e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione) se l’intermediario rispetta la corrispondente normativa dello Stato membro nel quale ha sede.

2.2 Informativa precontrattuale

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito le Guide e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti.

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere messa a disposizione con le medesime modalità.

I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione VI, e sono integrati con l’indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato, dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l’intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni previste dagli articoli da 67-quater a 67-octies del Codice del Consumo (NOTA 48 E 49).

Per le operazioni di credito ai consumatori si applica quanto previsto ai sensi della sezione VII.

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, ai sensi dell’articolo 67-novies del Codice del Consumo, all’inizio della conversazione l’intermediario o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in maniera in equivoca la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:

- identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con l’intermediario;

- principali caratteristiche del servizio finanziario;

- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso;

- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli articoli 67- duodecies e 67-ter decies del Codice del Consumo.

Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole. Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono assolti con il rispetto di quanto previsto dall’articolo 67-undecies, comma 1, del Codice del Consumo.

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere la Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio informativo, l’intermediario mette a disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del contratto (NOTA 50).

2.3 Comunicazioni non richieste

Secondo quanto previsto dall’articolo 67-sexies decies del Codice del Consumo, nella commercializzazione di servizi finanziari l’intermediario richiede il preventivo consenso del consumatore all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, telefax o strumenti che consentono una comunicazione individuale (es. e-mail, posta, telefono). Tali misure non possono comportare costi per il consumatore.

La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che:

- il consenso sia validamente prestato se manifestato dal consumatore liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a seconda delle diverse finalità e categorie di servizi offerti (NOTA 51);

- l’intermediario possa non richiedere il preventivo consenso se il consumatore ha precedentemente fornito nella commercializzazione di un servizio analogo i propri recapiti di posta elettronica o di posta cartacea. In occasione dell’invio di ciascuna comunicazione, il consumatore è comunque informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornito un indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione di tali comunicazioni (NOTA 52).

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal titolo III della parte II del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

3. Stipula del contratto

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della sezione III.

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato (cfr. l’articolo 67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo).

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per servizi non richiesti e, in ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore, secondo quanto previsto dall’articolo 67-quinquies decies del Codice del Consumo.

SEZIONE VI

Servizi di pagamento

1. Premessa

La presente sezione attua il Capo II-bis del T.U., introdotto per recepire nell’ordinamento italiano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successivamente integrato per recepire la direttiva n. 2009/110/CE concernente l’attività degli istituti di moneta elettronica.

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- "beneficiario", la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;

- "clienti" o "clientela", gli utilizzatori di servizi di pagamento;

- "contratto quadro", il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;

- "fondi", banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del T.U.;

- "identificativo unico", la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento;

- "intermediari", i prestatori di servizi di pagamento;

- "informazioni obbligatorie", le informazioni che gli intermediari devono consegnare o mettere a disposizione dei clienti ai sensi della presente sezione anche in assenza di specifica richiesta, ivi compresa la copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato che il cliente può richiedere in qualsiasi momento del rapporto ai sensi del paragrafo 6;

- "operazione di pagamento", l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

- "ordine di pagamento", qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;

- "pagatore", la persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

- "prestatore di servizi di pagamento", uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento (ivi inclusa l’emissione di moneta elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità si applica solo il paragrafo 5.4 della presente sezione;

- "servizi di pagamento", le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;

8) emissione di moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, lettera h-ter), del T.U.;

- "strumento di pagamento", qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;

- "tasso di interesse di riferimento", il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto avente ad oggetto servizi di pagamento;

- "utilizzatore di servizi di pagamento" o "utilizzatore", la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

3. Disposizioni di carattere generale

3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (NOTA 53).

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (NOTA 54) e 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti), secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.

Gli intermediari tenuti, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, paragrafo 2.

Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un consumatore, né una microimpresa (articolo 126-bis, comma 3, del T.U.).

3.2. Modalità con cui le informazioni e i documenti sono forniti

I documenti e le informazioni previsti dalla presente sezione sono "forniti" attraverso consegna o messa a disposizione degli stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono:

- "consegnati" al cliente quando gli vengono dati o trasmessi di iniziativa dall’intermediario;

- "messi a disposizione" del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.

I documenti previsti nella presente sezione possono essere "messi a disposizione" o "consegnati" in forma cartacea o anche attraverso altro supporto durevole.

4. Informazione precontrattuale

4.1 Contratti quadro

4.1.1 Informazioni

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sull’intermediario (denominazione; indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere all’intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza ed estremi dell’iscrizione nell’albo (NOTA 55);

b) informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e revocare il consenso all’esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento in cui l’ordine di pagamento si considera ricevuto e dell’eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;

c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l’avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l’indicazione della frequenza e/o delle modalità con le quali l’intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).

d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell’utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all’intermediario l’avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l’uso non autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle quali l’intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all’intermediario le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto; responsabilità dell’intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per ottenere dall’intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (NOTA 56);

f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per l’esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);

g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie nascenti da quest’ultimo; diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di pagamento è insediato nell’Unione Europea:

- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o l’identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;

- tra le informazioni di cui alla lettera e), l’intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell’intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari:

1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;

2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto, alternativamente:

i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi (NOTA 57);

ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto.

4.1.2 Tecniche di comunicazione a distanza

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l’intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del contratto.

Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

4.1.3 Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest’ultimo e prima dell’esecuzione dell’operazione, l’intermediario fornisce informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal contratto quadro.

4.2 Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro

4.2.1 Informazioni

Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono a disposizione della clientela almeno le seguenti informazioni per ciascuna operazione di pagamento offerta:

a) i dati o l’identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

b) il tempo massimo di esecuzione dell’operazione;

c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute all’intermediario e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;

d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione;

e) forma e modalità per prestare e revocare il consenso all’esecuzione di un'operazione di pagamento;

f) le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se concernenti condizioni applicabili.

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di pagamento è insediato nell’Unione Europea, non è necessario includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo massimo di esecuzione dell’operazione va indicato soltanto ove disponibile.

Le informazioni sono messe a disposizione con una delle seguenti modalità:

1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

2. consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio sono riportate le informazioni sopra indicate, che costituiscono parte integrante del contratto.

Se un ordine di pagamento per una singola operazione è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con un altro intermediario, il prestatore della singola operazione può non fornire al cliente le informazioni che questi ha già ricevuto o riceverà in base al contratto quadro.

4.2.2 Tecniche di comunicazione a distanza

Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente all’intermediario di conformarsi al paragrafo 4.2.1, questi adempie agli obblighi informativi in esso previsti subito dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.

5. Contratti quadro

5.1 Forma e contenuto dei contratti

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (58).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria per:

- l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all’articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

- i contratti quadro che non prevedano la concessione di finanziamenti e consentano operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 500 euro e non eccedenti l’importo totale di 2.500 euro su base annua. Questi contratti sono comunque redatti su supporto durevole.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall’intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applica il paragrafo 3 della sezione III.

5.2 Modifica delle condizioni previste nel contratto

Ai sensi dell’articolo 126-sexies del T.U. le modifiche del contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono proposte espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La comunicazione dell’intermediario è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".

Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono accettate in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; in questo caso la comunicazione precisa tale circostanza e richiama l’attenzione del cliente sul suo diritto di recedere immediatamente e senza spese.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che:

- questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto;

- quando la modifica riguarda i tassi di interesse, il cliente ne sia informato tempestivamente; il contratto può prevedere che la comunicazione sia effettuata periodicamente o con modalità particolari.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando gli intermediari le adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a tutti i clienti, a parità di condizioni.

Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina prevista dal presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative al servizio di pagamento. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento (ad esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applicano l’articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della sezione IV. Alle carte di credito si applica in ogni caso la disciplina prevista dall’articolo 126-sexies del T.U. e quella del presente paragrafo.

5.3 Recesso dal contratto

Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

L’intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.

In caso di recesso del cliente o dell’intermediario le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

5.4 Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-ter e 126-novies del T.U.)

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli 114-ter e 126-novies, commi 1 e 2, del T.U. in materia di rimborso della moneta elettronica.

Il cliente può chiedere il rimborso della moneta elettronica all’intermediario in ogni momento e al valore nominale (NOTA 59).

Se previsto dal contratto, l’intermediario può assoggettare il rimborso al pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti, purché ricorra uno dei seguenti casi:

a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;

b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;

c) il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto ed entro il termine di prescrizione del diritto (NOTA 60).

Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non è un consumatore, può regolare in via contrattuale con l’intermediario le condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche in deroga rispetto alle condizioni sopra indicate.

Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità; per l’informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale, si veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1.

6. Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall’intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto quadro, l’intermediario consegna (NOTA 61) tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (NOTA 62):

a) per il pagatore,

— un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

— l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;

— tutte le spese a suo carico relative all’operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

— la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento;

b) per il beneficiario,

— un riferimento che gli consenta di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

— l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

— tutte le spese a suo carico relative all’operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

— la data valuta dell’accredito.

Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest’ultimo può prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l’intermediario fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso l’informativa periodica è fornita almeno una volta al mese (NOTA 63).

Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la trasmissione alla clientela:

a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della sezione IV);

b) dell’estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente paragrafo (NOTA 64).

7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

Gli intermediari possono fornire ai clienti un’informativa semplificata per gli strumenti di pagamento:

a) che, in conformità del contratto quadro, consentono di effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;

b) con un limite di spesa di 150 euro;

c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun momento per un importo superiore a 150 euro.

Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.

Nei casi in cui si applica l’informativa semplificata:

a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b) e c) e le disposizioni sulla responsabilità previste nella lettera e). E’ inoltre riportata l’indicazione su come il cliente può accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo 4.1.1;

b) il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle condizioni siano comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;

c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest’ultimo può prevedere che - in deroga al paragrafo 6 - l’intermediario:

i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto un riferimento che consenta loro di identificare l’operazione, il relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del medesimo beneficiario, soltanto il totale dell’importo delle operazioni stesse e delle relative spese;

ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di motivata impossibilità tecnica. In questi casi l’intermediario deve comunque permettere al pagatore di verificare l’importo dei fondi caricati.

8. Disposizioni sulle spese

Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le informazioni obbligatorie previste ai sensi della presente sezione.

Il contratto può tuttavia prevedere che, se il cliente richiede all’intermediario informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto, il cliente stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi casi, le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dall’intermediario (NOTA 65).

Inoltre, l’intermediario non può addebitare al cliente le spese inerenti all’adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi di legge. Resta ferma tuttavia la facoltà dell’intermediario di addebitare al cliente spese nei casi previsti dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi effettivamente sostenuti dall’intermediario.

Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre l’operazione di pagamento:

a) delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal beneficiario per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, qualora ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre spese ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela attraverso un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico o con altro mezzo che assicuri che il cliente sia informato della spesa o della riduzione prima di disporre l’operazione di pagamento;

b) delle eventuali spese previste dall’intermediario o da un terzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; l’intermediario inserisce la comunicazione nel foglio informativo ovvero nell’informativa precontrattuale relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro; il terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.

SEZIONE VII

Credito ai consumatori

1. Premessa

La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2011/90/UE.

Essa attua il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2011, recante Determinazioni in materia di credito ai consumatori.

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- "consumatore", una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

- "contratto di credito", il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

- "contratto di credito collegato", un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

- il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

- "costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

- "finanziatore", il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

- "importo totale del credito", il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

- "importo totale dovuto dal consumatore", la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito;

- "intermediario del credito", l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

- "sconfinamento", l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa (NOTA 66);

- "servizio accessorio connesso con il contratto di credito", il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (NOTA 67). Il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge - il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l’applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (NOTA 68);

- "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

3. Disposizioni di carattere generale: ambito di applicazione e disposizioni applicabili

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.

In base all’articolo 122 del T.U., sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente sezione:

- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (NOTA 69);

- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;

- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; - i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;

- i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;

- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;

- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

- i contratti di credito che rientrano nell’ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell’articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell’articolo 125-octies, comma 1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi).

La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto dal paragrafo 7.

Secondo quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1, 9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti ivi stabiliti.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario, si applica - anche nei rapporti con un consumatore - ai seguenti contratti (articolo 2):

- aperture di credito in conto corrente;

- sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;

- sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata in conto corrente;

- affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 114-octies, comma 1, lettera a), del T.U., con l’esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;

- sconfinamenti a valere su carte di credito.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (NOTA 70), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, dall’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal regolamento dell’Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento nonché dall’art. 48 del regolamento dell’Isvap n. 5/2006.

4. Pubblicità e informazioni precontrattuali

Il presente paragrafo 4 disciplina:

- sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);

- sub 4.2, l’informativa personalizzata e l’assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale;

- sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l’acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.

Con specifico riferimento all’informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l’impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare:

- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi" previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (NOTA 71);

- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza.

4.1 Pubblicità

Gli annunci pubblicitari - ivi compresi quelli effettuati dai venditori di beni o fornitori di servizi - che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano - ai sensi dell’articolo 123 del T.U. - le seguenti informazioni:

a) il tasso d’interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile;

b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito;

c) l’importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del consumatore);

d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo 4.2.4;

e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa); l’informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4) (NOTA 72);

f) la durata del contratto di credito;

g) l’importo totale dovuto dal consumatore e l’ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.

Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica l’obbligo di riportare le informazioni di cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU).

Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto alle altre informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi; a tal fine, viene fornito un esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG.

Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.

Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del Consumo.

4.2 Informazioni precontrattuali

4.2.1 Disposizioni di carattere generale

Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. In particolare:

- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;

- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento;

- i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.

Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:

a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili;

b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.

I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.

L’avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che riporta l’indicazione della data di avvenuta consegna.

Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente:

a) in caso di aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi previste possono essere fornite attraverso un apposito documento (eventualmente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori") oppure essere incluse nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente;

b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1 e 4.2.2.2. Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull’apertura di credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo e dal documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3 e 7, e Allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni relative all’apertura di credito secondo quanto previsto dall’Allegato 4A;

c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all’Allegato 5B.

4.2.2 Contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito

4.2.2.1 Documenti informativi

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

a) il tipo di contratto di credito;

b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

d) la durata del contratto di credito;

e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l’impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell’allegato 5B, parte II, lettera b), può comportare l’applicazione di un tasso più elevato;

h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di  gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (NOTA 73). Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

j) se necessarie, l’esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;

k) l’indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste (NOTA 74);

l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l’inadempimento;

m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

n) le eventuali garanzie richieste;

o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U., oppure l’inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;

q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;

s) l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai  consumatori", redatto in conformità del modello previsto nell’Allegato 4C.

Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell’articolo 67-novies del Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente elencate sub c), d), e), f) e h), nonché il TAEG, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.

Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

4.2.2.2 Assistenza al consumatore

Ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa - prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U. - rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;

- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;

- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano - ove lo desideri - un’interazione individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i chiarimenti abbia un’adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l’utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.

4.2.3 Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento

Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di credito:

- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;

- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore (NOTA 75).

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

a) il tipo di contratto di credito;

b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) l'importo totale del credito;

d) la durata del contratto di credito;

e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito (NOTA 76) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un’eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

f) il TAEG, illustrato mediante un’esemplificazione rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto corrente si applica l’Allegato 5B;

g) le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto di credito;

h) nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso;

i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato e le eventuali penali previste per l’inadempimento;

j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

k) l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le informazioni precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresì:

a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere fornite, alternativamente:

i) attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", redatto in conformità del modello previsto nell’Allegato 4D. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo;

ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato sub i), redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo 1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere altresì fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo);

iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e dall’Allegato 4A (in questo caso, in deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.

Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica l’obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul contratto di credito ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2.

4.2.4 Tasso annuo effettivo globale

Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell’allegato 5B.

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (NOTA 77). Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.

Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

- le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;

- le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.

Nel costo totale del credito sono inclusi - se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore - anche i costi di gestione del conto sul quale vengono  registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell’utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l’apertura del conto o - se il cliente ne ha già in essere uno - il suo mantenimento sono facoltativi; ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto dall’Allegato 5B. In questo caso, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'utilizzo o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 117-bis del T.U. e del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30 giugno 2012 (NOTA 78).

4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito

L’intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch’egli tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.

Le disposizioni dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui nell’offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell’adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite l’intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l’assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.

Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori convenzionati o non convenzionati.

Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII.

Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l’ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

4.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore

Ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell’importo totale del credito, effettua una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

In attuazione dell’articolo 6 del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, le banche assolvono all’obbligo previsto dall’articolo 124-bis del T.U. applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla normativa della Banca d’Italia sul sistema dei controlli interni. Per le banche che adottano il metodo IRB si applicano altresì le previsioni contenute nell’apposita disciplina.

Per quanto concerne i finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U., fino alla data del 12 maggio 2016:

- gli intermediari iscritti nella sezione speciale dell’elenco generale previsto dall’articolo 107 del T.U. applicano la Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 (Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»), parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafi 1 e 3. Gli intermediari che adottano il metodo IRB applicano altresì le previsioni contenute nell’apposita disciplina;

- gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106 del T.U. applicano la Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996, parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafo 1, in quanto compatibile con la loro natura e limitatamente alle disposizioni concernenti le fasi di istruttoria ed erogazione del finanziamento.

Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 (Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica), capitolo VI.

I finanziatori di Stati dell’Unione Europea diversi dall’Italia ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la valutazione del merito di credito ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.

4.4 Banche dati

4.4.1 Informazione del consumatore

Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale delle informazioni presenti in una banca dati.

Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.).

Il finanziatore:

- informa preventivamente il consumatore - unitamente all’invio di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma - la prima volta che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto;

- assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;

- informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché, con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) e successivi aggiornamenti e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).

4.4.2 Finanziatori di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia

Ai sensi del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, l’accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ("banche dati"), previsto  dall’articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano ("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.

L’accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia ("finanziatori italiani"). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.

I gestori delle banche dati possono subordinare l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

5. Contratti

5.1 Forma

I contratti di credito sono redatti in forma scritta (articolo 125-bis del T.U.).

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (NOTA 79).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.

Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore. In caso di conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato,  purché su supporto durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o telematica.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

5.2 Contenuto dei contratti

Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il finanziatore deve includere nei contratti di credito.

In particolare:

- il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalità dei contratti di credito con l’esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 5.2.2;

- il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito.

Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio.

Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.

5.2.1 Contratti di credito

I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

a) il tipo di credito;

b) il nome, il cognome e l’indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) la durata del contratto di credito;

d) l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U.

Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;

h) l’importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;

j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto (NOTA 80); le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (NOTA 81); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l’inadempimento;

l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

m) se necessarie, l’esistenza di spese notarili;

n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l’obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3, del T.U.);

o) l’esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall’articolo 125-ter del T.U., nonché l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l’inesistenza di questo diritto;

p) in caso di contratti di credito collegati, l’indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell’articolo 125-quinquies del T.U. e le condizioni per esercitarli;

q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125- sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell’articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (NOTA 82);

r) la procedura per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 125- quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;

s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi;

t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;

u) l’indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:

— gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;

— il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;

— gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

5.2.2 Aperture di credito in conto corrente

I contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni previste alle lettere a), b), c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le seguenti indicazioni:

— il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;

— qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;

— la procedura per l’esercizio del diritto di recesso;

— tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore (NOTA 83) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un’eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

5.3 Cessione del credito e del contratto di credito

Ai sensi dell’articolo 125-septies del T.U., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all’articolo 1248 del codice civile.

Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con riguardo all’efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell’articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.

La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.

6. Comunicazioni alla clientela

6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali

In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l’articolo 118 del T.U. Se la modifica - in conformità di questo articolo - ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate.

Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.

6.2 Contenuto e modalità delle comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

La comunicazione è effettuata almeno una volta l’anno ed è volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell’andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.

Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l’articolo 127-bis del T.U.

Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista al paragrafo 5.2.1.

Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l’estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell’ambito dell’informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.

6.3 Sconfinamenti

Ai sensi dell’articolo 125-octies del T.U., in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:

— lo sconfinamento

— l’importo interessato

— il tasso di interesse

— la commissione di istruttoria veloce.

Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:

— 300 euro in assenza di apertura di credito;

— il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.

La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.

Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.

7. Carte di credito

La presente sezione si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. "carte di credito charge". Ai fini della presente sezione si considerano "carte di credito charge" quelle aventi le seguenti due caratteristiche:

- il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta;

- non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali.

Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono:

- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente sezione, sono fornite al consumatore con un documento separato (NOTA 84). Non si applica, per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna delle informazioni, il paragrafo 4.1.1 della sezione VI;

- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.2 della presente sezione).

8. Disciplina transitoria

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II del titolo VI del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90 giorni dall’entrata in vigore di queste ultime.

In conformità dell’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano:

- i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni: 125- bis, commi 2 e 4, 125-quater, 125-septies, 125-octies;

- i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2 (limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3.

Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti disposizioni vigenti al 19 settembre 2010.

9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato (rinvio)

Per i contratti disciplinati dalla presente sezione si richiamano, inoltre, gli articoli del capo II, titolo VI, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, relativi al recesso dai contratti di credito (articoli 125-ter e 125-quater), alle conseguenze dell’inadempimento del fornitore (articolo 125-quinquies) e alla disciplina del rimborso anticipato del credito (articolo 125-sexies).

SEZIONE VII-bis

Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione

A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio o salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel citato D.P.R., anche le disposizioni del capo II del titolo VI del T.U. e quelle previste ai sensi della sezione VII.

I soggetti abilitati alla concessione di prestiti verso la cessione di quote dello stipendio o salario o pensione si avvalgono, per la distribuzione di tali servizi, oltre che del proprio personale, dei propri agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies del T.U., esclusivamente di soggetti terzi che siano banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., nonché delle rispettive strutture distributive. Per la valutazione e la remunerazione degli addetti alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare riguardo alle procedure di rinnovo dei contratti in essere, secondo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (NOTA 85).

Sempre ai sensi della sezione XI, paragrafo 2, le procedure interne dell’intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di costo dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", sono contraddistinte secondo una delle seguenti alternative:

a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all’interno delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";

b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

SEZIONE VIII

Mediatori Creditizi

1. Disposizioni applicabili

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-sexies del T.U.) si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:

- sezione I;

- sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell’ISC (o del TAEG) richiedano l’inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a comunicare all’intermediario il costo complessivo dell’attività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell’indicatore;

- sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto di mediazione non si applicano le deroghe all’obbligo della forma scritta previste dal paragrafo 2;

- sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;

- sezione V;

- sezioni VII e XI, secondo quanto stabilito dalla presente sezione.

Quando il mediatore creditizio utilizza una tecnica di comunicazione a distanza per lo svolgimento dell’attività di mediazione, l’invio della documentazione prescritta dalla presente sezione può avvenire per tale via.

Quando il mediatore creditizio presenta al cliente operazioni o servizi di una  banca o di un intermediario con cui ha stipulato una convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l’offerta fuori sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4).

In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che presenta al cliente specifici prodotti o servizi è tenuto a consegnargli contestualmente il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna e la conserva agli atti.

Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche al caso in cui il mediatore creditizio, in conformità dell’articolo 13 del decreto legislativo 141/2010, e successive modificazioni, effettui la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all’intermediario erogante.

Resta fermo quanto previsto dalla sezione VII per quanto riguarda l’offerta di contratti di credito ai consumatori attraverso intermediari del credito. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari disciplinati dal presente provvedimento o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al cliente la documentazione relativa all’informativa precontrattuale relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, la Guida, ovvero l’indirizzo web diretto dell’intermediario offerente sul quale possono essere consultati.

2. Requisiti organizzativi

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l’adozione di apposite  procedure interne, la trasparenza e la correttezza nell’attività di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari disciplinati dal presente provvedimento. In tale ambito, prevedono accorgimenti atti a far sì che:

i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte dei dipendenti e collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii) i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico: abbiano un’adeguata e aggiornata conoscenza delle regole e delle procedure previste ai sensi del presente provvedimento; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;

iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento, sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla sezione XI, paragrafo 2-bis, lettere d), e), f) e g).

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l’adozione di procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami della clientela relativi all’attività di mediazione creditizia. A questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito.

La verifica della conformità dell’attività svolta del mediatore creditizio con le procedure previste dal presente paragrafo è assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto dalle disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze adottate ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia di requisiti organizzativi per le società di mediazione creditizia.

SEZIONE IX

Confidi

Ai confidi iscritti nell’elenco previsto ai sensi dell’articolo 112 del T.U. si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:

- sezione I;

- sezione II. Il paragrafo 2 si applica limitatamente alle Guide pratiche sull’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario. Ai contratti di garanzia il paragrafo 6 si applica secondo quanto previsto per i contratti di finanziamento; il paragrafo 7 non si applica se il contratto riporta in maniera chiara ed evidenziata il costo della garanzia o, se questo deve essere ancora quantificato, l’ammontare massimo e quello minimo; nella copia del contratto idonea per la stipula la commissione dovuta per la garanzia può essere quantificata nell’ammontare massimo e minimo se l’esatta determinazione dipende da valutazioni, non ancora terminate, dell’intermediario che eroga il finanziamento. Il TAEG previsto dal paragrafo 8 è calcolato e pubblicizzato dall’intermediario che eroga il finanziamento;

- sezione III, escluso il paragrafo 4;

- sezione IV, paragrafi 1, 2, 4. Le comunicazioni previste dal paragrafo 3.1 possono essere omesse qualora le condizioni contrattuali non possano subire alcuna modifica in corso di rapporto e il corrispettivo a carico del cliente sia versato in un’unica soluzione subito dopo la stipula del contratto;

- sezione V;

- sezione X e paragrafo 3 della sezione XI.

SEZIONE X

Controlli

Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del T.U., può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.

I medesimi controlli sono esercitati nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).

Per gli agenti in attività finanziaria, i controlli della Banca d'Italia sono esercitati nei confronti dell’intermediario mandante, che è responsabile per il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli  agenti di cui si avvale (articolo 128-decies, comma 2, del T.U.). A questi fini, la Banca d’Italia può altresì effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.

La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione del Corpo della guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive modificazioni).

Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V.

L’articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; in tali ipotesi, trovano  applicazione le procedure previste dal titolo VIII del T.U. e dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia.

Ai sensi dell’articolo 128-ter del T.U., qualora nell’esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal titolo VI del T.U. la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal titolo VI del T.U.;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 128-ter nel sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell’intermediario.

I provvedimenti indicati dall’articolo 128-ter del T.U. sono adottati dalla Banca d'Italia a fronte di violazioni delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; la pubblicazione stabilita dalla lettera d) è effettuata o disposta quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico.

Ai sensi dell’articolo 67-septies decies del Codice del Consumo, la Banca d'Italia, nell’ambito delle proprie competenze, accerta le violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza ai consumatori di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e irroga  le relative sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.

La Banca d'Italia, nell’esercizio dei propri poteri, può ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (articolo 67-novies decies del Codice del Consumo).

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, la  Banca d'Italia può esigere, anche in via d’urgenza, che i fornitori di servizi della società dell’informazione ("mere conduit", "caching" e "hosting") impediscano o pongano fine alle violazioni commesse dagli intermediari e dai mediatori creditizi attraverso strumenti telematici.

SEZIONE XI

Requisiti organizzativi

1. Premessa

Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell’attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti.

La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative organizzative che gli intermediari debbono porre in essere in relazione all’attività avente a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 2 e 2-bis si applicano solo quando tale attività sia svolta nei confronti della clientela al dettaglio. Le disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l’organizzazione e i controlli interni.

Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e i servizi che ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI del T.U.

I paragrafi 2, 2-bis e 3 della presente sezione si applicano alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco) (NOTA 86), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli istituti di moneta elettronica italiani, agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, alle succursali italiane di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica comunitari; il paragrafo 3 si applica - oltre che a tali soggetti - anche ai confidi di cui all’articolo 112, comma 1, T.U.

Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti nell’albo dell’articolo 106 del T.U., degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento autorizzati in Italia considerano il rispetto delle procedure previste dalla presente sezione nell’ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza.

La Banca d’Italia prende in considerazione il rispetto delle procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini dei controlli sull’adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.

2. Procedure interne

Gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare:

— una valutazione - anche con il coinvolgimento delle funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti offerti con riferimento a:

i) la comprensibilità, da parte della clientela, della loro struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai medesimi;

ii) la loro conformità a prescrizioni imperative di legge;

— la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì che:

i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie (NOTA 87). Gli intermediari valutano l’introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti. Le procedure di commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il "conto di base" assicurano che questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto. In caso di commercializzazione di finanziamenti in valuta diversa dall’euro, le procedure assicurano che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro per le stesse finalità dei finanziamenti in valuta diversa dall’euro ovvero strumenti per la copertura del rischio di cambio;

iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un’adeguata e aggiornata conoscenza delle regole previste dal presente provvedimento e delle procedure adottate in base alla presente sezione; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;

— che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata (NOTA 88);

— il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno aderito;

— la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche unilaterali;

— la tempestiva restituzione delle somme indebitamente addebitate al cliente;

— standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione.

— che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica l’articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento ceduti godano di un’adeguata assistenza per poter fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento).

Le procedure previste dalla presente sezione sono:

— informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla complessità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti;

— adeguatamente formalizzate;

— periodicamente valutate per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo anche conto dei reclami pervenuti (NOTA 89). A tal fine è previsto un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, che svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (NOTA 90).

Gli intermediari adottano forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla propria rete di vendita che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

2-bis Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento

La scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo:

a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l’offerta contestuale di più contratti (NOTA 91), con particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento non sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto, a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia;

b) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente;

c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito (NOTA 92);

d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che:

il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell’esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento (NOTA 93), anche attraverso un’illustrazione della corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi, "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori").

L’informazione va resa sin dal primo contatto con l’intermediario o con il soggetto incaricato dell’offerta e, comunque, non appena emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la valutazione del merito di credito del cliente);

sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti (NOTA 94);

al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;

e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti (NOTA 95);

f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del  contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento;

g) il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio accessorio eventualmente ricade.

Nell’ambito della verifica periodica sull’adeguatezza e sull’efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 2, le competenti funzioni dell’intermediario controllano la corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi e a tal fine prendono in considerazione, tra l’altro: le politiche di sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe; l’iter di concessione del credito; i sistemi premianti che favoriscono significativamente la vendita di servizi accessori assieme a finanziamenti; l’incidenza dei finanziamenti commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna tipologia di contratti, con riferimento all’intera azienda ovvero a singoli sportelli o soggetti incaricati dell’offerta.

3. Reclami

Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive. Le procedure prevedono:

— l’individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi;

— le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta ordinaria, la posta elettronica e la posta di elettronica certificata;

— la pubblicizzazione sul sito dell’intermediario delle informazioni previste ai due precedenti alinea;

— la gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato se consentite dalla legge (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata);

— la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, adeguata in relazione ai rispettivi compiti;

— la modalità di trattazione dei reclami;

— i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo (NOTA 96);

— la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato;

— la pubblicazione annuale, sul sito internet dell’intermediario, o - in mancanza - in altra forma adeguata, di un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

Le risposte contengono almeno:

— se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l’intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;

— se il reclamo è ritenuto infondato, un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

La funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, riferiscono agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull’adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate (NOTA 97).

Gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia (Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Divisione Verifiche trasparenza e correttezza) l’indirizzo della struttura deputata alla gestione dei reclami, indicando un riferimento telefonico, di fax e di posta elettronica, nonché il nominativo del responsabile.

---

Note

1) Le presenti Disposizioni non pregiudicano quanto previsto ai sensi della disciplina sulle competenze dell’Arbitro Bancario Finanziario.

2) L’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. Il presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. articolo 1, comma 1 ter, T.U.F.).

3) Articolo 127, comma 1-bis, del T.U.

4) Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.

5) Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a, la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.

6) Fino al 12 maggio 2016 le sezioni da I a V e X si applicano anche agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del T.U. e nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. vigenti alla data del 4 settembre 2010.

7) L’articolo 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003 permette alla Banca d'Italia di stabilire che, in relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'Allegato alla delibera medesima.

8) La natura individuale della trattativa può essere evinta dalla documentazione a disposizione dell’intermediario ovvero dal testo del contratto.

9) Per le modalità con cui gli intermediari devono far uso della documentazione cfr. sezione XI.

10) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all’intermediario) o minima (se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi delle presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima.

11) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti dall’articolo 120-ter del T.U., il foglio informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l’estinzione anticipata secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

12) Se il servizio accessorio è commercializzato anche individualmente, viene altresì predisposto un foglio informativo concernente il solo servizio accessorio.

13) Tra i mutui della specie si richiamano, in particolare, quelli a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, che gli intermediari sono tenuti a offrire alla clientela ai sensi del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009.

14) Se l’intermediario predispone un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a tutte le tipologie di mutui offerti, questo documento può essere omesso.

15) In caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso al momento della pubblicità. I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo.

16) In caso di tasso variabile, il documento specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

17) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

18) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo e/o degli altri documenti informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

19) Il periodo di validità indica il periodo nel quale l’intermediario pratica le condizioni pubblicizzate.

20) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

21) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

22) Se il contratto ha la forma dell’atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il frontespizio, purché sia comunque accluso.

23) I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in considerazione dell’evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti.

24) Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.

25) Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto previsto dall’Allegato 5A.

26) Se il prodotto non è più commercializzato, l’estratto conto riporta l’ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

27) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto il TAEG è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.

28) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

29) L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è disciplinata dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

30) L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso.

31) Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'articolo 117, commi 6 e 7, del T.U.

32) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

33) La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei casi in cui il tasso di politica monetaria non rappresenti in modo significativo il costo della provvista bancaria, lo spread praticato possa tenere conto del costo della copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui mutui indicizzati ai tassi di rifinanziamento principale della BCE non debbono necessariamente coincidere con quelli relativi ai mutui indicizzati a tassi di mercato (es. Euribor); gli spread non devono discostarsi in maniera rilevante e non giustificata dal differente costo della copertura del rischio di tasso.

34) Il comma 3 dell’art. 8 non si applica nella parte relativa al documento di sintesi.

35) Si richiama, per quanto concerne la quantificazione delle spese, quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2.

36) Con riferimento alle cessioni effettuate nell’ambito di procedure di risoluzione delle crisi, il cessionario comunica - non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla realizzazione della operazione di cessione - ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento trasferiti le informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto.

37) Non rilevano ai fini dell’articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

38) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico.

39) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio, l’ammontare dell’esposizione del debitore principale).

40) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l’invio o la consegna, su base inferiore all’anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del documento di sintesi, non è necessario l’invio o la consegna di una comunicazione relativa all’intero anno.

41) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo (cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla stipula del contratto.

42) Con riguardo all’applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 o all’albo di cui all’art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.

43) Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

44) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente, nonché le spese addebitate al cliente per l’invio della documentazione.

45) Se il prodotto non è più commercializzato, l’estratto conto riporta l’ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

46) Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007).

47) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, anche quando le parti scelgano di applicare al contratto una legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale comunque a privare il consumatore residente in Italia della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge italiana.

48) In particolare, gli intermediari rendono nota l’esistenza o la mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni, conformemente all’articolo 67-duodecies del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste, forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d’esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l’importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai sensi dell’articolo 67-ter decies del Codice del Consumo.

49) Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 3, del T.U., ai servizi di pagamento non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

50) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti precedentemente stipulati.

51) In analogia a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 29 maggio 2003.

52) Cfr. l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy) e il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008.

53) Sono in ogni caso esclusi dall’ambito di applicazione i casi indicati all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

54) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all’articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il soggetto che procede all’offerta non è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione.

55) In caso di intermediario estero, vanno indicati l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza e gli estremi dell’iscrizione nel registro pubblico del prestatore.

56) Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità, è fornita solo l’informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica. L’informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un’offerta ed è inserita nel contratto. L’informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

57) Se l’offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.

58) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.

59) Ai sensi dell’articolo 114-ter, commi 2 e 3, del T.U., il cliente può chiedere il rimborso:

- prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

- alla scadenza del contratto o successivamente:

i) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

ii) nella misura richiesta, se l’emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114- quinquies, comma 4, del T.U., e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga a quanto sopra indicato.

60) Ai sensi dell’articolo 114-ter, comma 1, del T.U., il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari previsti dall’articolo 2946 c.c.

61) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l’intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

62) La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:

a) del pagatore, dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento;

b) del beneficiario, dopo l’esecuzione dell’operazione.

63) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni applicabili al rapporto, l’intermediario può prevedere un’informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.

64) Quando l’estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l’informativa periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di quest’ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate in conto corrente.

65) Cfr. sezione XI, paragrafo 2.

66) Rientrano, quindi, nella nozione di "sconfinamento" sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).

67) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all’apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.

68) Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.

69) La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l’eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l’IVA sull’acquisto del bene oggetto del contratto.

70) Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.

71) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.

72) Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.

73) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

74) Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.

75) Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l’accordo tra le parti offra al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all’inadempimento; ii) le condizioni dell’accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.

76) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

77) Qualora, per motivi connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il finanziatore è proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di una polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è stato offerto dal finanziatore.

78) Si richiama l’articolo 3, comma 2, i), del d.m. 30 giugno 2012, n. 644, secondo cui nella commissione onnicomprensiva rientrano i corrispettivi per attività che sono a esclusivo servizio dell’affidamento. Non rientrano, invece, nella commissione onnicomprensiva le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento.

79) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.

80) Sul punto si richiama la circostanza che l’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo qualifica come pratica commerciale scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, il consumatore sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dal medesimo finanziatore ovvero all’apertura di un conto corrente presso il medesimo finanziatore.

81) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

82) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).

83) Questa voce riporta anche il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

84) Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso: i) un documento allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ii) il testo del contratto.

85) Con riguardo all’applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 o all’albo di cui all’art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.

86) Fino al 12 maggio 2016, la presente sezione si applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai paragrafi 2-bis e 3, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti nell’apposita sezione di tale elenco).

87) La previsione non richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, l’offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti.

88) In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

89) Si richiamano, inoltre, le previsioni che impongono una valutazione dei reclami pervenuti anche alla luce degli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successive modificazioni.

90) Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

91) Restano fermi eventuali divieti previsti dalla normativa di settore relativa al servizio accessorio.

92) Ai fini del presente paragrafo si applica la definizione di "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" prevista dalla sezione VII, paragrafo 2; per contratto di credito si intende in tal caso qualsiasi contratto di finanziamento.

93) Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.

94) Ai sensi dell’articolo 122, comma 2, del T.U., questo obbligo non si applica alle aperture di credito disciplinate dal paragrafo 4.2.3 della sezione VII.

95) Le procedure assicurano altresì il rispetto delle previsioni relative alla commercializzazione di polizze assicurative insieme a un finanziamento (articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e regolamento dell’Isvap n. 40/2012).

96) Per i servizi di pagamento, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

97) Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

Nessun commento:

Posta un commento