Il presente provvedimento modifica alcuni profili contenuti
nella disciplina adottata con provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del
29 luglio 2009 e successive modifiche, al fine di recepire innovazioni
normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei
documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale.
In tale ambito sono altresì aggiornati gli allegati 4A
(Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori), 4B
(Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori), 6 (Schema
per l'indicazione dell'ISC nell'estratto conto) e 6A (Schema per l'indicazione
dell'ISC nell'estratto conto dei conti «in convenzione»).
Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante
la fase di consultazione pubblica; una tavola di analisi e valutazione delle
osservazioni ricevute è pubblicata contestualmente al presente provvedimento.
Per comodità di consultazione delle Disposizioni e dei
menzionati allegati si provvede alla ripubblicazione della complessiva
disciplina. L'accluso provvedimento contiene quindi il testo integrale delle
disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».
Per agevolare la lettura delle innovazioni, per un periodo
di sei mesi la Banca d'Italia pubblicherà sul proprio sito internet anche una
versione, non ufficiale, con l'evidenza delle modifiche apportate.
Gli intermediari dovranno adeguarsi alle modifiche apportate
con il presente provvedimento entro il 1° ottobre 2015.
Il provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it.
Allegato 1
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari -
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
SEZIONE 1
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
1.1 Finalità e ambito di applicazione oggettivo
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia
negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto
contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza
nei mercati bancario e finanziario.
Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e
correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di
reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.
Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del
T.U.; delibere del CICR citate nel paragrafo 2 e presente provvedimento) si
applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i
servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del TU. aventi natura bancaria e
finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze
("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a
distanza".
Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di
bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico
effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti,
attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla
garanzia dello Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza,
pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U.
il 13 ottobre 2004) (NOTA 1).
Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del
T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di
investimento né al collocamento di prodotti finanziari (NOTA 2) e alle
operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti
alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si
tratti di operazioni di credito ai consumatori disciplinate ai sensi del titolo
VI, capo II, del T.U.
Conseguentemente, le presenti disposizioni:
a) non si applicano ai servizi e alle attività di
investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari
aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli
di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;
b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o
preponderante non sia di investimento si applicano:
- all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o
preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai
sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di
gestione della liquidità, ecc.);
- alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.
In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o
preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia
al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che
queste non costituiscano un’operazione di credito ai consumatori (alle quali si
applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).
Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano
esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La
qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio" dei
singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del
contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono
tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti,
solo se questi ne fa richiesta.
Gli intermediari sono tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario
Finanziario (articolo 128-bis del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio
2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive
modificazioni).
1.2 Principi generali
Le informazioni previste ai sensi delle presenti
disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente
nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche
dei servizi e della clientela. In applicazione del principio di
proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità differenziate in
relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche
dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni
d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.
Essa, inoltre, si affianca alle altre disposizioni previste
dall’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei
confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli
intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso
regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua
globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le
norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare,
assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la
pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il
commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione
anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti
e gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento.
1.3 Redazione dei
documenti
I documenti informativi disciplinati dal presente
provvedimento sono redatti, almeno in lingua italiana (NOTA 3), secondo criteri
e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la
comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le
caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti,
adottare decisioni ponderate e consapevoli.
A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti
profili:
- criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di
leggibilità;
- struttura dei documenti idonea a presentare le
informazioni in un ordine logico e di priorità che assecondi le necessità
informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle
caratteristiche dei prodotti;
- semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul
livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è
destinato, anche in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo. I termini
tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati,
con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda;
- coerenza tra presentazione delle informazioni e canale
comunicativo, che tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi canali.
L’Allegato 1 riporta una guida con le principali indicazioni
redazionali che gli intermediari possono applicare per assicurare il rispetto dei
criteri sopra previsti.
1.4.
Autoregolamentazione
Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori
(codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie,
ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o concordate con le
associazioni rappresentative dell'utenza, possono costituire un utile strumento
per accrescere l’efficacia della disciplina, contribuire a definire e a
diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti
con la clientela, innalzare il grado di condivisione e di effettività della
normativa in materia di trasparenza.
La Banca d'Italia è disponibile a esaminare le iniziative di
autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai promotori, che le medesime
siano in linea con le disposizioni del presente provvedimento; le iniziative
possono costituire oggetto di esame congiunto anche nella prospettiva di
integrare o sostituire alcuni specifici profili delle presenti disposizioni.
L’esame è volto ad approfondire, anche sulla base di una
valutazione di impatto presentata dai promotori, se l’iniziativa:
- rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle
altre disposizioni di legge, nonché dalle delibere del CICR, in materia;
- realizza in maniera efficace le medesime finalità perseguite
dalla presente disciplina;
- ha un numero adeguato di aderenti.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;
- articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d),
108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d’Italia emani
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi
bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo
106 del medesimo T.U.;
- articolo 114-quinquies 3, comma 1, del T.U., il quale
dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del
medesimo T.U., in quanto compatibili;
- articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale
prevede che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli
Imel;
- articolo 114-undecies del T.U., il quale estende agli
istituti di pagamento l’applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;
- articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U., il quale
prevede che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli
istituti di pagamento;
- articolo 128-decies del T.U., il quale dichiara
applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano
servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai
mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto
compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire
ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la
clientela;
- deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante
attuazione dell’articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche,
come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante
Credito fondiario.
Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui;
- deliberazione del CICR del 25 luglio 2000, in materia di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del T.U.;
- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari, come modificata dal decreto d’urgenza del
Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio
2011, recante Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla
deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle
finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul
credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari;
- decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle
finanze - Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante Disciplina della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione
dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario.
Si richiamano, inoltre:
- articolo 128-ter del T.U.;
- articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel
titolo VI del T.U.;
- articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le
disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle
attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle
operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari
assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo
II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si
applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e, in
particolare, l’articolo 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con i clienti);
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di
commercio elettronico;
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante
Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l’articolo
2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto
dell’abitazione principale; — decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare,
l’articolo 36-bis;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli
27, 27-bis e 28;
- decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l’articolo
1, comma 1-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta;
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante
Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15
gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;
- provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012,
recante Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura
sanzionatoria amministrativa;
- provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011,
recante Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa e delle
modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
- provvedimento della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007,
recante Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d’Italia delle
competenze e dei poteri dell’Ufficio italiano dei cambi;
- provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009,
recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e
successive modificazioni;
- regolamento dell’Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante
la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
- "annuncio pubblicitario", tutti i messaggi, in
qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le
condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale
clientela (NOTA 4), salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 4;
- "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o
giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in
relazione con l’intermediario (NOTA 5);
- "clientela (o clienti) al dettaglio", i
consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese;
- "consumatore", la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
- "intermediari", i destinatari della disciplina
secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i
mediatori creditizi e i cambiavalute;
- "intermediario committente", l’intermediario per
conto del quale è svolta un'offerta fuori sede;
- "locale aperto al pubblico" o
"dipendenza", la succursale dell’intermediario (come definita
nell’art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e
qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a
forme di controllo;
- "micro-impresa", l’impresa che possiede i requisiti
previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione
europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
- "offerta fuori sede", l'offerta (ossia la
promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni
e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze dell’intermediario;
- "prodotti composti", schemi negoziali composti
da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione
economica;
- "reclamo", ogni atto con cui un cliente
chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax,
e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione;
- "servizi accessori", i servizi offerti, anche
gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o
facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti
di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto
previsto dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi con
un contratto di credito ai consumatori;
- "supporto durevole", qualsiasi strumento che
permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in
modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche
di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o
di un suo incaricato;
- "T.U.", il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
- "T.U.F.", il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni.
4. Destinatari della
disciplina
Le sezioni da I a V e X si applicano a:
- le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- i soggetti iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106
T.U. (NOTA 6);
- Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di
cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.
La sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si
applicano ai prestatori di servizi di pagamento, per i servizi di pagamento da
essi prestati.
I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le
operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi
richiamate. La sezione VII-bis si applica a tutti i soggetti abilitati a
erogare finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, del
salario o della pensione, ai sensi degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n.
180/1950.
Ai servizi di mediazione creditizia il presente
provvedimento si applica secondo quanto previsto nella sezione VIII.
Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112
del T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto stabilito dalla
sezione IX.
La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo
1 della stessa sezione.
5. Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- Circolare della Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229, e
successivi aggiornamenti (Istruzioni di Vigilanza per le banche), limitatamente
al titolo X, capitolo 1, e al titolo V, capitolo 3, sezione VI. Il titolo V,
capitolo 3, non si applica alle banche comunitarie in relazione all’emissione e
al collocamento di strumenti finanziari;
- Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre
2001 (Istruzione per l’iscrizione dei cambiavalute nell’apposita sezione
dell’elenco generale ex art. 155, comma 5, del TUB, per la variazione dei dati
e la cancellazione), limitatamente alla parte V, paragrafi 1, 2, 3 e 6;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003,
relativo alle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari,
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
finanziari;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 16 settembre 2003, (Bancoposta
- Trasparenza operazioni e servizi bancari);
- Circolare della Banca d'Italia 26 aprile 2004, n. 253,
(Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica), limitatamente
al capitolo XIII;
- Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile
2005, (Istruzioni per i mediatori creditizi);
- Provvedimento della Banca d’Italia del 30 dicembre 2008
(Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Disposizioni di
trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 27 novembre 2009
(Conto Corrente Semplice);
- Provvedimento della Banca d'Italia del 17 febbraio 2010
(Profili di operatività per il calcolo dell’ISC per i conti correnti), con
esclusione dell’Allegato 5A;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013
(Recepimento della Direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del
TAEG), con esclusione dell’Allegato 5B.
Si intendono inoltre abrogate le note interpretative
relative alle predette disposizioni.
SEZIONE II
Pubblicità e informazione precontrattuale
1. Premessa
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo
quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito;
anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing
finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di
credito ai consumatori ai sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti
correnti di corrispondenza; emissione e gestione di strumenti di pagamento,
incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della
sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti finanziari (NOTA 7).
Le disposizioni della presente sezione:
- non si applicano all’attività degli intermediari volta
alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che
costituiscono oggetto di trattativa individuale. Non si considerano trattativa
individuale i casi in cui l’intermediario abbia predisposto schemi contrattuali
predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole
contrattuali (NOTA 8);
- non si applicano agli strumenti di pagamento a
spendibilità limitata, come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche
di comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.
Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni
indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli
usi.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al
pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della
presente sezione i documenti si intendono "messi a disposizione" del
cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla
richiesta o prelevata direttamente (NOTA 9).
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis,
del Codice del Consumo, dall’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e dal
regolamento dell’Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze
assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento.
2. Guide pratiche
Gli intermediari mettono a disposizione della clientela
appositi documenti ("Guide") concernenti:
- i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i
servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat,
Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;
- i mutui ipotecari offerti ai consumatori;
- l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle
controversie previsti ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario
Finanziario);
- il credito ai consumatori.
Le Guide sono stampate in conformità dei modelli pubblicati
sul sito www.bancaditalia.it e, per la Guida pratica sull’Arbitro Bancario
Finanziario, sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it
3. Fogli informativi
e Foglio comparativo dei mutui
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti
"fogli informativi" contenenti informazioni sull’intermediario, sulle
condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio
offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli
informativi e i contenuti del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente
aggiornati. Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr.
sezione V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al
pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature
tecnologiche.
I fogli informativi contengono almeno:
- informazioni sull’intermediario (denominazione; iscrizione
in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli
uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per
la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e
indirizzo di posta elettronica);
- le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del
servizio;
- un elenco completo delle condizioni economiche offerte
(che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del
cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di
scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di
costo se richiesto, ecc.) (NOTA 10);
- le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di
recesso spettante al cliente e all’intermediario (11) e i tempi massimi per la
chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può
avvalersi.
Gli intermediari possono redigere un unico foglio
informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le
condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti
correnti aventi diverse caratteristiche).
Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a
consumatori, il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi
accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento (NOTA 12).
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno
con riferimento all’anno civile.
Qualora un’operazione comporti più voci di costo a carico
del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che
risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.
L’intermediario conserva copia dei fogli informativi per
cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente
e mutuo ipotecario in euro per i consumatori sono redatti in conformità dei
modelli previsti negli Allegati 4A e 4B. La Banca d'Italia si riserva di
standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.
Per i contratti di conto corrente:
- il foglio informativo riporta altresì eventuali requisiti
minimi per l’apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una
somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e
sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e
degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione
per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone
l’importo;
- in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni
relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le
"Principali condizioni economiche" di cui all’Allegato 4A sono
riportate in uno o più fogli informativi separati concernenti i soli servizi
accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a disposizione del cliente
- oltre al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente - un
fascicolo contenente il foglio informativo o i fogli informativi di tutti i
servizi accessori offerti insieme al conto;
- se è valorizzato l’ISC per i profili di utilizzo
"giovani", "famiglie con operatività bassa" o
"pensionati con operatività bassa", il foglio informativo riporta -
nella sezione denominata "Che cos’è il conto corrente" - la seguente
avvertenza "Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe
essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio
informativo".
Per le operazioni di finanziamento comunque denominate,
inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà
consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto
dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet,
qualora l’intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.
Per i finanziamenti in valuta diversa dall’euro, il foglio
informativo:
- riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici,
un richiamo al rischio di cambio dell’operazione;
- contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una
simulazione dell’impatto sull’ammontare totale da rimborsare a scadenza e, per
i finanziamenti rateali, sulle singole rate, derivante da: i) un apprezzamento
della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento; ii) per i
finanziamenti di durata superiore a due anni, un apprezzamento della valuta in
cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento e un contestuale aumento
del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla conclusione del
contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative a una variazione del tasso
di cambio favorevole per il cliente (eventualmente combinata con una
diminuzione del tasso di interesse), sono simmetriche e di pari numero rispetto
a quelle indicate sub i) e ii).
Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso
di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si
verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di
imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto
finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni
comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o
assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla
restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi
interessi.
Nel caso di prodotti composti, gli intermediari
predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del
prodotto offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non
disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura
assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di
trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il
foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a
qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.
Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto
dell’abitazione principale (NOTA 13), oltre ai fogli informativi, gli
intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un
"foglio comparativo" (NOTA 14) contenente informazioni generali sulle
diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti della specie offerti
dall’intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione
delle rispettive condizioni;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi
tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione
delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento
riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di
interesse (NOTA 15); la durata minima e massima del mutuo; le modalità di
ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG (NOTA 16); l’esempio di
importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei
relativi fogli informativi.
4. Offerta fuori sede
Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata
attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni
sull’intermediario committente, i dati e la qualifica (NOTA 17) del soggetto
che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore
finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri
aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.
Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al
cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente
sia vincolato da un’offerta, il foglio informativo e, se è prevista, una Guida
ai sensi del paragrafo 2. In caso di contratto di finanziamento, viene
consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali
Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge
antiusura"). L’intermediario committente acquisisce un'attestazione del
cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti.
Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato
dell'offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo
3 (NOTA 18).
L’intermediario committente fornisce al soggetto che
effettua l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i
dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di
pubblicità, in conformità delle previsioni della presente sezione.
L’intermediario committente verifica che il soggetto
incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla
presente sezione. In particolare, se il foglio informativo e i documenti
previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell'offerta,
l’intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti
e l’idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di
trasparenza.
L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro
intermediario, prima di procedere all'offerta, controlla se le informazioni
ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della
disciplina in materia di trasparenza.
Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti
del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.
5. Annunci
pubblicitari
Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente
riconoscibili come tali.
In particolare, essi specificano:
- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità
promozionale;
- la necessità di fare riferimento, per le condizioni
contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi
sono messi a disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di
finanziamento, nei quali l’intermediario dichiara il tasso di interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito, indicano — ove previsto — il TAEG,
specificandone il periodo minimo di validità (NOTA 19).
Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n.
70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal
Codice del Consumo.
6. Consegna di copia
del contratto
Prima della conclusione del contratto, l’intermediario
consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo
contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato
il solo documento di sintesi (NOTA 20). La consegna avviene entro tempi congrui
rispetto alla richiesta.
Nei contratti di finanziamento, considerato che la
determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un’istruttoria, il
cliente può scegliere tra:
i) la consegna di copia del contratto idonea per la stipula,
che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di
istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo);
ii) la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo
delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni
economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.
Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al
dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è
gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula
presso il notaio (NOTA 21).
Negli altri casi la consegna è sempre gratuita.
La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto.
Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo
documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso
di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al
cliente, l’intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il
cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa
del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del
documento di sintesi.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta
fuori sede.
7. Documento di
sintesi
Ai contratti è unito un "documento di sintesi",
che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto,
le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo
specifico tipo di operazione o servizio.
Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio
informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni
riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio
informativo. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente
offerti ai consumatori non riporta l’ISC.
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del
contratto (NOTA 22); ne è parte integrante in presenza di un accordo delle
parti in tal senso.
Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è in
alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi
possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito
dal foglio informativo.
Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a
tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta
in calce il piano di ammortamento.
8. Indicatore
sintetico di costo
8.1 Conti correnti
Il foglio informativo e l’estratto conto dei conti correnti
destinati ai consumatori riportano un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC), calcolato secondo le modalità previste dall’Allegato 5A.
I profili di utilizzo riportati nell’Allegato 5A sono stati
elaborati tenendo conto dei risultati di un’indagine statistica effettuata nel
2009; sono stati coinvolti l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (NOTA 23).
Ai fini del calcolo dell’ISC si distinguono tre tipologie di
conti correnti:
1) conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario
(c.d. "a pacchetto"), per i quali i profili di operatività tipo sono
sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie
con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività
elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media);
2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d.
"ordinari"), per i quali il profilo è uno e fa riferimento a
un’operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che
questa tipologia di conti correnti è generalmente destinata a clienti che
intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non
riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le
singole classi socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in
via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto
corrente, conti per l’addebito delle rate del mutuo);
3) conti c.d. "in convenzione" (NOTA 24), per i
quali è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.
Per i conti correnti destinati ai consumatori gli
intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l’ISC, per ciascuno dei diversi
profili (NOTA 25):
a) nel foglio informativo.
Per i conti correnti sub 1), se il contratto è destinato
unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai
profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura
"non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta
chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente,
l’indicazione dei profili ai quali esso è destinato.
Per i conti correnti sub 2), il foglio informativo riporta
chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, la
seguente indicazione: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al
momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di
operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero
di operazioni che svolgerà.";
b) nell’estratto conto di fine anno inviato nell’ambito
delle comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella
sezione IV, paragrafo 3.1.
Per le tipologie di conti sub 1) e 2) sono riportati gli ISC
pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione
della clientela alla data dell’invio (NOTA 26), secondo lo schema indicato
nell’Allegato 6.
L’ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti
disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più
profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso
non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In
questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto
la denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è
destinato.
Per i conti correnti sub 3 (cd. "in convenzione"),
gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:
1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla
convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i
conti in convenzione come i conti sub 1) per ogni aspetto indicato nelle
presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare,
informazioni da fornire nel foglio informativo e nell’estratto conto di fine
anno);
2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste
dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato
predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC),
riportare nell’estratto conto di fine anno, l’ISC - calcolato per ciascuno dei
sei profili previsti per i conti sub 1) relativo al conto corrente, offerto
dall’intermediario ai consumatori, più conveniente per ciascuno di tali
profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell’Allegato 6, gli
intermediari usano lo schema indicato nell’Allegato 6A. Nel medesimo estratto
conto, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle
spese, in luogo delle frase indicata nella sezione IV, paragrafo 3.2., la
seguente:
«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno
con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto
costa un altro conto corrente". Una differenza significativa può voler
dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se
si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni
caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più
convenienti per lei.»;
Nell’ambito delle procedure organizzative previste dal
paragrafo 2 della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti
alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne facciano
richiesta - sia al momento dell’offerta sia in corso di rapporto - tutte le
spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell’ISC, la portata dei
profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul
contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della
banca. Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione
sull’opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la
coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sezione
XI, paragrafo 2), tengono conto dei profili indicati nel presente
provvedimento.
8.2 Finanziamenti
Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un
indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo
Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni
indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 ( NOTA 27):
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (NOTA 28);
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al
dettaglio.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina
in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e
Allegato 5B).
SEZIONE III
Contratti
1. Premessa
La presente sezione contiene disposizioni in materia di
forma e contenuto minimo dei contratti.
Le questioni relative all’interpretazione e alla validità
dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra intermediario
e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Forma e conclusione
dei contratti
I contratti sono redatti in forma scritta.
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma
scritta nei casi previsti dalla legge (NOTA 29).
La forma scritta non è obbligatoria per:
a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di
contratti redatti per iscritto (NOTA 30);
b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale —
quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di
assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda
5.000 euro e a condizione che l’intermediario:
- mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
- consegni o invii tempestivamente al cliente conferma
dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il
prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (NOTA 31).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni
generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita
sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto,
apposta sull'esemplare del contratto conservato dall’intermediario.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti
informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o
regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche. In
questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo
strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole; ne
viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla
sottoscrizione, anche in via informatica o telematica.
3. Contenuto dei
contratti
I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti
all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese
relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla
clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le
condizioni generali di contratto.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e
condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli
informativi e nei documenti di sintesi (NOTA 32). La nullità può essere fatta
valere solo dal cliente. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di
indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della
conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell’andamento di tale
valore nel corso del rapporto.
La facoltà di modificare unilateralmente il contratto può
essere convenuta secondo quanto previsto dall’articolo 118 del T.U.
Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il
costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o
dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque
individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve
indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di
costo. Se il contratto è stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo
quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo
devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella
comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, si
richiama quanto previsto ai sensi dell’art. 120 del T.U. Per i contratti di
finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene
conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non
pagate alla scadenza.
I contratti relativi a operazioni di credito fondiario
diverse da quelle disciplinate dall’articolo 120-ter del T.U. riportano, anche
in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del
compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata,
secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. I
contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.
L’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede
che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile
garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale debbano anche
offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in
linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (NOTA
33).
Con riferimento alla remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto d’urgenza del Ministro
dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30 giugno 2012
(Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in
attuazione dell’art. 117-bis del Testo unico bancario).
4. Conto di base
Le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti aoffrire ai consumatori un
"Conto di base", il cui contenuto tipico è determinato ai sensi del
presente paragrafo, in applicazione dell’articolo 117, comma 8, del T.U.
Il "Conto di base" include, a fronte di un canone
annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni di scritturazione
contabile e di servizi. Il numero e la tipologia di servizi inclusi viene
stabilito dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la
Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A. e
l’Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica. La
convenzione individua inoltre le fasce socialmente svantaggiate di clientela
alle quali il "Conto di base" è offerto senza spese.
Resta ferma la possibilità di addebitare al cliente spese
per le operazioni eccedenti i limiti indicati dalla convenzione, alle
condizioni da questa stabilite. Al "Conto di base" si applicano tutte
le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari,
nonché le presenti disposizioni. L’ISC del "Conto di base" è calcolato
tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse.
I contratti denominati "Conto di base" non
conformi a quanto previsto dal presente paragrafo sono nulli, ai sensi
dell’articolo 117, comma 8, del T.U. Continua ad applicarsi l’articolo 8, commi
da 1 a 4, della Convenzione (NOTA 34).
5. Recesso dai
contratti a tempo indeterminato
Ai sensi dell’articolo 120-bis del T.U., il cliente ha
diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza
penalità e senza spese; al CICR è rimessa l’individuazione dei casi in cui può
essere previsto un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi
aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.
In conformità di quanto stabilito dall’articolo 10-bis della
deliberazione del CICR 4 marzo 2003, e successive modificazioni, il rimborso
delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che
recede da un contratto a tempo indeterminato è possibile solo in relazione a
servizi non necessari per l’esercizio del recesso o, se necessari, solo quando
il servizio presuppone l’intervento di un soggetto terzo e le relative spese
sono state pubblicizzate secondo quanto previsto dal presente provvedimento e
riportate nel contratto (NOTA 35).
6. Norme di legge in
materia di decorrenza delle valute, estinzione anticipata e portabilità dei
finanziamenti (rinvio)
Per i contratti disciplinati dal presente provvedimento si
richiamano inoltre gli articoli 120, commi 01, 1 e 3 (Decorrenza delle valute e
calcolo degli interessi), 120-ter (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)
e 120-quater (Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità) del
T.U.
SEZIONE IV
Comunicazioni alla clientela
1. Premessa
La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli
intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i
clienti.
Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni
di questa sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:
- in caso di cessione del contratto, il responsabile è il
soggetto cessionario;
- in caso di cessione del credito, il responsabile continua
a essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il
cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il
responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque
comunicato il responsabile.
In caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi
l’articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 30
giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le
informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione
di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (NOTA
36). La comunicazione può essere omessa se è assicurata al cliente continuità
nella prestazione dei servizi di pagamento; in questo caso, se è comunque
astrattamente prevedibile il verificarsi di una discontinuità nella prestazione
di servizi di pagamento per un breve arco temporale, fermi restando gli
obblighi contrattuali, il cessionario ne dà comunicazione personalizzata e
tempestiva alla clientela.
2. Variazioni
contrattuali
Le condizioni e i limiti alla facoltà per l’intermediario di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate
dall’articolo 118 del T.U. (NOTA 37).
Secondo il Ministero dello sviluppo economico le
"modifiche" di cui all’articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le
fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare
l’introduzione di nuove clausole (NOTA 38).
Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle
condizioni contrattuali sono comunicate alla clientela, rispettando il medesimo
termine, con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili
presso le dipendenze dell’intermediario (es. cartello esposto nei locali aperti
al pubblico) e, contestualmente, pubblicando la notizia sul sito internet, ove
esistente.
Ai sensi dell’articolo 127-bis, comma 1, le comunicazioni
relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente.
3. Comunicazioni
periodiche alla clientela
3.1 Disposizioni di
carattere generale
Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai
clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno,
una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo
svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche
applicate (NOTA 39).
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le
comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o
consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni
economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la
consegna del rendiconto e del documento di sintesi (NOTA 40).
Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in
conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le
movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo
debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione
dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi, datato e progressivamente
numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e
riporta le condizioni economiche in vigore (NOTA 41). Le condizioni modificate
rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica
evidenza grafica (ad esempio, attraverso l’uso del grassetto). Il documento di
sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31
dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel
corso dell’anno.
Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche
siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno
e presentano un saldo creditore per il cliente non superiore a euro 2.500.
Se le condizioni economiche in vigore non sono variate
rispetto alla comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di
sintesi possono essere omessi a condizione che:
- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa
ottenere gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi con le
condizioni economiche in vigore; l’invio o la consegna del documento di sintesi
richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente o
- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni
telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi
momento, tramite il sito web dell’intermediario o ottenerne tempestivamente
copia per posta elettronica.
Il contratto stabilisce le modalità di invio delle
comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse
tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono
sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso,
in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare
la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la
natura dell'operazione o del servizio.
L’offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il
contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica.
In applicazione dell’articolo 127-bis del T.U.:
- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo
e dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti
telematici;
- il contratto può prevedere a carico del cliente spese per
le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2
effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle ulteriori o
più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente sezione ovvero per
quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel
contratto. In questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e
proporzionate ai costi sostenuti dall’intermediario e sono quantificate in
conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (NOTA 42).
Se il contratto prevede l’impiego dello strumento
informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la
contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione
(NOTA 43).
Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente
dell’esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di
autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilità" dei rapporti
presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sezione II,
paragrafo 2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si
riferisce.
3.2 Comunicazioni
periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto
e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a
sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti
conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.
Se il titolare di un conto corrente è un cliente al
dettaglio, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre
riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare
per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e
di pagamento (NOTA 44); con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti
in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il
riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per
categoria e comprende l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello
parziale relativo a ciascun servizio. L’estratto conto relativo al periodo che
si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto corrente conclusi con
consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello
stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell’invio
dell’estratto conto (NOTA 45), secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e
6A; esso richiama, inoltre, l’attenzione del consumatore sulla possibilità di
confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC e invita il consumatore a
verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le
banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:
«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno
con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto
costa il conto corrente".
Una differenza significativa può voler dire che questo conto
forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere
molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci
sono offerte più convenienti per lei.»
Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono
a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi
per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la
succursale in cui è intrattenuto il rapporto. Il documento di sintesi può
essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto
alla comunicazione precedente. Per i contratti di credito fondiario, le
comunicazioni periodiche includono le modalità per l'estinzione anticipata e
gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.
Per i contratti di deposito titoli a custodia e
amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa
quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano
movimenti da oltre un anno.
Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono
convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di
movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle
comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio,
nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).
4. Richiesta di
documentazione su singole operazioni
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui
che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a
proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni
dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i
costi di produzione di tale documentazione.
Gli intermediari indicano al cliente, al momento della
richiesta, il presumibile importo delle relative spese (NOTA 46).
SEZIONE V
Tecniche di comunicazione a distanza
1. Premessa
La presente sezione contiene disposizioni relative
all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari
o di altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela. In
particolare, le disposizioni riguardano:
- l’informativa precontrattuale;
- le comunicazioni non richieste;
- la stipula del contratto.
Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono -
ove non diversamente previsto - a quelli stabiliti dalle altre sezioni del
presente provvedimento.
A fini di coordinamento, si richiamano altresì le
disposizioni della sezione IV-bis del capo I del titolo III della parte III del
Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori. Alle fattispecie previste dall’articolo 67-bis del
Codice del Consumo si applicano, oltre alle disposizioni previste nel medesimo
Codice, anche quelle contenute nella presente sezione, ove non sia diversamente
disposto (cfr. articoli 67-bis, comma 3, e 67-decies, comma 1, del Codice del
Consumo).
2. Informativa
precontrattuale e comunicazioni non richieste
2.1 Ambito di applicazione
Si forniscono di seguito indicazioni sul campo di
applicazione della disciplina sull’informativa precontrattuale e sulle
comunicazioni non richieste contenute nei paragrafi 2.2 e 2.3, con riferimento
specifico ai seguenti profili:
1. quando l’offerta tramite tecniche di comunicazione a
distanza di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in
Italia, anche ai sensi dell’articolo 115 del T.U. (paragrafo 2.1.1);
2. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia, alla
commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di
comunicazione a distanza nei confronti dei consumatori si applica la disciplina
italiana (paragrafo 2.1.2);
3. quando, accertato che l’attività è svolta in Italia, alla
commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di
comunicazione a distanza nei confronti di soggetti diversi dai consumatori si
applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.3).
2.1.1 Attività svolta
in Italia
Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e
seguenti del T.U. in materia di operatività in Italia di intermediari esteri,
ai fini delle presenti disposizioni l’offerta tramite internet di servizi
bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia, anche ai sensi
dell’articolo 115 del T.U., quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) l’intermediario esercita effettivamente la propria
attività sul territorio italiano, anche se la tecnologia di supporto del sito o
il luogo dal quale il sito stesso è accessibile si trova in altro Stato;
b) l’offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in
Italia, anche se l’intermediario esercita concretamente la propria attività in
tutto o in parte al di fuori del territorio italiano.
Per verificare se l’offerta è rivolta a soggetti residenti o
aventi sede in Italia, la Banca d'Italia prende in considerazione i seguenti
criteri:
- il contenuto dell’offerta ovvero le circostanze ad essa
connesse fanno presumere che l’attività abbia come destinatari anche non
esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia;
- ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della
lingua italiana; riferimenti all’andamento di indicatori economici e finanziari
o ad altre situazioni relative all’Italia; operatività in Italia degli
intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito all’offerta;
diffusione di informazioni pubblicitarie in Italia;
- reperibilità del sito tramite motori di ricerca italiani o
specializzati sull’Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche
mirate su siti che rivestano interesse per i residenti o aventi sede in Italia;
- l’intermediario accetta ordini da parte di soggetti
residenti o aventi sede in Italia o presta servizi nei confronti di tali
soggetti o invia ai medesimi informazioni mediante posta elettronica o altro
mezzo di comunicazione.
L’offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o
aventi sede in Italia alla stregua di uno o più dei seguenti criteri:
- nel sito è posto in evidenza che l’offerta è diretta
soltanto a soggetti residenti o aventi sede in Stati diversi dall’Italia;
- l’intermediario utilizza procedure informatiche idonee a
rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente da controparti residenti o
aventi sede in Italia;
l’intermediario
rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta proveniente da soggetti
residenti o aventi sede in Italia.
L’offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta,
posta elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a
distanza che consentono comunicazioni individuali configura un’attività svolta
in Italia quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia.
2.1.2 Rapporti tra
intermediari e consumatori
Per l’attività svolta in Italia (in base alle previsioni di
cui al precedente paragrafo 2.1.1), l’informativa precontrattuale in relazione
all’offerta a consumatori di servizi e operazioni bancari e finanziari
attraverso tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal paragrafo
2.2 della presente sezione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1) quando la commercializzazione dell’operazione o del
servizio rientra nel campo di applicazione della sezione IV-bis del capo I del
titolo III della parte III del Codice del Consumo.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Banca d’Italia
considera che, ai sensi dell’articolo 67-quater, commi 3 e 4, del Codice del
Consumo, tale condizione si verifichi nei seguenti casi:
- quando l’intermediario ha sede in Italia o in altro Stato
dell’Unione europea, se alternativamente:
i) nell’offerta è prevista l’applicazione della legge
italiana al contratto, se concluso, ovvero
ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in
Italia (NOTA 47);
- quando l’intermediario ha sede in uno Stato non
appartenente all’Unione europea.
2) quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono
attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
2.1.3 Rapporti tra
intermediari e soggetti diversi dai consumatori
Il campo di applicazione della normativa italiana
sull’informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2 della presente
sezione) relativa all’offerta di servizi e operazioni bancari e finanziari
attraverso tecniche di comunicazione a distanza a soggetti diversi dai
consumatori è disciplinato:
1) dall’articolo 115 del T.U. e dall’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo n. 70/2003 quando:
i) l’intermediario ha sede in Italia o in uno Stato non
appartenente all’Unione europea;
ii) l’offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quella elettronica, se l’intermediario ha sede in uno Stato
estero appartenente all’Unione europea.
In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del
titolo VI del T.U. e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione.
2) dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.
70/2003 quando l’intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente
all’Unione europea e l’offerta avviene attraverso forme elettroniche (ad
esempio internet, email). In tali casi non si applica la disciplina italiana
sull’informativa precontrattuale (e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente
sezione) se l’intermediario rispetta la corrispondente normativa dello Stato
membro nel quale ha sede.
2.2 Informativa precontrattuale
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati
dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito
internet pubblicano sul sito le Guide e i fogli informativi relativi alle
operazioni e ai servizi offerti.
Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati
dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di
altre tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le caratteristiche
dei prodotti offerti mettono a disposizione i fogli informativi relativi alle
operazioni e ai servizi offerti mediante la medesima tecnica impiegata per la
conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole,
disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo
sia vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto è
prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere
messa a disposizione con le medesime modalità.
I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti
secondo quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi
di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione VI, e sono
integrati con l’indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il
mezzo di comunicazione utilizzato, dei recapiti che permettono di contattare
rapidamente l’intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso,
nonché, se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni previste dagli
articoli da 67-quater a 67-octies del Codice del Consumo (NOTA 48 E 49).
Per le operazioni di credito ai consumatori si applica
quanto previsto ai sensi della sezione VII.
In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia
vocale, ai sensi dell’articolo 67-novies del Codice del Consumo, all’inizio della
conversazione l’intermediario o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in
maniera in equivoca la propria identità e il fine commerciale della chiamata.
Previo consenso del consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni
relative a:
- identità della persona in contatto telefonico e suo
rapporto con l’intermediario;
- principali caratteristiche del servizio finanziario;
- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello
stesso;
- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli
articoli 67- duodecies e 67-ter decies del Codice del Consumo.
Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori
informazioni sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il
testo contrattuale è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto
durevole. Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono
assolti con il rispetto di quanto previsto dall’articolo 67-undecies, comma 1,
del Codice del Consumo.
Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante
una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere la
Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio informativo,
l’intermediario mette a disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità
subito dopo la conclusione del contratto (NOTA 50).
2.3 Comunicazioni non
richieste
Secondo quanto previsto dall’articolo 67-sexies decies del
Codice del Consumo, nella commercializzazione di servizi finanziari
l’intermediario richiede il preventivo consenso del consumatore all’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi automatizzati di chiamata
senza l’intervento di un operatore, telefax o strumenti che consentono una
comunicazione individuale (es. e-mail, posta, telefono). Tali misure non
possono comportare costi per il consumatore.
La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni,
ritiene che:
- il consenso sia validamente prestato se manifestato dal
consumatore liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a seconda
delle diverse finalità e categorie di servizi offerti (NOTA 51);
- l’intermediario possa non richiedere il preventivo
consenso se il consumatore ha precedentemente fornito nella commercializzazione
di un servizio analogo i propri recapiti di posta elettronica o di posta
cartacea. In occasione dell’invio di ciascuna comunicazione, il consumatore è
comunque informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione
di ulteriori annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornito un
indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione di tali comunicazioni
(NOTA 52).
Restano ferme le disposizioni previste dal decreto
legislativo n. 70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della
Privacy) e dal titolo III della parte II del Codice del Consumo in materia di
pratiche commerciali scorrette.
3. Stipula del
contratto
La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a
distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal
paragrafo 2 della sezione III.
Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi
momento del rapporto, copia cartacea del contratto nonché di cambiare la
tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il
contratto concluso o con la natura del servizio prestato (cfr. l’articolo
67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo).
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva per servizi non richiesti e, in ogni caso, l’assenza di risposta
non implica consenso del consumatore, secondo quanto previsto dall’articolo
67-quinquies decies del Codice del Consumo.
SEZIONE VI
Servizi di pagamento
1. Premessa
La presente sezione attua il Capo II-bis del T.U.,
introdotto per recepire nell’ordinamento italiano la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, e successivamente integrato per recepire la direttiva n.
2009/110/CE concernente l’attività degli istituti di moneta elettronica.
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
- "beneficiario", la persona fisica o giuridica
prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;
- "clienti" o "clientela", gli
utilizzatori di servizi di pagamento;
- "contratto quadro", il contratto che disciplina
la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può
dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per
l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- "fondi", banconote e monete, moneta scritturale
e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter),
del T.U.;
- "identificativo unico", la combinazione di
lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica
all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al
proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza
l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento
per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di
pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio
di pagamento;
- "intermediari", i prestatori di servizi di
pagamento;
- "informazioni obbligatorie", le informazioni che
gli intermediari devono consegnare o mettere a disposizione dei clienti ai
sensi della presente sezione anche in assenza di specifica richiesta, ivi
compresa la copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato che il
cliente può richiedere in qualsiasi momento del rapporto ai sensi del paragrafo
6;
- "operazione di pagamento", l’attività, posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare
fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e
beneficiario;
- "ordine di pagamento", qualsiasi istruzione data
da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di
pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di
pagamento;
- "pagatore", la persona fisica o giuridica
detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a
partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una
persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
- "prestatore di servizi di pagamento", uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
nonché, quando prestano servizi di pagamento (ivi inclusa l’emissione di moneta
elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le
banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre
autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quando la moneta elettronica è
emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica
autorità si applica solo il paragrafo 5.4 della presente sezione;
- "servizi di pagamento", le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un
conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto
di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto
di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di
servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi
di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di
pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti
una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del
pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo
di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato
all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o
informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di
servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
8) emissione di moneta elettronica così come definita
dall’articolo 1, lettera h-ter), del T.U.;
- "strumento di pagamento", qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il
prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di
pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- "tasso di interesse di riferimento", il tasso di
interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e
che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da
entrambe le parti di un contratto avente ad oggetto servizi di pagamento;
- "utilizzatore di servizi di pagamento" o
"utilizzatore", la persona fisica o giuridica che utilizza un
servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.
3. Disposizioni di
carattere generale
3.1 Ambito di
applicazione e disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di
pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i
servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (NOTA 53).
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I
(disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (NOTA 54) e
5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7
(documento di sintesi); sezione III (contratti), secondo quanto previsto dal
paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a
distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione;
sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica
secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti
disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia
(carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la
sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.
Gli intermediari tenuti, ai sensi dell’articolo 40 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ad aderire ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis
del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l’accesso
all’Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, paragrafo 2.
Le parti possono convenire che le disposizioni della
presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un
consumatore, né una microimpresa (articolo 126-bis, comma 3, del T.U.).
3.2. Modalità con cui
le informazioni e i documenti sono forniti
I documenti e le informazioni previsti dalla presente
sezione sono "forniti" attraverso consegna o messa a disposizione
degli stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della
presente sezione i documenti si intendono:
- "consegnati" al cliente quando gli vengono dati
o trasmessi di iniziativa dall’intermediario;
- "messi a disposizione" del cliente quando questi
può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata
direttamente.
I documenti previsti nella presente sezione possono essere
"messi a disposizione" o "consegnati" in forma cartacea o
anche attraverso altro supporto durevole.
4. Informazione
precontrattuale
4.1 Contratti quadro
4.1.1 Informazioni
Prima della conclusione del contratto gli intermediari
forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:
a) informazioni sull’intermediario (denominazione; indirizzo
della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di
offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il
cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il
cliente può rivolgersi per chiedere all’intermediario ulteriori informazioni;
indicazione della vigilanza ed estremi dell’iscrizione nell’albo (NOTA 55);
b) informazioni sul servizio di pagamento (principali
caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve
fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e
modalità per prestare e revocare il consenso all’esecuzione di un'operazione di
pagamento; indicazione del momento in cui l’ordine di pagamento si considera
ricevuto e dell’eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini
si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di
esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in
relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;
c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco
completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente e, in caso
di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;
indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure,
se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento,
indicazione del metodo di calcolo dell'interesse applicato, della data
pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti,
l’avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento
si applicano senza preavviso e l’indicazione della frequenza e/o delle modalità
con le quali l’intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni
del tasso di interesse).
d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per
fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei
dispositivi mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le
comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere
fornite; lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono
effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di
ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del
documento di sintesi aggiornato);
e) misure di tutela e correttive (descrizione delle
eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell’utilizzo
degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all’intermediario
l’avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di
pagamento ovvero l’uso non autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in
base alle quali l’intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento
di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di
strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile;
modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all’intermediario
le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto;
responsabilità dell’intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate
e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per
ottenere dall’intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa
autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e
condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (NOTA 56);
f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione
che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro
o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono
accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine
previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del
cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per
l’esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e
5.3 della presente sezione);
g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto
quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie
nascenti da quest’ultimo; diritto del cliente di presentare esposti alla Banca
d'Italia e di promuovere ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario; informazioni
sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della
disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).
Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione
dell’operazione di pagamento è insediato nell’Unione Europea:
- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è
necessario includere i dati o l’identificativo unico; le altre informazioni
relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del servizio vanno
indicate soltanto ove disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e),
l’intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del
pagatore o dell’intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i
quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte,
quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni
disposte dal beneficiario o per il suo tramite.
Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo,
gli intermediari:
1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio
informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II,
paragrafi 1 e 3;
2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della
conclusione del contratto, alternativamente:
i) un "documento di sintesi" redatto secondo
quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel
presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono
riportate in un documento allegato al documento di sintesi (NOTA 57);
ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la
stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi redatto
secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che in questo caso
costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel
presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della
sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto.
4.1.2 Tecniche di
comunicazione a distanza
Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso
mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i
documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l’intermediario li fornisce al cliente
subito dopo la conclusione del contratto.
Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla
presente sezione non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma
1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g),
67-octies, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.
4.1.3 Singole
operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro In aggiunta alle
informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni singola operazione
di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest’ultimo e prima
dell’esecuzione dell’operazione, l’intermediario fornisce informazioni chiare e
dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve
corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata
alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste
dal contratto quadro.
4.2 Singole
operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro
4.2.1 Informazioni
Prima della conclusione del contratto gli intermediari
mettono a disposizione della clientela almeno le seguenti informazioni per
ciascuna operazione di pagamento offerta:
a) i dati o l’identificativo unico che il cliente deve
fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
b) il tempo massimo di esecuzione dell’operazione;
c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute
all’intermediario e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara
distinzione delle singole voci;
d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di
riferimento da applicare all’operazione;
e) forma e modalità per prestare e revocare il consenso
all’esecuzione di un'operazione di pagamento;
f) le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se
concernenti condizioni applicabili.
Se solo uno degli intermediari coinvolti nell’esecuzione
dell’operazione di pagamento è insediato nell’Unione Europea, non è necessario
includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo massimo di
esecuzione dell’operazione va indicato soltanto ove disponibile.
Le informazioni sono messe a disposizione con una delle
seguenti modalità:
1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello
o allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su
richiesta del cliente, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o
altro supporto durevole;
2. consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio
sono riportate le informazioni sopra indicate, che costituiscono parte
integrante del contratto.
Se un ordine di pagamento per una singola operazione è
trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con
un altro intermediario, il prestatore della singola operazione può non fornire
al cliente le informazioni che questi ha già ricevuto o riceverà in base al
contratto quadro.
4.2.2 Tecniche di
comunicazione a distanza
Se il contratto relativo a una singola operazione di
pagamento è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di
comunicazione a distanza che non consente all’intermediario di conformarsi al
paragrafo 4.2.1, questi adempie agli obblighi informativi in esso previsti
subito dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
5. Contratti quadro
5.1 Forma e contenuto
dei contratti
I contratti sono redatti in forma scritta.
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma
scritta nei casi previsti dalla legge (58).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
La forma scritta non è obbligatoria per:
- l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui
all’articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231;
- i contratti quadro che non prevedano la concessione di
finanziamenti e consentano operazioni di pagamento di importo unitario non
superiore a 500 euro e non eccedenti l’importo totale di 2.500 euro su base
annua. Questi contratti sono comunque redatti su supporto durevole.
Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni
generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita
sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto,
apposta sull'esemplare del contratto conservato dall’intermediario.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti
informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o
regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.
Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai
contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applica il paragrafo 3
della sezione III.
5.2 Modifica delle
condizioni previste nel contratto
Ai sensi dell’articolo 126-sexies del T.U. le modifiche del
contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono proposte
espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data
prevista per la loro applicazione. La comunicazione dell’intermediario è
effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole
concordato con il cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
formula "Proposta di modifica del contratto".
Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono
accettate in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro
applicazione; in questo caso la comunicazione precisa tale circostanza e
richiama l’attenzione del cliente sul suo diritto di recedere immediatamente e
senza spese.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso
favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza
preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono essere applicate con
effetto immediato e senza preavviso a condizione che:
- questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto
con clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda
esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di
riferimento convenuti nel contratto;
- quando la modifica riguarda i tassi di interesse, il
cliente ne sia informato tempestivamente; il contratto può prevedere che la
comunicazione sia effettuata periodicamente o con modalità particolari.
Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono
applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti.
Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non
discriminatorie quando gli intermediari le adottano sulla base di criteri
oggettivi e motivati che applicano a tutti i clienti, a parità di condizioni.
Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento
conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina prevista dal
presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le
condizioni relative al servizio di pagamento. Se la struttura di prezzo non
consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i
servizi di pagamento (ad esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a
pacchetto"), a tutte le modifiche si applicano l’articolo 118 del T.U. e
il paragrafo 2 della sezione IV. Alle carte di credito si applica in ogni caso
la disciplina prevista dall’articolo 126-sexies del T.U. e quella del presente
paragrafo.
5.3 Recesso dal
contratto
Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità
e senza spese di chiusura.
L’intermediario può recedere da un contratto a tempo
indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di
almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in
forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con
il cliente.
In caso di recesso del cliente o dell’intermediario le spese
per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura
proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente,
esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
5.4 Rimborso della
moneta elettronica (articoli 114-ter e 126-novies del T.U.)
Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, quanto
previsto dagli articoli 114-ter e 126-novies, commi 1 e 2, del T.U. in materia
di rimborso della moneta elettronica.
Il cliente può chiedere il rimborso della moneta elettronica
all’intermediario in ogni momento e al valore nominale (NOTA 59).
Se previsto dal contratto, l’intermediario può assoggettare
il rimborso al pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai costi
effettivamente sostenuti, purché ricorra uno dei seguenti casi:
a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;
c) il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la data di
scadenza del contratto ed entro il termine di prescrizione del diritto (NOTA
60).
Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica
non è un consumatore, può regolare in via contrattuale con l’intermediario le
condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche in deroga
rispetto alle condizioni sopra indicate.
Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta
elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di
pubblica autorità; per l’informazione da rendere al cliente nella fase
pre-contrattuale, si veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1.
6. Comunicazioni alla
clientela
In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere
dall’intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato
con le condizioni economiche in vigore.
Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno
in un contratto quadro, l’intermediario consegna (NOTA 61) tempestivamente al
pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti
informazioni (NOTA 62):
a) per il pagatore,
— un riferimento che gli consenta di individuare ogni
operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al
beneficiario;
— l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui
avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata
per l’ordine di pagamento;
— tutte le spese a suo carico relative all’operazione di
pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle
singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;
— se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo
dell’operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
— la data valuta dell’addebito o la data di ricezione
dell’ordine di pagamento;
b) per il beneficiario,
— un riferimento che gli consenta di individuare
l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni
trasmesse con l’operazione di pagamento;
— l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui
avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
— tutte le spese a suo carico relative all’operazione di
pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle
singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;
— se del caso, il tasso di cambio utilizzato per
l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione
valutaria;
— la data valuta dell’accredito.
Per le operazioni rientranti in un contratto quadro,
quest’ultimo può prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l’intermediario
fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al
pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole
preventivamente concordato. In questo caso l’informativa periodica è fornita
almeno una volta al mese (NOTA 63).
Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per
quanto riguarda la trasmissione alla clientela:
a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono
stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il documento di
sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della
sezione IV);
b) dell’estratto conto per le operazioni di pagamento
regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni
richieste dal presente paragrafo (NOTA 64).
7. Deroghe per
strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica
Gli intermediari possono fornire ai clienti un’informativa
semplificata per gli strumenti di pagamento:
a) che, in conformità del contratto quadro, consentono di
effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;
b) con un limite di spesa di 150 euro;
c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in
alcun momento per un importo superiore a 150 euro.
Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di
pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari
a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.
Nei casi in cui si applica l’informativa semplificata:
a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano
soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b) e c) e le
disposizioni sulla responsabilità previste nella lettera e). E’ inoltre
riportata l’indicazione su come il cliente può accedere facilmente alle
informazioni complete previste dal paragrafo 4.1.1;
b) il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle
condizioni siano comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle
previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo
stesso paragrafo 5.2;
c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro,
quest’ultimo può prevedere che - in deroga al paragrafo 6 - l’intermediario:
i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario
soltanto un riferimento che consenta loro di identificare l’operazione, il
relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una
pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del medesimo
beneficiario, soltanto il totale dell’importo delle operazioni stesse e delle
relative spese;
ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto
i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di
motivata impossibilità tecnica. In questi casi l’intermediario deve comunque
permettere al pagatore di verificare l’importo dei fondi caricati.
8. Disposizioni sulle
spese
Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le
informazioni obbligatorie previste ai sensi della presente sezione.
Il contratto può tuttavia prevedere che, se il cliente
richiede all’intermediario informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a
quelle obbligatorie oppure la trasmissione di informazioni con strumenti
diversi da quelli specificati nel contratto, il cliente stesso sia tenuto a
corrispondere le relative spese. In questi casi, le spese sono adeguate e proporzionate
ai costi effettivamente sostenuti dall’intermediario (NOTA 65).
Inoltre, l’intermediario non può addebitare al cliente le
spese inerenti all’adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi di
legge. Resta ferma tuttavia la facoltà dell’intermediario di addebitare al
cliente spese nei casi previsti dall’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le spese sono previste dal
contratto e sono adeguate e conformi ai costi effettivamente sostenuti dall’intermediario.
Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di
disporre l’operazione di pagamento:
a) delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal
beneficiario per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, qualora
ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre spese ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il
beneficiario informa la clientela attraverso un apposito cartello esposto nei
locali aperti al pubblico o con altro mezzo che assicuri che il cliente sia
informato della spesa o della riduzione prima di disporre l’operazione di
pagamento;
b) delle eventuali spese previste dall’intermediario o da un
terzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; l’intermediario
inserisce la comunicazione nel foglio informativo ovvero nell’informativa
precontrattuale relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in
un contratto quadro; il terzo informa il cliente al momento della richiesta di
pagamento.
SEZIONE VII
Credito ai consumatori
1. Premessa
La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni
previsti dal titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che
abroga la direttiva 87/102/CEE, tenuto conto delle modifiche apportate dalla
direttiva 2011/90/UE.
Essa attua il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 3 febbraio 2011, recante Determinazioni in materia di credito ai
consumatori.
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
- "consumatore", una persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
- "contratto di credito", il contratto con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
- "contratto di credito collegato", un contratto
di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
- il bene o il servizio specifici sono esplicitamente
individuati nel contratto di credito;
- "costo totale del credito", tutti i costi,
compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che
il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi
compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora
la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali
offerte;
- "finanziatore", il soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
- "importo totale del credito", il limite massimo
o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù
di un contratto di credito;
- "importo totale dovuto dal consumatore", la
somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito;
- "intermediario del credito", l’agente in attività
finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o
professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla
legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge
attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- "sconfinamento", l’utilizzo da parte del
consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo
del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto
all’importo dell’apertura di credito concessa (NOTA 66);
- "servizio accessorio connesso con il contratto di
credito", il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di
credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore
congiuntamente al contratto di credito (NOTA 67). Il servizio si intende
obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge - il
consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il
contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il
contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto
avente a oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende altresì
obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio
accessorio determina l’applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle
condizioni del contratto di credito (NOTA 68);
- "tasso annuo effettivo globale" o
"TAEG", il costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto
previsto dal paragrafo 4.2.4.
3. Disposizioni di
carattere generale: ambito di applicazione e disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un
consumatore.
In base all’articolo 122 del T.U., sono esclusi dall’ambito
di applicazione della presente sezione:
- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o
superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se
questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (NOTA 69);
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli
1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all’articolo
1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di
interessi o di altri oneri; - i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore
è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non
significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi
dall’utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all’acquisto o alla
conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili
aventi una durata superiore a cinque anni;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti
finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore
partecipi all’operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto
dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente
concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se
il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia
prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell’ambito del
microcredito disciplinato ai sensi dell’articolo 111 del T.U. e altri contratti
di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico
ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento
di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure
ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti
sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo
quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell’articolo 125-octies, comma 1,
del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che
al consumatore sia concesso uno sconfinamento si applicano, oltre al paragrafo
6.3, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere
generale), II (pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV
(comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X
(controlli) e XI (requisiti organizzativi).
La presente sezione si applica alle carte di credito secondo
quanto previsto dal paragrafo 7.
Secondo quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del
T.U., alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso
delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre
mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1,
9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti ivi stabiliti.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30
giugno 2012, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario, si
applica - anche nei rapporti con un consumatore - ai seguenti contratti
(articolo 2):
- aperture di credito in conto corrente;
- sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza
di apertura di credito;
- sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata
in conto corrente;
- affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di
pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art.
114-octies, comma 1, lettera a), del T.U., con l’esclusione degli affidamenti a
valere su carte di credito;
- sconfinamenti a valere su carte di credito.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori
di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma
della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di
altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella
presente sezione.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni
contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di
comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (NOTA 70), VIII (mediatori
creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli
intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la
Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto
previsto dalla sezione II, paragrafo 2.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis,
del Codice del Consumo, dall’articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal
regolamento dell’Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze
assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento nonché dall’art. 48
del regolamento dell’Isvap n. 5/2006.
4. Pubblicità e
informazioni precontrattuali
Il presente paragrafo 4 disciplina:
- sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente
sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in
qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le
condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale
clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non
personalizzabile);
- sub 4.2, l’informativa personalizzata e l’assistenza da
rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale;
- sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e
l’acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.
Con specifico riferimento all’informazione da rendere nella
fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l’impostazione prevista
dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la
generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare:
- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla
relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito
ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi"
previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di
pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (NOTA 71);
- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2
sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi"
previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di
tecniche di comunicazione a distanza.
4.1 Pubblicità
Gli annunci pubblicitari - ivi compresi quelli effettuati
dai venditori di beni o fornitori di servizi - che riportano il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano - ai sensi
dell’articolo 123 del T.U. - le seguenti informazioni:
a) il tasso d’interesse riportato su base annuale,
specificando se fisso o variabile;
b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale
del credito;
c) l’importo totale del credito (in caso di contratti di
credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo
importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del
consumatore);
d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo
4.2.4;
e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o
più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una
polizza assicurativa); l’informazione va inserita solo se i costi relativi ai
servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi
nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo (cfr.
paragrafo 4.2.4) (NOTA 72);
f) la durata del contratto di credito;
g) l’importo totale dovuto dal consumatore e l’ammontare
delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.
Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito
regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve
avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si
applica l’obbligo di riportare le informazioni di cui alle lettere e), f) e g)
(articolo 122, comma 2, TU).
Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci
pubblicitari in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto alle altre
informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi; a tal
fine, viene fornito un esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione
degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate,
può avere maggiore evidenza del TAEG.
Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la
sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere inteso
ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.
Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del
Codice del Consumo.
4.2 Informazioni
precontrattuali
4.2.1 Disposizioni di
carattere generale
Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le
informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di
credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e
consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. In
particolare:
- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di
credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad
alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di
pagamento;
- i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i
contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le
ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.
Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le
informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro
documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali
documenti contengono, alternativamente:
a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se
queste non sono personalizzabili;
b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le
condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o
delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno
con riferimento all’anno civile.
I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti
gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.
L’avvenuta acquisizione del documento da parte del
consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che
riporta l’indicazione della data di avvenuta consegna.
Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto
corrente:
a) in caso di aperture di credito in conto corrente da
rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme,
si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi previste possono essere
fornite attraverso un apposito documento (eventualmente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori") oppure essere incluse nel
foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente;
b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da
quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1 e
4.2.2.2. Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull’apertura di
credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo
e dal documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3
e 7, e Allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni
relative all’apertura di credito secondo quanto previsto dall’Allegato 4A;
c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il
TAEG viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all’Allegato 5B.
4.2.2 Contenuto e
modalità delle informazioni relative ai contratti di credito
4.2.2.1 Documenti
informativi
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di
credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le
seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta
attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome
o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il
consumatore;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
d) la durata del contratto di credito;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione
del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano
l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento
applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per
l’eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi
dell’articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi
di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni
previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei
tassi applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore,
illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi
sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse
modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o
tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che
l’impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella
presa in considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell’allegato 5B,
parte II, lettera b), può comportare l’applicazione di un tasso più elevato;
h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove
previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi
debitori;
i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi
incluse: i) le spese di gestione di un
conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di un
conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore;
ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono
di effettuare rimborsi e prelievi (NOTA 73). Sono altresì indicate le
condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali;
j) se necessarie, l’esistenza di spese notarili a carico del
consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
k) l’indicazione degli eventuali servizi accessori connessi
con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per
ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste (NOTA 74);
l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in
presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni
di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le
eventuali penali previste per l’inadempimento;
m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il
consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
n) le eventuali garanzie richieste;
o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell’articolo
125-ter del T.U., oppure l’inesistenza di questo diritto nel caso di contratti
di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;
p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo
125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il
diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato
e le relative modalità di calcolo;
q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è
stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato
immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della
banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su
richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
s) l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta
illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite
attraverso il documento standard denominato "Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori",
redatto in conformità del modello previsto nell’Allegato 4C.
Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli
obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2,
67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo. Per le
comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell’articolo 67-novies del
Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del
servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente
elencate sub c), d), e), f) e h), nonché il TAEG, illustrato mediante un
esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.
Se il finanziatore intende fornire al consumatore
informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un
documento distinto, eventualmente allegato alle "Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori".
Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente
elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta,
una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non
sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al
consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i
pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente
ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un
capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un
contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente
paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che,
salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso
dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito,
anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l’entità
del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del
termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti
finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
4.2.2.2 Assistenza al
consumatore
Ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. il
finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi
possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie
esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche
essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su
di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando,
conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne
volte ad assicurare che il consumatore possa - prima della conclusione del
contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di
recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U. - rivolgersi, nei normali orari
di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere
gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del
contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato
pagamento.
Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni
e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque,
attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano - ove lo
desideri - un’interazione individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura
che il personale incaricato di fornire i chiarimenti abbia un’adeguata e
aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei
consumatori e delle regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla
presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare
il consumatore verso l’utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di
modelli di simulazione disponibili su internet.
4.2.3 Aperture di
credito in conto corrente e dilazioni di pagamento
Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di
credito:
- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su
richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità
agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a
seguito di un inadempimento del consumatore (NOTA 75).
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di
credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le
seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua
sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta
attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome
o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il
consumatore;
c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano
l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso
iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito (NOTA 76) e le
condizioni in presenza delle quali è possibile un’eventuale modifica delle
stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali;
f) il TAEG, illustrato mediante un’esemplificazione
rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di
tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto corrente si applica
l’Allegato 5B;
g) le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto
di recesso previsto dall’articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge
o dal contratto di credito;
h) nel caso di apertura di credito in conto corrente,
qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della
banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto
in qualsiasi momento il rimborso;
i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in
presenza delle quali esso può essere modificato e le eventuali penali previste
per l’inadempimento;
j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è
stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato
immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della
banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
k) l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta
illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di
rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di
apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o
entro tre mesi dal prelievo, le informazioni precontrattuali previste dal
presente paragrafo includono altresì:
a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove
previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi
debitori;
b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo
125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il
diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato
e le relative modalità di calcolo.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono
essere fornite, alternativamente:
i) attraverso il documento standard denominato
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", redatto in
conformità del modello previsto nell’Allegato 4D. Attraverso questo documento
sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli
67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del
Codice del Consumo;
ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato sub
i), redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo
1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere
altresì fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-quater,
commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del
Consumo);
iii) limitatamente alle aperture di credito in conto
corrente, includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del
conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e dall’Allegato 4A (in
questo caso, in deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi
è fornito al consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia
vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate
tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.
Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su
richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo
diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già
comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di
credito.
Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica
l’obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul
contratto di credito ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. e del
paragrafo 4.2.2.2.
4.2.4 Tasso annuo
effettivo globale
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori
attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o
futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è
calcolato secondo la formula matematica riportata nell’allegato 5B.
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi,
inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le
imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese
notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a
conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e
obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte
(NOTA 77). Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il
finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che
le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente
concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore
anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle
stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere esclusi dal
TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo
caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto
di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore
e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date
convenuti nel contratto di credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono
di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo
non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il
tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello
iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
- le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare
per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal
contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al
consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti
di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.
Nel costo totale del credito sono inclusi - se oggetto di
accordo tra finanziatore e consumatore - anche i costi di gestione del conto
sul quale vengono registrate le
operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di
mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti
gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa
essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto
di credito, il costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad
esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al
finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell’utilizzo del solo
finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra
finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni: i) l’apertura del conto o - se il cliente ne ha già in
essere uno - il suo mantenimento sono facoltativi; ii) i costi correlati al
conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi
altro contratto concluso con il consumatore.
In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di
gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto
dall’Allegato 5B. In questo caso, in deroga a quanto previsto nel precedente
capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai
prelievi connessi con l'utilizzo o con il rimborso del credito; resta in ogni
caso fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 117-bis del T.U. e del
decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del
CICR del 30 giugno 2012 (NOTA 78).
4.2.5 Offerta
attraverso intermediari del credito
L’intermediario del credito di cui il finanziatore
eventualmente si avvalga è anch’egli tenuto all’assolvimento degli obblighi
previsti dai paragrafi 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.
Le disposizioni dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che
agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui
nell’offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi
soggetti, egli rimane comunque responsabile dell’adozione di misure atte a
garantire che il consumatore riceva, anche tramite l’intermediario del credito,
le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e
possa ottenere l’assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.
Gli intermediari del credito indicano, negli annunci
pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo
operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in
particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più
finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori convenzionati o non
convenzionati.
Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere
al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione
creditizia), ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è
comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo
o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito.
I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi
della sezione VIII.
Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le
modalità tra loro concordate, l’ammontare del compenso che il consumatore è
tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa
includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.
4.3 Valutazione del
merito creditizio del consumatore
Ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. il finanziatore,
prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un
aumento significativo dell’importo totale del credito, effettua una valutazione
del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se
del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando
una banca dati pertinente.
In attuazione dell’articolo 6 del decreto d’urgenza del
Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio
2011, le banche assolvono all’obbligo previsto dall’articolo 124-bis del T.U.
applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio
previste dalla normativa della Banca d’Italia sul sistema dei controlli
interni. Per le banche che adottano il metodo IRB si applicano altresì le
previsioni contenute nell’apposita disciplina.
Per quanto concerne i finanziatori disciplinati dal titolo V
del T.U., fino alla data del 12 maggio 2016:
- gli intermediari iscritti nella sezione speciale
dell’elenco generale previsto dall’articolo 107 del T.U. applicano la Circolare
della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 (Istruzioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»), parte prima, capitolo
VI, sezione III, paragrafi 1 e 3. Gli intermediari che adottano il metodo IRB
applicano altresì le previsioni contenute nell’apposita disciplina;
- gli intermediari iscritti nel solo elenco generale
previsto dall’articolo 106 del T.U. applicano la Circolare della Banca d’Italia
n. 216 del 5 agosto 1996, parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafo 1,
in quanto compatibile con la loro natura e limitatamente alle disposizioni
concernenti le fasi di istruttoria ed erogazione del finanziamento.
Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012
(Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica), capitolo VI.
I finanziatori di Stati dell’Unione Europea diversi
dall’Italia ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono
la valutazione del merito di credito ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U.
conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.
4.4 Banche dati
4.4.1 Informazione
del consumatore
Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la
valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale
delle informazioni presenti in una banca dati.
Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata
consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore
immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi
identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei
rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.).
Il finanziatore:
- informa preventivamente il consumatore - unitamente
all’invio di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma - la prima volta
che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto;
- assicura che le informazioni comunicate alle banche dati
siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;
- informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative
registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di
accedere al credito.
Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali)
nonché, con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla Circolare
della Banca d'Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi -
Istruzioni per gli intermediari creditizi) e successivi aggiornamenti e dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16
novembre 2004 (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti).
4.4.2 Finanziatori di
Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia
Ai sensi del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e
delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, l’accesso su base non
discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito
("banche dati"), previsto
dall’articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati
membri dell’Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello
Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano
("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un
consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla
direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido.
Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la
valutazione del merito di credito del consumatore.
L’accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli
Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia è consentito entro limiti
e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i
finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia ("finanziatori
italiani"). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con
riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità
per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.
I gestori delle banche dati possono subordinare l’accesso
dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia
alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro
possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono
fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di
appartenenza del finanziatore.
5. Contratti
5.1 Forma
I contratti di credito sono redatti in forma scritta
(articolo 125-bis del T.U.).
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma
scritta nei casi previsti dalla legge (NOTA 79).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.
Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La
consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita
sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto,
apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore. In caso di
conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, la
consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento
informatico o telematico impiegato,
purché su supporto durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita
del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o
telematica.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti
informatici o telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina
prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o
regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.
In caso di offerta contestuale di più contratti, non
collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i
quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito
distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
5.2 Contenuto dei
contratti
Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il
finanziatore deve includere nei contratti di credito.
In particolare:
- il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalità dei
contratti di credito con l’esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo
5.2.2;
- il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche
relative ad alcune tipologie di apertura di credito.
Fermo restando che le parti possono articolare liberamente
il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla
presente sezione, la Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni,
ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono
reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che in
questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio.
Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo
e nei sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si
applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.
5.2.1 Contratti di
credito
I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:
a) il tipo di credito;
b) il nome, il cognome e l’indirizzo del consumatore, la
denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o
della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso
intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la
denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il
consumatore;
c) la durata del contratto di credito;
d) l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione
del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano
l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile
al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale
modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del
T.U.
Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi di
interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni
previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei
tassi applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore,
calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle
ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
h) l’importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove
previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti
finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi
debitori;
i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento
del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli
interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;
j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi
incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di
un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore,
le spese di gestione di questo conto (NOTA 80); le spese connesse all'utilizzazione
dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (NOTA
81); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle
spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali;
k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento
della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo
tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali
previste per l’inadempimento;
l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il
consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
m) se necessarie, l’esistenza di spese notarili;
n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo
restando l’obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell’articolo
125-bis, comma 3, del T.U.);
o) l’esistenza del diritto di recesso e i termini e le
condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall’articolo
64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull’obbligo
del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli
interessi, secondo quanto previsto dall’articolo 125-ter del T.U., nonché
l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se
si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni
in materia di recesso, va indicata l’inesistenza di questo diritto;
p) in caso di contratti di credito collegati, l’indicazione
dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell’articolo 125-quinquies del
T.U. e le condizioni per esercitarli;
q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato
previsto dall’articolo 125- sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per
effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del
creditore a ottenere, ai sensi dell’articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un
indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo
(NOTA 82);
r) la procedura per l’esercizio del diritto di recesso
previsto dall’articolo 125- quater del T.U., da altre norme di legge o dal
contratto;
s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di
cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario
Finanziario), e le modalità per accedervi;
t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel
contratto;
u) l’indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli
esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
In caso di ammortamento del capitale di un contratto di
credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni
precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi
momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di
ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:
— gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni
di pagamento;
— il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la
ripartizione di ciascun rimborso periodico;
— gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il
tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel
corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i
dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del
tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel
contratto.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i
pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e
corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a
costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di
credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione
chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi
è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al
contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate;
ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito
alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui
prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
5.2.2 Aperture di
credito in conto corrente
I contratti di apertura di credito in conto corrente da
rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in
modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni previste alle lettere a), b),
c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le seguenti indicazioni:
— il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al
momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle
quali si basa il calcolo del TAEG;
— qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare
su richiesta della banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore
può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;
— la procedura per l’esercizio del diritto di recesso;
— tutte le spese che possono essere addebitate al
consumatore (NOTA 83) e le condizioni in presenza delle quali è possibile
un’eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge
sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
5.3 Cessione del
credito e del contratto di credito
Ai sensi dell’articolo 125-septies del T.U., in caso di
cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti
del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all’articolo 1248
del codice civile.
Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la
cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera
tempestiva. Con riguardo all’efficacia della cessione, resta fermo quanto
previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni
previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto
previsto ai sensi dell’articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti
giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell’articolo 4 della
legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.
La comunicazione individuale della cessione non è necessaria
se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua
a gestire il credito nei confronti del consumatore.
6. Comunicazioni alla
clientela
6.1 Modifiche delle
condizioni contrattuali
In caso di modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l’articolo 118 del T.U. Se la modifica - in conformità
di questo articolo - ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al
consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo
e sulla periodicità delle rate.
Per le modifiche del tasso di interesse connesse a
variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il
nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è
disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle
modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta,
su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.
6.2 Contenuto e
modalità delle comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei
contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al
consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
La comunicazione è effettuata almeno una volta l’anno ed è
volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato
dell’andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo
fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.
Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto
riguarda la scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l’articolo
127-bis del T.U.
Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore
ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in
qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista al
paragrafo 5.2.1.
Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese
quelle disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di
estratto conto, indica: il periodo al quale l’estratto conto si riferisce; gli
importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto
conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati;
il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale
importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del
tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal
paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell’ambito
dell’informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si applica la
sezione IV, paragrafi 1 e 3.
6.3 Sconfinamenti
Ai sensi dell’articolo 125-octies del T.U., in caso di
sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore
comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole preventivamente concordato:
— lo sconfinamento
— l’importo interessato
— il tasso di interesse
— la commissione di istruttoria veloce.
Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo
pari o superiore a uno dei seguenti:
— 300 euro in assenza di apertura di credito;
— il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da
un contratto di apertura di credito, ove esistente.
La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre
giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo
sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata
effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.
Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni
periodiche sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.
7. Carte di credito
La presente sezione si applica alle carte di credito diverse
dalle c.d. "carte di credito charge". Ai fini della presente sezione
si considerano "carte di credito charge" quelle aventi le seguenti
due caratteristiche:
- il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro
tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata
l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta;
- non sono previsti tassi di interesse né commissioni
significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se:
i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento
e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di
fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi
trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta,
anche se sono fissate in termini percentuali.
Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si
applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le
modalità che seguono:
- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione
VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente
sezione, sono fornite al consumatore con un documento separato (NOTA 84). Non
si applica, per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna
delle informazioni, il paragrafo 4.1.1 della sezione VI;
- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte
di credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica
il paragrafo 6.2 della presente sezione).
8. Disciplina
transitoria
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli
intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II del titolo VI
del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni
contenute nella presente sezione entro 90 giorni dall’entrata in vigore di
queste ultime.
In conformità dell’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE,
ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine
previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e successive modificazioni si applicano:
- i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U.,
come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive
modificazioni: 125- bis, commi 2 e 4, 125-quater, 125-septies, 125-octies;
- i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2
(limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3.
Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo
VI del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti
disposizioni vigenti al 19 settembre 2010.
9. Norme di legge in
materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato (rinvio)
Per i contratti disciplinati dalla presente sezione si
richiamano, inoltre, gli articoli del capo II, titolo VI, del T.U., come
sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive
modificazioni, relativi al recesso dai contratti di credito (articoli 125-ter e
125-quater), alle conseguenze dell’inadempimento del fornitore (articolo 125-quinquies)
e alla disciplina del rimborso anticipato del credito (articolo 125-sexies).
SEZIONE VII-bis
Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione
A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote
dello stipendio o salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180, e successive modificazioni, si applicano, oltre alle disposizioni
contenute nel citato D.P.R., anche le disposizioni del capo II del titolo VI
del T.U. e quelle previste ai sensi della sezione VII.
I soggetti abilitati alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote dello stipendio o salario o pensione si avvalgono, per la
distribuzione di tali servizi, oltre che del proprio personale, dei propri
agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi iscritti nell’elenco
di cui all’articolo 128-sexies del T.U., esclusivamente di soggetti terzi che
siano banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., nonché delle
rispettive strutture distributive. Per la valutazione e la remunerazione degli
addetti alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non
costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto
alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare riguardo alle procedure
di rinnovo dei contratti in essere, secondo quanto stabilito dalla sezione XI,
paragrafo 2 (NOTA 85).
Sempre ai sensi della sezione XI, paragrafo 2, le procedure
interne dell’intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e
inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di
estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal
finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti
anticipatamente al finanziatore.
Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di
finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto
secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di costo dovute a
soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri
contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard
denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori",
sono contraddistinte secondo una delle seguenti alternative:
a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi)
all’interno delle "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori";
b. sono riportate anche in un documento distinto allegato
alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
SEZIONE VIII
Mediatori Creditizi
1. Disposizioni
applicabili
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
sezione, ai servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-sexies
del T.U.) si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:
- sezione I;
- sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le
disposizioni concernenti il calcolo dell’ISC (o del TAEG) richiedano
l’inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a
comunicare all’intermediario il costo complessivo dell’attività di mediazione,
in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell’indicatore;
- sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto di
mediazione non si applicano le deroghe all’obbligo della forma scritta previste
dal paragrafo 2;
- sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;
- sezione V;
- sezioni VII e XI, secondo quanto stabilito dalla presente
sezione.
Quando il mediatore creditizio utilizza una tecnica di
comunicazione a distanza per lo svolgimento dell’attività di mediazione,
l’invio della documentazione prescritta dalla presente sezione può avvenire per
tale via.
Quando il mediatore creditizio presenta al cliente
operazioni o servizi di una banca o di
un intermediario con cui ha stipulato una convenzione si applicano gli obblighi
prescritti per l’offerta fuori sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4).
In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che
presenta al cliente specifici prodotti o servizi è tenuto a consegnargli
contestualmente il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e,
se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente un’attestazione
dell’avvenuta consegna e la conserva agli atti.
Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano
anche al caso in cui il mediatore creditizio, in conformità dell’articolo 13
del decreto legislativo 141/2010, e successive modificazioni, effettui la
raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il
successivo inoltro all’intermediario erogante.
Resta fermo quanto previsto dalla sezione VII per quanto riguarda
l’offerta di contratti di credito ai consumatori attraverso intermediari del
credito. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a
distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o
finanziari disciplinati dal presente provvedimento o per effettuare la raccolta
di richieste di finanziamento, invia al cliente la documentazione relativa
all’informativa precontrattuale relativa ai prodotti o servizi presentati e, se
prevista, la Guida, ovvero l’indirizzo web diretto dell’intermediario offerente
sul quale possono essere consultati.
2. Requisiti
organizzativi
I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso
l’adozione di apposite procedure
interne, la trasparenza e la correttezza nell’attività di mediazione e nella
commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari disciplinati dal presente
provvedimento. In tale ambito, prevedono accorgimenti atti a far sì che:
i) la documentazione informativa sia completa, chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte dei
dipendenti e collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il
contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;
ii) i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore
creditizio si avvale per il contatto con il pubblico: abbiano un’adeguata e
aggiornata conoscenza delle regole e delle procedure previste ai sensi del
presente provvedimento; siano in grado di fornire chiarimenti sulle
caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della
documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se
necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere
vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare
adeguatamente la documentazione informativa;
iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti
insieme a un finanziamento, sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni
previste dalla sezione XI, paragrafo 2-bis, lettere d), e), f) e g).
I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso
l’adozione di procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei
reclami della clientela relativi all’attività di mediazione creditizia. A
questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito.
La verifica della conformità dell’attività svolta del
mediatore creditizio con le procedure previste dal presente paragrafo è
assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto dalle
disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze adottate ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia di requisiti
organizzativi per le società di mediazione creditizia.
SEZIONE IX
Confidi
Ai confidi iscritti nell’elenco previsto ai sensi
dell’articolo 112 del T.U. si applicano le seguenti disposizioni del presente
provvedimento:
- sezione I;
- sezione II. Il paragrafo 2 si applica limitatamente alle
Guide pratiche sull’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario. Ai contratti di
garanzia il paragrafo 6 si applica secondo quanto previsto per i contratti di
finanziamento; il paragrafo 7 non si applica se il contratto riporta in maniera
chiara ed evidenziata il costo della garanzia o, se questo deve essere ancora
quantificato, l’ammontare massimo e quello minimo; nella copia del contratto
idonea per la stipula la commissione dovuta per la garanzia può essere
quantificata nell’ammontare massimo e minimo se l’esatta determinazione dipende
da valutazioni, non ancora terminate, dell’intermediario che eroga il
finanziamento. Il TAEG previsto dal paragrafo 8 è calcolato e pubblicizzato
dall’intermediario che eroga il finanziamento;
- sezione III, escluso il paragrafo 4;
- sezione IV, paragrafi 1, 2, 4. Le comunicazioni previste
dal paragrafo 3.1 possono essere omesse qualora le condizioni contrattuali non
possano subire alcuna modifica in corso di rapporto e il corrispettivo a carico
del cliente sia versato in un’unica soluzione subito dopo la stipula del
contratto;
- sezione V;
- sezione X e paragrafo 3 della sezione XI.
SEZIONE X
Controlli
Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al
fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo
VI del T.U., può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni
presso le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto
dall’articolo 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti
di pagamento.
I medesimi controlli sono esercitati nei confronti di Poste
Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).
Per gli agenti in attività finanziaria, i controlli della
Banca d'Italia sono esercitati nei confronti dell’intermediario mandante, che è
responsabile per il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI
del T.U. da parte degli agenti di cui si
avvale (articolo 128-decies, comma 2, del T.U.). A questi fini, la Banca
d’Italia può altresì effettuare ispezioni presso l’agente in attività
finanziaria, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.
La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione del Corpo
della guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive
modificazioni).
Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative
all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari
comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente
utilizzati ai sensi della sezione V.
L’articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere
applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle
disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; in tali
ipotesi, trovano applicazione le
procedure previste dal titolo VIII del T.U. e dalle disposizioni attuative
della Banca d’Italia.
Ai sensi dell’articolo 128-ter del T.U., qualora
nell’esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i
servizi disciplinati dal titolo VI del T.U. la continuazione dell’attività,
anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme
indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti disciplinati dal titolo VI del T.U.;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un
periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e
b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo
128-ter nel sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di
pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell’intermediario.
I provvedimenti indicati dall’articolo 128-ter del T.U. sono
adottati dalla Banca d'Italia a fronte di violazioni delle disposizioni
previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; la pubblicazione stabilita
dalla lettera d) è effettuata o disposta quando vi siano particolari esigenze
conoscitive per il pubblico.
Ai sensi dell’articolo 67-septies decies del Codice del
Consumo, la Banca d'Italia, nell’ambito delle proprie competenze, accerta le
violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I,
sezione IV-bis del medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza
ai consumatori di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e
irroga le relative sanzioni, applicando
le procedure sopra menzionate.
La Banca d'Italia, nell’esercizio dei propri poteri, può
ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l’inizio di pratiche non conformi
alle disposizioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori (articolo 67-novies decies del Codice del Consumo).
Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo
n. 70/2003, la Banca d'Italia può
esigere, anche in via d’urgenza, che i fornitori di servizi della società
dell’informazione ("mere conduit", "caching" e
"hosting") impediscano o pongano fine alle violazioni commesse dagli
intermediari e dai mediatori creditizi attraverso strumenti telematici.
SEZIONE XI
Requisiti organizzativi
1. Premessa
Il puntuale rispetto della disciplina contenuta nel presente
provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e
reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli
intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei
ad assicurare che in ogni fase dell’attività di intermediazione sia prestata
costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali
e alla correttezza dei comportamenti.
La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative
organizzative che gli intermediari debbono porre in essere in relazione
all’attività avente a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi
del titolo VI del T.U.; i paragrafi 2 e 2-bis si applicano solo quando tale
attività sia svolta nei confronti della clientela al dettaglio. Le disposizioni
sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché
l’organizzazione e i controlli interni.
Le disposizioni della presente sezione riguardano le
operazioni e i servizi che ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI
del T.U.
I paragrafi 2, 2-bis e 3 della presente sezione si applicano
alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche
comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto
dall’articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco)
(NOTA 86), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli istituti
di moneta elettronica italiani, agli istituti di pagamento autorizzati in
Italia, alle succursali italiane di istituti di pagamento e di istituti di
moneta elettronica comunitari; il paragrafo 3 si applica - oltre che a tali
soggetti - anche ai confidi di cui all’articolo 112, comma 1, T.U.
Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari
italiani, delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti
nell’albo dell’articolo 106 del T.U., degli istituti di moneta elettronica e
degli istituti di pagamento autorizzati in Italia considerano il rispetto delle
procedure previste dalla presente sezione nell’ambito delle valutazioni sul
presidio dei rischi operativi e reputazionali richieste dalla disciplina
prudenziale di vigilanza.
La Banca d’Italia prende in considerazione il rispetto delle
procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini dei controlli
sull’adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.
2. Procedure interne
Gli intermediari adottano procedure interne volte ad
assicurare:
— una valutazione - anche con il coinvolgimento delle
funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di
comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti offerti con riferimento
a:
i) la comprensibilità, da parte della clientela, della loro
struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai
medesimi;
ii) la loro conformità a prescrizioni imperative di legge;
— la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione
dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a
far sì che:
i) la documentazione informativa sia completa, chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli
addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;
ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti
evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie (NOTA 87).
Gli intermediari valutano l’introduzione di strumenti, anche informatici, che
consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti
allo stesso offerti. Le procedure di commercializzazione adottate dagli
intermediari tenuti a offrire il "conto di base" assicurano che
questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti
con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto. In caso di
commercializzazione di finanziamenti in valuta diversa dall’euro, le procedure
assicurano che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro per le stesse
finalità dei finanziamenti in valuta diversa dall’euro ovvero strumenti per la
copertura del rischio di cambio;
iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un’adeguata e
aggiornata conoscenza delle regole previste dal presente provvedimento e delle
procedure adottate in base alla presente sezione; siano in grado di fornire
chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla
base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e,
se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere
vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare
adeguatamente la documentazione informativa;
— che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla
clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano
superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese
sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata (NOTA 88);
— il rispetto puntuale delle iniziative di
autoregolamentazione cui hanno aderito;
— la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi
momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta
in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche
unilaterali;
— la tempestiva restituzione delle somme indebitamente
addebitate al cliente;
— standard di trasparenza e correttezza adeguati anche
quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti
terzi estranei alla loro organizzazione.
— che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si
applica l’articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di
pagamento ceduti godano di un’adeguata assistenza per poter fruire senza
soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di
pagamento).
Le procedure previste dalla presente sezione sono:
— informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo
alla complessità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate,
alle diverse tipologie di clienti;
— adeguatamente formalizzate;
— periodicamente valutate per verificarne l’adeguatezza e
l’efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo
anche conto dei reclami pervenuti (NOTA 89). A tal fine è previsto un coinvolgimento
della funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, che
svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali con
periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state accertate
gravi carenze (NOTA 90).
Gli intermediari adottano forme di remunerazione e
valutazione degli addetti alla propria rete di vendita che non costituiscano un
incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze
finanziarie dei clienti.
2-bis Offerta contestuale
di altri contratti insieme a un finanziamento
La scelta di porre in essere politiche commerciali che
prevedano l’offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di
altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da
una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di
controllo interno che assicurino nel continuo:
a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali)
connessi con l’offerta contestuale di più contratti (NOTA 91), con particolare
attenzione ai casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento
non sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto, a
esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia;
b) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle
caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei
prodotti offerti contestualmente;
c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi
accessori connessi con il contratto di credito (NOTA 92);
d) che le procedure di commercializzazione siano improntate
a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che:
il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato
dell’esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente
al finanziamento (NOTA 93), anche attraverso un’illustrazione della
corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio
informativo, documento di sintesi, "Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori").
L’informazione va resa sin dal primo contatto con
l’intermediario o con il soggetto incaricato dell’offerta e, comunque, non
appena emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il
servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione
con la valutazione del merito di credito del cliente);
sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la
validità dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri
contratti (NOTA 94);
al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in
termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti;
in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati
come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo
complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo
al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;
e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente
sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista
e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti (NOTA
95);
f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al
finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della
rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita
del contratto facoltativo accanto al
finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento;
g) il rispetto della disciplina di settore in cui il
servizio accessorio eventualmente ricade.
Nell’ambito della verifica periodica sull’adeguatezza e
sull’efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 2, le competenti
funzioni dell’intermediario controllano la corretta qualificazione dei servizi
accessori come obbligatori o facoltativi e a tal fine prendono in
considerazione, tra l’altro: le politiche di sviluppo che fissano obiettivi di
budget; la struttura delle deleghe; l’iter di concessione del credito; i
sistemi premianti che favoriscono significativamente la vendita di servizi
accessori assieme a finanziamenti; l’incidenza dei finanziamenti
commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna
tipologia di contratti, con riferimento all’intera azienda ovvero a singoli
sportelli o soggetti incaricati dell’offerta.
3. Reclami
Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei
reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive. Le
procedure prevedono:
— l’individuazione di un responsabile e/o di un ufficio,
indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione
dei servizi;
— le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e
di risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta
ordinaria, la posta elettronica e la posta di elettronica certificata;
— la pubblicizzazione sul sito dell’intermediario delle
informazioni previste ai due precedenti alinea;
— la gratuità per il cliente dell’interazione con il
personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center,
fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato se
consentite dalla legge (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non
maggiorata);
— la formazione del personale preposto alla gestione dei
reclami e agli eventuali call center, adeguata in relazione ai rispettivi
compiti;
— la modalità di trattazione dei reclami;
— i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30
giorni dalla ricezione del reclamo (NOTA 96);
— la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo
pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per
risolvere il problema sollevato;
— la pubblicazione annuale, sul sito internet
dell’intermediario, o - in mancanza - in altra forma adeguata, di un rendiconto
sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati.
Le risposte contengono almeno:
— se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che
l’intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse
verranno realizzate;
— se il reclamo è ritenuto infondato, un’illustrazione
chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie
indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o
altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.
La funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal
audit, riferiscono agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, sulla
situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull’adeguatezza delle
procedure e delle soluzioni organizzative adottate (NOTA 97).
Gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia (Servizio
Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Divisione Verifiche trasparenza e
correttezza) l’indirizzo della struttura deputata alla gestione dei reclami,
indicando un riferimento telefonico, di fax e di posta elettronica, nonché il
nominativo del responsabile.
---
Note
1) Le presenti Disposizioni
non pregiudicano quanto previsto ai sensi della disciplina sulle competenze
dell’Arbitro Bancario Finanziario.
2) L’articolo 1, comma 1,
lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti
finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non
rappresentati da strumenti finanziari. Il presente provvedimento si applica,
quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di
deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario
(cfr. articolo 1, comma 1 ter, T.U.F.).
3) Articolo 127, comma 1-bis,
del T.U.
4) Non rientrano nella
definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non
ancora commercializzati.
5) Non sono clienti le
banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli
istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento,
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i
fondi pensione, Poste Italiane s.p.a, la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro
soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano
clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune
controllo dei soggetti sopra indicati.
6) Fino al 12 maggio 2016 le
sezioni da I a V e X si applicano anche agli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del T.U. e nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del T.U. vigenti alla data del 4 settembre 2010.
7) L’articolo 3 della
delibera del CICR del 4 marzo 2003 permette alla Banca d'Italia di stabilire
che, in relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei
mercati, altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate
nell'Allegato alla delibera medesima.
8) La natura individuale
della trattativa può essere evinta dalla documentazione a disposizione
dell’intermediario ovvero dal testo del contratto.
9) Per le modalità con cui
gli intermediari devono far uso della documentazione cfr. sezione XI.
10) Le condizioni economiche
sono indicate nella misura massima (se favorevoli all’intermediario) o minima
(se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche
un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in
quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi delle
presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al
ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima.
11) Per i contratti di
credito fondiario diversi da quelli previsti dall’articolo 120-ter del T.U., il
foglio informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l’estinzione
anticipata secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
12) Se il servizio accessorio
è commercializzato anche individualmente, viene altresì predisposto un foglio
informativo concernente il solo servizio accessorio.
13) Tra i mutui della specie
si richiamano, in particolare, quelli a tasso variabile indicizzato al tasso
sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea,
che gli intermediari sono tenuti a offrire alla clientela ai sensi del decreto
legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009.
14) Se l’intermediario
predispone un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a
tutte le tipologie di mutui offerti, questo documento può essere omesso.
15) In caso di previsione di
un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e
l’ammontare del tasso al momento della pubblicità. I valori possono essere
anche riportati nel loro ammontare massimo.
16) In caso di tasso
variabile, il documento specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono
riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso
immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.
17) Per i soggetti iscritti
in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.
18) L'esenzione dall'obbligo
della consegna al cliente del foglio informativo e/o degli altri documenti
informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in cui l'offerta
avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.
19) Il periodo di validità
indica il periodo nel quale l’intermediario pratica le condizioni
pubblicizzate.
20) Possono essere omessi
eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.
21) Possono essere omessi
eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.
22) Se il contratto ha la
forma dell’atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il
frontespizio, purché sia comunque accluso.
23) I profili potranno essere
aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto,
anche in considerazione dell’evoluzione delle condizioni del mercato e delle
modalità di utilizzo dei conti correnti.
24) Per tali si intendono i
conti correnti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti
di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate
collettivamente con la banca.
25) Accanto a ciascun profilo
andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso
associate secondo quanto previsto dall’Allegato 5A.
26) Se il prodotto non è più
commercializzato, l’estratto conto riporta l’ISC calcolato tenendo conto delle
modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità
dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di
negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).
27) Il novero delle
operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto il TAEG è
suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi
operativa.
28) Nella categoria
"altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i
prestiti finalizzati.
29) L’idoneità del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è disciplinata dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
30) L'esenzione dalla forma
scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano
comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto
precedentemente concluso.
31) Restano fermi gli
obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'articolo 117, commi 6 e 7, del
T.U.
32) Nella suddetta ipotesi e
nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni
altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale
minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) gli altri prezzi e
condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione
del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.
33) La Banca d’Italia,
nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei casi in cui il tasso di
politica monetaria non rappresenti in modo significativo il costo della
provvista bancaria, lo spread praticato possa tenere conto del costo della
copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui mutui indicizzati
ai tassi di rifinanziamento principale della BCE non debbono necessariamente
coincidere con quelli relativi ai mutui indicizzati a tassi di mercato (es.
Euribor); gli spread non devono discostarsi in maniera rilevante e non
giustificata dal differente costo della copertura del rischio di tasso.
34) Il comma 3 dell’art. 8
non si applica nella parte relativa al documento di sintesi.
35) Si richiama, per quanto
concerne la quantificazione delle spese, quanto stabilito dalla sezione XI,
paragrafo 2.
36) Con riferimento alle
cessioni effettuate nell’ambito di procedure di risoluzione delle crisi, il
cessionario comunica - non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni
lavorativi dalla realizzazione della operazione di cessione - ai titolari dei
conti correnti e dei conti di pagamento trasferiti le informazioni necessarie
per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto.
37) Non rilevano ai fini
dell’articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici
parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla
volontà delle medesime.
38) Cfr. la nota del 21
febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico.
39) In relazione alle
garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni
periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto
di garanzia (ad esempio, l’ammontare dell’esposizione del debitore principale).
40) Salvo quanto previsto dal
paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno
concordato l’invio o la consegna, su base inferiore all’anno, di documentazione
idonea a soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto
(estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del documento di
sintesi, non è necessario l’invio o la consegna di una comunicazione relativa
all’intero anno.
41) Qualora al contratto sia
stato allegato il foglio informativo (cfr. sezione II, paragrafo 7), la
numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima
comunicazione successiva alla stipula del contratto.
42) Con riguardo
all’applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti
all’elenco di cui all’art. 106 o all’albo di cui all’art. 107 T.U. anteriori
alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI,
paragrafo 1, nota 1.
43) Per ricezione si intende
la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
44) Sono riportate, in
particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti,
incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta
di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro
servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente, nonché le
spese addebitate al cliente per l’invio della documentazione.
45) Se il prodotto non è più
commercializzato, l’estratto conto riporta l’ISC calcolato tenendo conto delle
modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità
dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di
negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).
46) Resta fermo per il
cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall’articolo 7 del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante
(cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto
banca-clientela" del 25 ottobre 2007).
47) Ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, anche quando le parti scelgano di applicare al contratto una
legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale comunque a privare il
consumatore residente in Italia della protezione assicuratagli dalle
disposizioni imperative della legge italiana.
48) In particolare, gli
intermediari rendono nota l’esistenza o la mancanza del diritto del consumatore
di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni, conformemente
all’articolo 67-duodecies del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste,
forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d’esercizio, le
conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l’importo che il consumatore può
essere tenuto a versare per la parte del servizio eventualmente prestata prima
del recesso, ai sensi dell’articolo 67-ter decies del Codice del Consumo.
49) Si rammenta che, ai sensi
dell’articolo 126-quater, comma 3, del T.U., ai servizi di pagamento non si
applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h),
67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a),
del Codice del Consumo.
50) Tale previsione non si
applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di
previsioni contenute in contratti precedentemente stipulati.
51) In analogia a quanto
previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del
29 maggio 2003.
52) Cfr. l’articolo 130 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy) e il
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno
2008.
53) Sono in ogni caso esclusi
dall’ambito di applicazione i casi indicati all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
54) Nel caso di offerta fuori
sede di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all’articolo 25, comma 6,
lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il soggetto che
procede all’offerta non è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo,
ma soltanto a metterlo a sua disposizione.
55) In caso di intermediario
estero, vanno indicati l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza e
gli estremi dell’iscrizione nel registro pubblico del prestatore.
56) Quando la moneta
elettronica è emessa dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali
nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica
autorità, è fornita solo l’informazione sulle modalità e sulle condizioni per
ottenere il rimborso della moneta elettronica. L’informazione è resa prima che
il cliente sia vincolato da un contratto o da un’offerta ed è inserita nel
contratto. L’informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le
modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su
supporto cartaceo o altro supporto durevole.
57) Se l’offerta non è in
alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi
possono coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente
paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in
calce o in un documento allegato al documento di sintesi.
58) Si rinvia a quanto
precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.
59) Ai sensi dell’articolo
114-ter, commi 2 e 3, del T.U., il cliente può chiedere il rimborso:
- prima della scadenza del
contratto, nella misura richiesta;
- alla scadenza del contratto
o successivamente:
i) per il valore monetario
totale della moneta elettronica detenuta;
ii) nella misura richiesta,
se l’emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi
dell’articolo 114- quinquies, comma 4, del T.U., e i fondi di pertinenza del
medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall’utilizzo
di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come
moneta elettronica.
I soggetti, diversi da un
consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in
via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso
loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga a quanto sopra indicato.
60) Ai sensi dell’articolo
114-ter, comma 1, del T.U., il diritto al rimborso si estingue per prescrizione
nei termini ordinari previsti dall’articolo 2946 c.c.
61) Per le operazioni non
rientranti in un contratto quadro l’intermediario può limitarsi a mettere a
disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.
62) La ricevuta è consegnata
o messa a disposizione:
a) del pagatore, dopo che
l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo
conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di
operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento
dell’ordine di pagamento;
b) del beneficiario, dopo
l’esecuzione dell’operazione.
63) Per agevolare il cliente
a monitorare nel continuo le condizioni applicabili al rapporto,
l’intermediario può prevedere un’informativa periodica più ampia, che contenga
anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.
64) Quando l’estratto conto
non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad
es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l’informativa
periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di
quest’ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo
per le operazioni non regolate in conto corrente.
65) Cfr. sezione XI,
paragrafo 2.
66) Rientrano, quindi, nella
nozione di "sconfinamento" sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un
conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l’ammontare di un eventuale
fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
67) Ai fini della presente
disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all’apertura di
credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati
in conto corrente.
68) Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.
69) La Banca d’Italia,
nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione
finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include
l’eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla
stipula del contratto; ii) si include l’IVA sull’acquisto del bene oggetto del
contratto.
70) Per le aperture di
credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre
mesi dal prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.
71) Differentemente dai fogli
informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli
annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere
obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.
72) Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti
alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula
di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.
73) Per le aperture di
credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la
commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
74) Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti
alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della
stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.
75) Con riferimento alle
dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito
preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che:
i) l’accordo tra le parti offra al consumatore maggiori probabilità di evitare
procedimenti giudiziari relativi all’inadempimento; ii) le condizioni
dell’accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore
rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.
76) Per le aperture di
credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la
commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
77) Qualora, per motivi
connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il
finanziatore è proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel
leasing), il processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di una
polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i
relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è
stato offerto dal finanziatore.
78) Si richiama l’articolo 3,
comma 2, i), del d.m. 30 giugno 2012, n. 644, secondo cui nella commissione
onnicomprensiva rientrano i corrispettivi per attività che sono a esclusivo
servizio dell’affidamento. Non rientrano, invece, nella commissione
onnicomprensiva le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo
dell’affidamento.
79) Si rinvia a quanto
precisato nella nota (1) della sezione III, paragrafo 2.
80) Sul punto si richiama la
circostanza che l’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo qualifica
come pratica commerciale scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, il consumatore sia obbligato alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dal medesimo finanziatore ovvero all’apertura di
un conto corrente presso il medesimo finanziatore.
81) Per le aperture di
credito in conto corrente questa voce riporta anche il tasso di interesse e la
commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.
82) Nei contratti di credito
con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie
assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito
a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono
l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono
quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da
terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al
finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).
83) Questa voce riporta anche
il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo
sconfinamento extra-fido.
84) Le informazioni
supplementari possono essere fornite attraverso: i) un documento allegato alle
"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ii) il
testo del contratto.
85) Con riguardo
all’applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti
all’elenco di cui all’art. 106 o all’albo di cui all’art. 107 T.U. anteriori
alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI,
paragrafo 1, nota 1.
86) Fino al 12 maggio 2016,
la presente sezione si applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del T.U. vigente alla
data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai paragrafi 2-bis e 3, agli
intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106 del
T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti
nell’apposita sezione di tale elenco).
87) La previsione non
richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di
individuare, in ogni caso, l’offerta più adeguata, bensì di adottare procedure
organizzative che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee
a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti.
88) In relazione ai contratti
di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a
fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara,
dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che,
in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata,
dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti
anticipatamente al finanziatore.
89) Si richiamano, inoltre,
le previsioni che impongono una valutazione dei reclami pervenuti anche alla
luce degli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle
disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successive
modificazioni.
90) Nelle succursali italiane
di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al
legale rappresentante.
91) Restano fermi eventuali
divieti previsti dalla normativa di settore relativa al servizio accessorio.
92) Ai fini del presente
paragrafo si applica la definizione di "servizio accessorio connesso con
il contratto di credito" prevista dalla sezione VII, paragrafo 2; per
contratto di credito si intende in tal caso qualsiasi contratto di
finanziamento.
93) Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti
alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della
stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.
94) Ai sensi dell’articolo
122, comma 2, del T.U., questo obbligo non si applica alle aperture di credito
disciplinate dal paragrafo 4.2.3 della sezione VII.
95) Le procedure assicurano
altresì il rispetto delle previsioni relative alla commercializzazione di
polizze assicurative insieme a un finanziamento (articolo 28 del decreto legge
n. 1/2012 e regolamento dell’Isvap n. 40/2012).
96) Per i servizi di
pagamento, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
97) Nelle succursali italiane
di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al
legale rappresentante.
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