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venerdì 17 luglio 2015

Accordi di negoziazione assistita - Nessuna imposta di registro e di bollo dovuta

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 16 luglio 2015

I contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. È quanto chiarisce la risoluzione n. 65/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi.

L’Agenzia precisa che l’esenzione resta valida anche per la negoziazione assistita in quanto gli effetti del nuovo strumento sono parificati rispetto ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.

L’articolo 19 della legge 74/1987 prevede, infatti, che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

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