I contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento
giuridico della negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione
non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative
agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. È
quanto chiarisce la risoluzione n. 65/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata
oggi.
L’Agenzia precisa che l’esenzione resta valida anche per la
negoziazione assistita in quanto gli effetti del nuovo strumento sono
parificati rispetto ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.
L’articolo 19 della legge 74/1987 prevede, infatti, che
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
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