Domanda
Un contratto di
apprendistato professionalizzante della durata di 6 anni, stipulato in data 1
aprile 2009, è da considerarsi a tempo indeterminato? Qualora dopo 6 anni,
ossia al 31 marzo 2015, non sia intervenuto un recesso scritto preceduto da
preavviso, il rapporto di lavoro continua a tempo indeterminato o cessa in
automatico? La mia azienda sostiene che solo dal 2011 in poi l’apprendistato è
diventato un contratto a tempo indeterminato, mentre prima era a tutti gli
effetti un contratto a tempo determinato, per il quale non occorreva alcun
preavviso o alcun recesso scritto: in realtà io ho trovato diversi riferimenti
normativi che smentiscono quanto affermato dalla mia azienda, tra cui
l’interpello n. 79 del 12 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, l’art. 1, c.
10 del D. Lgs. N. 368/2001 e lo stesso D. Lgs. N. 276/2003 (art. 48, c.3, lett.
c-d, art. 49, c. 4, lett. c-e). Non avendo ricevuto alcun tipo di comunicazione
scritta (né preavviso, né recesso), non dovrei essere a tutti gli effetti un
dipendente assunto a tempo indeterminato?
La risposta
della Fondazione Studi
Dopo
un breve riepilogo della natura e delle finalità del contratto di apprendistato,
l’Ente interpellato ha precisato che la conclusione del rapporto coincide con
l’acquisizione, da parte del lavoratore, della professionalità costituente l’obiettivo
formativo prefissato dalle parti.
Tuttavia,
indipendentemente dall’acquisizione o meno della qualifica da parte
dell’apprendista, il datore può decidere di recedere dal rapporto alla scadenza
del contratto. In tal caso, l’imprenditore dovrà fornire al lavoratore una formale
disdetta osservando un periodo di preavviso.
La
disdetta intimata al termine del rapporto, nel rispetto del preavviso,
rappresenta, dunque, la legittima manifestazione della volontà del datore di
lavoro di non trasformare l’apprendistato in un normale rapporto a tempo
indeterminato.
Ove,
invece, detto recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente
a tempo indeterminato.
Valerio
Pollastrini
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