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giovedì 4 giugno 2015

Quando il contratto di apprendistato diventa a tempo indeterminato?

Lo scorso 1° giugno, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, rispondendo ad un quesito pubblicato sul sito www.amicimarcobiagi.com, ha illustrato le circostanze in cui viene a consolidarsi, in favore di un apprendista, il diritto alla prosecuzione del rapporto con contratto a tempo indeterminato.

Domanda
Un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 6 anni, stipulato in data 1 aprile 2009, è da considerarsi a tempo indeterminato? Qualora dopo 6 anni, ossia al 31 marzo 2015, non sia intervenuto un recesso scritto preceduto da preavviso, il rapporto di lavoro continua a tempo indeterminato o cessa in automatico? La mia azienda sostiene che solo dal 2011 in poi l’apprendistato è diventato un contratto a tempo indeterminato, mentre prima era a tutti gli effetti un contratto a tempo determinato, per il quale non occorreva alcun preavviso o alcun recesso scritto: in realtà io ho trovato diversi riferimenti normativi che smentiscono quanto affermato dalla mia azienda, tra cui l’interpello n. 79 del 12 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, l’art. 1, c. 10 del D. Lgs. N. 368/2001 e lo stesso D. Lgs. N. 276/2003 (art. 48, c.3, lett. c-d, art. 49, c. 4, lett. c-e). Non avendo ricevuto alcun tipo di comunicazione scritta (né preavviso, né recesso), non dovrei essere a tutti gli effetti un dipendente assunto a tempo indeterminato?

La risposta della Fondazione Studi
Dopo un breve riepilogo della natura e delle finalità del contratto di apprendistato, l’Ente interpellato ha precisato che la conclusione del rapporto coincide con l’acquisizione, da parte del lavoratore, della professionalità costituente l’obiettivo formativo prefissato dalle parti.

Tuttavia, indipendentemente dall’acquisizione o meno della qualifica da parte dell’apprendista, il datore può decidere di recedere dal rapporto alla scadenza del contratto. In tal caso, l’imprenditore dovrà fornire al lavoratore una formale disdetta osservando un periodo di preavviso.

La disdetta intimata al termine del rapporto, nel rispetto del preavviso, rappresenta, dunque, la legittima manifestazione della volontà del datore di lavoro di non trasformare l’apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato.

Ove, invece, detto recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente a tempo indeterminato.

Valerio Pollastrini

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