Art.1 - Disposizioni
generali
1.
Il fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione, di seguito
denominato fondo, è gestito dal Comitato di gestione e controllo di cui
all'art. 5 dell'accordo del 9 dicembre 2014.
2.
I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i requisiti di
professionalità e onorabilità individuati dal presente decreto.
Art.2 - Requisiti
di professionalità
1.
I componenti del Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5
dell'accordo del 9 dicembre 2014 devono essere in possesso di specifica
competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una
consolidata esperienza maturata nell'ambito degli enti bilaterali di settore.
2.
I componenti del Comitato di gestione e controllo devono aver svolto, per uno o
più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di
amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali
presso enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
3.
Ai componenti del Comitato di gestione e controllo non spetta alcun emolumento
o indennità.
Art.3 - Requisiti
di onorabilità
1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'accordo del 9 dicembre 2014, non
possono essere nominati o eletti componenti degli organi del fondo e, se
nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a)
stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le
situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
b)
assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
c)
condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile;
d)
condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria, di lavoro e previdenza;
e)
condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2.
La decadenza dall'ufficio è dichiarata dall'organo individuato dallo statuto
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3.
Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti del
Comitato di gestione e di controllo le seguenti situazioni:
a.
condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1,
lettere c), d) ed e);
b.
applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c.
applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4.
La sospensione è dichiarata con le modalità di cui al comma 2.
Art.4 - Criteri
e requisiti per la contabilità
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo del 9 dicembre 2014,
il fondo deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità.
2.
Il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
3.
Gli interventi a carico del fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle
imprese di settore.
4.
Il fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia
e finanza e relativa nota di aggiornamento.
5.
L'organo del fondo individuato dallo statuto redige il bilancio consuntivo
redatto secondo il criterio di competenza economica.
6.
Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto
economico, nota integrativa e dalla relazione dell'organo di controllo
individuato dallo statuto.
7.
Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate
contributive, atti di liberalità senza vincolo, atti di liberalità con vincolo,
atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.
8.
Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione,
redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio
consuntivo.
9.
Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovrà
essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.
10.
Il bilancio si dovrà ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni
dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali saranno
valutate al valore di mercato.
11.
Il fondo deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione
illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del
soggetto revisore.
12.
La relazione dell'organo individuato dallo statuto deve contenere una
descrizione generale dell'andamento della gestione del fondo.
13.
La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in
conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli
accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014, del 9
dicembre 2014 e l'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la
categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e
del 7 aprile 2014, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli organi preposti
riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione
economica e di gestione.
Art.5 - Controllo
sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni
1.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza e il
monitoraggio sulla gestione del fondo; in caso di irregolarità o di
inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la
sospensione dell'operatività.
2.
Il fondo è tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati
di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni
erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
3.
Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata
conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione
delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle
iniziative.
4.
Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e
trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori
coinvolti.
5.
Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un
flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione
di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.
6.
L'attività di monitoraggio prevede presso il fondo l'organizzazione di un
sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato
secondo tre tipologie di informazioni:
a)
dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del fondo
attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e
delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
b)
dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie
che interessano il fondo;
c)
dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione
delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni
iniziali.
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