Sono
pervenute, di recente, a questo Dipartimento talune segnalazioni da parte di
associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da parte
della Questura di Roma del permesso di soggiorno in favore di titolari di
protezione internazionale.
In
particolare, il rigetto dèi rinnovo del predetto permesso di soggiorno
sembrerebbe essere legato alla mancata dimostrazione da parte del richiedente
della iscrizione anagrafica della propria dimora abituale e di una correlata
sistemazione al loggiati va certa sul territorio.
Tale
questione, che riveste un evidente e significativo rilievo in quanto attinente
alla posizione giuridica di cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo
status di protezione internazionale, impone un preliminare richiamo alle
principali previsioni normative che disciplinano il tema dell’iscrizione
anagrafica degli stranieri.
Il
nostro ordinamento riconosce, come noto, il diritto alla residenza per tutti i
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: L’art. 6, comma 7 del D. Lgs. n.
286/98
(T.U.
Immigrazione) dispone, in particolare, che "Le iscrizioni e variazioni
anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani..."
L’iscrizione
anagrafica costituisce, infatti, il presupposto per esercitare effettivamente
alcuni diritti fondamentali, come l’accesso all’assistenza sociale e sanitaria,
nonché la possibilità di partecipare all’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Nel
caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione di Ginevra,
il cui art. 26 prevede che "Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati
che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di scegliervi il loro
luogo di residenza".
Nella
prassi emerge, però, che un rilevante numero di cittadini stranieri, anche
riconosciuti titolari di protezione internazionale, pur avendo stabilito in un
certo territorio comunale il luogo di propria .dimora abituale, si trovi a non
avere una sistemazione alloggiativa certa, ed invero viva in alloggi di fortuna
o addirittura per strada;
In
tale circostanza l’iscrizione anagrafica può, comunque, avvenire attraverso la
registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale,
gestito presso ogni comune.
In
tali casi, infatti, il presupposto oggettivo per l’iscrizione è il domicilio
nel territorio del comune, inteso in senso ampio come "luogo in cui la
persona ..concentra la generalità dei propri interessi.." (Cass. Civ. 20
luglio 1999, n. 775).
L’art.
2, comma 3 della legge anagrafica n. 1228/54, modificato dalla 1. n. 94/2009,
prevede che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune dove ha stabilito il proprio domicilio..".
Il
diritto alla residenza viene, infatti,- preservato nonostante la precarietà
della condizione di vita della persona, essendo un diritto soggettivo.
In
tal caso, non è necessario indicare un preciso indirizzo né procedere agli
accertamenti relativi all’abitualità del domicilio perché esso è
sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza
fissa dimora ( Ministero Interno - circolare n. 1/1997). Il comune può, quindi,
effettuare l’iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo
convenzionale in una via territorialmente non esistente, come fanno già molte
realtà locali (ad esempio, "Via Modesta Valenti" in Roma).
Per
quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i
titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l’assenza di
iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo,
in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di
dimora, è il presupposto per l’iscrizione anagrafica e non anche il contrario.
Le
circolari del Ministero dell’Interno n. 8/1995 e n. 2/1997 chiariscono,
infatti, che, per il cittadino straniero, costituiscono condizioni per la
iscrizione anagrafica, la sussistenza della dimora abituale in un dato luogo
unitamente alla volontà di permanervi, nonché la regolarità del soggiorno.
Ed
altresì, l’art. 7, comma 3 del DPR 223/89 (Regolamento anagrafico), come
sostituito dall’art. 15 comma 2 del DPR n. 394/99 (Reg. Attuazione T.U. Imm.),
prevede che "Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di
rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione abituale nel comune, entro
60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiornò, corredata dal permesso
medesimo. ... L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al Questore".
Il
soprarichiamato art. 6, comma 7 del T.U. Imm., precisa, poi, che
"...Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla
Questura territorialmente competente."
Nei
medesimi termini va detto che, dalle principali previsioni normative inerenti
il rinnovo del permesso di soggiorno, emerge, altresì, inequivocabilmente
l’assenza di disposizioni che impongano la dimostrazione da parte del
richiedente, titolare dello status di protezione internazionale, di una
sistemazione alloggiativa.
Occorre
fare, in primo luogo, riferimento all’art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98 da
cui emerge che "..il rinnovo del permesso di soggiorno ...è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio...". Tali
condizioni sono quelle individuate, nello specifico, dall’art. 9 del
Regolamento di attuazione del T.U. Imm..
Il
comma 6 del predetto art. 9, in particolare, chiarisce che la documentazione
richiesta ordinariamente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, così
come indicata nei commi 3 e 4 dell’articolo in argomento (tra cui si richiama
anche la disponibilità dell’alloggio - comma 4, lett. c), non è, tuttavia,
necessaria per i cittadini stranieri richiedenti asilo e, in base al combinato
disposto con l’art. 5 suddetto, deve intendersi, altresì, esclusa per i
titolari dello status di protezione internazionale in occasione della richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale
interpretazione è, altresì, in linea con quelle altre norme del testo unico che
intendono derogare, nel rispetto di norme di derivazione comunitaria, a taluni
oneri di carattere documentale ovvero semplificare le disposizioni procedurali
in favore dei cittadini stranieri, la cui posizione giuridica sia quella di
richiedente o di titolare di protezione internazionale.
Ci
si riferisce, ad esempio, all’art. 9, comma 3 del T.U. Imm. che esonera, in
sede di richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, coloro che hanno chiesto la protezione internazionale dalla
dimostrazione del reddito e dell’alloggio od anche l’art. 29 bis, comma 1 del
T.U. Imm. che prevede la possibilità, per lo straniero cui è stato riconosciuto
lo status di rifugiato, di chiedere il ricongiungimento familiare,
escludendolo, al contempo, dall’applicazione dell’art. 29, comma 3 del T.U.
Imm., ossia dalla dimostrazione dei requisiti di reddito ed alloggio.
In
relazione a tutto quanto sopra evidenziato, emerge, quindi, che, ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale,
non vi è l’obbligo di dimostrazione dell’alloggio né della iscrizione
anagrafica.
Pur
tuttavia, ove, per motivi di sicurezza, la Questura, in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno, voglia avere formale contezza della residenza anagrafica
dei suddetti cittadini stranieri che non hanno una situazione alloggiativa
certa, si ritiene che la dimora abituale possa essere comprovata dalla
iscrizione anagrafica nel registro delle persone che non hanno fissa dimora.
Alla
luce di quanto detto, si prega, pertanto, il Sig. Prefetto di vigilare affinché
gli uffici comunali, nell’esercizio delle competenze in materia di anagrafe,
garantiscano il diritto dei richiedenti e dei titolari di protezione
internazionale all’iscrizione anagrafica anche in assenza di una situazione
alloggiativa effettiva, quali persone senza fissa dimora.
Si
prega, altresì, il Sig. Questore di fornire indicazioni all’ufficio competente
affinché non siano posti impedimenti al rinnovo del permesso di soggiorno dei
titolari del predetto status, onde evitare che il legittimo riconoscimento di
tale status possa essere inficiato nell’esercizio concreto dello stesso.
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