Corte di
Cassazione - Sentenza n.12967 del 23 giugno 2015
Svolgimento del
processo
La Corte
d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della
pronuncia di rigetto di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del recesso
intimato a B.M.E. dalla società H.R.C. s.r.l. ed ha condannato la società, a
seguito di opzione del lavoratore ex art. 18 St. lav. (nel testo anteriore a
quello attuale), al pagamento dell’indennità risarcitoria di quindici mensilità
di retribuzione nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del
licenziamento sino al pagamento di detta indennità, con gli accessori di legge.
Ha osservato la
Corte di merito:
- che il B. era
stato assunto in prova per cinque mesi, quale S.M.M. con inquadramento nel I
livello del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- che il giudice
di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che il recesso fosse stato
intimato durante il periodo di prova, sicché esso ricadeva nell’ambito della
libera recedibilità;
- che tale
assunto non era condivisibile, risultando dalla lettera di licenziamento che il
recesso era avvenuto per non essersi verificata la condizione alla quale
l’assunzione era subordinata, e cioè l’apertura di una nuova sede a Firenze;
- che tale
ipotesi configurava un recesso per giustificato motivo oggettivo, il quale non
era in alcun modo collegato al periodo di prova, atteso che il patto di prova
era stato richiamato nella lettera di licenziamento solo con riferimento alla
non spettanza al dipendente del preavviso;
- che il
licenziamento era illegittimo, da un lato perché non era vero che l’assunzione
del B. fosse condizionata all’apertura della nuova sede di Firenze; dall’altro
la società, pur essendo ramificata in più sedi operative, non aveva provato di
non potere assegnare il dipendente ad una sede diversa da quella di Firenze;
- che la domanda
di ulteriori danni subiti dal dipendente era infondata, perché sfornita di
prova.
Per la
cassazione di questa sentenza propone ricorso la società sulla base di quattro
motivi. Il dipendente resiste con controricorso. Le parti hanno depositato
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della
decisione
1. Osserva
preliminarmente il Collegio che l’istanza di remissione in termini per la
notifica del ricorso per cassazione - peraltro avanzata dalla ricorrente dopo
che tale notifica era stata ripetuta su iniziativa della stessa ricorrente,
questa volta ritualmente (v. per l’ammissibilità di tale iniziativa Cass. n.
9411/11; Cass. n. 19702/11) - è superata dall’avvenuta costituzione del
resistente.
Premesso che la
prima notifica non era inesistente, ma nulla, non essendo la stessa andata a
buon fine per mero disguido, come risulta dalla documentazione prodotta, deve
osservarsi che, come più volte affermato da questa Corte, poiché lo scopo della
notifica degli atti introduttivi del giudizio è quello di attuare il principio
del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio
del destinatario dell’atto, rimanendo conseguentemente sanato ex tunc qualsiasi
eventuale vizio della notificazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. n.
10495/04; Cass. Sez. Un. n. 21292/05; Cass. n. 13650/07; Cass. n. 15236/14).
2. Con il primo
motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 cod. civ. e
dell’art. 10 della legge n. 604/66 nonché insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che
il licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova, la cui durata era
prevista in cinque mesi. Il contratto individuale era stato infatti stipulato
il 10 settembre 2007, mentre il recesso è avvenuto con lettera raccomandata del
21 gennaio 2008.
Ciò comportava
la libera recedibilità dal rapporto senza bisogno di alcuna motivazione.
Peraltro,
aggiunge, la Corte di merito non ha considerato che la sede di lavoro del B
doveva essere a Firenze, in locali di nuova apertura, ma che ciò non fu
possibile per effetto di un contenzioso sorto con il locatore, definito con una
transazione.
La mancata
apertura della nuova sede costituiva "un quid pluris rispetto alla non
necessità della motivazione del recesso durante il periodo di prova", e
rendeva giustificato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
3. Con il
secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
3 della legge n. 604 del 1966 nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo per il decisivo.
Ribadisce che la
mancata assunzione del B. fu determinata dalla mancata apertura di una nuova
sede a Firenze per cause non imputabili alla società, circostanza questa che
era stata provata documentalmente e che non era stata contestata dalla
controparte.
4. Con il terzo
motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n.
300 del 1970 nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia.
Rileva la
ricorrente che, in tema di assunzione in prova, l’illegittimità del recesso per
l’inadeguata durata della prova non comporta l’applicazione delle norme di cui
alla legge n. 604 del 1966 o dell’art. 18 St. lav., ma la prosecuzione della prova
per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno, dovendosi escludere
che la declaratoria di illegittimità anzidetta determini la stabile
costituzione del rapporto di lavoro. E’ dunque errata la sentenza impugnata che
ha riconosciuto al lavoratore il criterio risarcitorio previsto dall’art. 18
St. lav.
5. Il quarto
motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n.
300/70 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia.
Sostiene la
ricorrente che il B., impugnando il licenziamento, aveva chiesto la reintegra
nel posto di lavoro senza far riserva dell’esercizio dell’opzione ex art. 18
St. lav. Non poteva pertanto successivamente chiedere con il ricorso di primo e
secondo grado l’indennità risarcitoria delle quindici mensilità né, tanto meno,
la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere tale richiesta.
Inoltre, non
avrebbe dovuto la sentenza impugnata condannare la società al pagamento delle
retribuzioni dalla data del licenziamento sino al pagamento dell’indennità
risarcitoria, atteso che l’opzione per tale indennità aveva comportano
l’estinzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che erano venute meno
tutte le obbligazioni connesse a tale rapporto ed in particolare quella del
pagamento delle retribuzioni successive.
6. Il ricorso è
inammissibile.
A norma
dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di
causa.
Questa Corte ha
più volte affermato che, ai fini della sussistenza di tale requisito, è
necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in
esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi
utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione
dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle
posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o
atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un
quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i
motivi delle doglianze prospettate (Cass. 12 giugno 2008 n. n. 15808; Cass. 9
marzo 2010 n. 5660 e, in precedenza, fra le altre, Cass. 24 luglio 2007 n.
16315; Cass. 31 gennaio 2007 n. 2097).
Costituisce,
poi, principio consolidato di questa Corte, con riguardo al ricorso
confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi atti del
giudizio con procedimento fotografico o similare, che esso è inammissibile per
violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica
viola il precetto dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone
l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito -
consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla
selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione - che le è
istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione della questione
controversa (cfr., tra le altre, Cass. 12 ottobre 2012 n. 17447; Cass. 2 maggio
2013 n. 10244; Cass. 9 luglio 2013 n. 17002; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22792;
Cass. 24 febbraio 2014 n. 4314).
Ed ancora,
"In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art.
366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non
essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei
quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a
soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto
equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche
quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente
rileva in ordine ai motivi di ricorso" (cfr. Cass. Sez. un. 11 aprile 2012
n. 5698).
Nella specie la
ricorrente omette, innanzitutto, di indicare nel ricorso la "esposizione
sommaria dei fatti di causa", requisito questo, come sopra osservato,
previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., essendo
funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza
necessaria delle vicende e degli esatti termini in cui la causa è sorta e si è
sviluppata ed a consentire al medesimo di cogliere il significato e la portata
della proposta impugnazione senza ricorso ad altre fonti ed atti del processo.
Inoltre - v.
ricorso da pag. 2 a pag. 35, dopo aver riportato le conclusioni rassegnate dal
dipendente nel giudizio di primo grado, trascrive la comparsa di costituzione e
risposta della società relativa al giudizio di primo grado, la sentenza di
primo grado, la memoria difensiva della società nel giudizio di appello e la
sentenza resa in grado d’appello, passando infine ad esporre i motivi del
ricorso per cassazione (pag. 36-46).
Tutto ciò rende
inammissibile il ricorso, in applicazione dei principi sopra enunciati, non
potendo, da un lato, la suddetta prescrizione ritenersi osservata allorché il
ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa
nè determini con precisione l'oggetto della originaria pretesa, così
contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è
quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei
profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della
sentenza impugnata; dall’altro una tecnica espositiva dei fatti di causa
realizzata mediante la (parziale) pedissequa riproduzione di atti processuali
non soddisfa il requisito in esame, essendo onere del ricorrente operare una
sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione
e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, onde evitare di
delegare alla Corte un'attività, consistente nella lettura integrale degli atti
assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini
della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della
parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.
La consecuzione
di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di
raccordo), se allevia la parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e
di sintesi, grava al contempo la Corte di un compito che le è istituzionalmente
estraneo, nè può essere giustificata con l’intento di assolvere più
puntualmente all'onere di autosufficienza, perché il momento della verifica
degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti
e non può essere anticipato.
7. Alla
declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo, con
distrazione a favore dei difensori del resistente, come da loro richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile
il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo
giudizio, che liquida, a favore del resistente, in € 100,00 per esborsi ed €
3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione
a favore dei difensori del resistente.
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