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mercoledì 24 giugno 2015

Cassazione - Recesso durante il periodo di prova - Giustificato motivo oggettivo - Non sussiste

Nella sentenza n.12967 del 23 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che l’insussistenza del giustificato motivo addotto quale ragione del licenziamento determina l’illegittimità del recesso, anche nel caso in cui lo stesso sia stato irrogato durante il periodo di prova.

Corte di Cassazione - Sentenza n.12967 del 23 giugno 2015

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del recesso intimato a B.M.E. dalla società H.R.C. s.r.l. ed ha condannato la società, a seguito di opzione del lavoratore ex art. 18 St. lav. (nel testo anteriore a quello attuale), al pagamento dell’indennità risarcitoria di quindici mensilità di retribuzione nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino al pagamento di detta indennità, con gli accessori di legge.

Ha osservato la Corte di merito:

- che il B. era stato assunto in prova per cinque mesi, quale S.M.M. con inquadramento nel I livello del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

- che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che il recesso fosse stato intimato durante il periodo di prova, sicché esso ricadeva nell’ambito della libera recedibilità;

- che tale assunto non era condivisibile, risultando dalla lettera di licenziamento che il recesso era avvenuto per non essersi verificata la condizione alla quale l’assunzione era subordinata, e cioè l’apertura di una nuova sede a Firenze;

- che tale ipotesi configurava un recesso per giustificato motivo oggettivo, il quale non era in alcun modo collegato al periodo di prova, atteso che il patto di prova era stato richiamato nella lettera di licenziamento solo con riferimento alla non spettanza al dipendente del preavviso;

- che il licenziamento era illegittimo, da un lato perché non era vero che l’assunzione del B. fosse condizionata all’apertura della nuova sede di Firenze; dall’altro la società, pur essendo ramificata in più sedi operative, non aveva provato di non potere assegnare il dipendente ad una sede diversa da quella di Firenze;

- che la domanda di ulteriori danni subiti dal dipendente era infondata, perché sfornita di prova.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società sulla base di quattro motivi. Il dipendente resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Osserva preliminarmente il Collegio che l’istanza di remissione in termini per la notifica del ricorso per cassazione - peraltro avanzata dalla ricorrente dopo che tale notifica era stata ripetuta su iniziativa della stessa ricorrente, questa volta ritualmente (v. per l’ammissibilità di tale iniziativa Cass. n. 9411/11; Cass. n. 19702/11) - è superata dall’avvenuta costituzione del resistente.

Premesso che la prima notifica non era inesistente, ma nulla, non essendo la stessa andata a buon fine per mero disguido, come risulta dalla documentazione prodotta, deve osservarsi che, come più volte affermato da questa Corte, poiché lo scopo della notifica degli atti introduttivi del giudizio è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, rimanendo conseguentemente sanato ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. n. 10495/04; Cass. Sez. Un. n. 21292/05; Cass. n. 13650/07; Cass. n. 15236/14).

2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 cod. civ. e dell’art. 10 della legge n. 604/66 nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che il licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova, la cui durata era prevista in cinque mesi. Il contratto individuale era stato infatti stipulato il 10 settembre 2007, mentre il recesso è avvenuto con lettera raccomandata del 21 gennaio 2008.

Ciò comportava la libera recedibilità dal rapporto senza bisogno di alcuna motivazione.

Peraltro, aggiunge, la Corte di merito non ha considerato che la sede di lavoro del B doveva essere a Firenze, in locali di nuova apertura, ma che ciò non fu possibile per effetto di un contenzioso sorto con il locatore, definito con una transazione.

La mancata apertura della nuova sede costituiva "un quid pluris rispetto alla non necessità della motivazione del recesso durante il periodo di prova", e rendeva giustificato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il decisivo.

Ribadisce che la mancata assunzione del B. fu determinata dalla mancata apertura di una nuova sede a Firenze per cause non imputabili alla società, circostanza questa che era stata provata documentalmente e che non era stata contestata dalla controparte.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva la ricorrente che, in tema di assunzione in prova, l’illegittimità del recesso per l’inadeguata durata della prova non comporta l’applicazione delle norme di cui alla legge n. 604 del 1966 o dell’art. 18 St. lav., ma la prosecuzione della prova per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità anzidetta determini la stabile costituzione del rapporto di lavoro. E’ dunque errata la sentenza impugnata che ha riconosciuto al lavoratore il criterio risarcitorio previsto dall’art. 18 St. lav.

5. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/70 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che il B., impugnando il licenziamento, aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro senza far riserva dell’esercizio dell’opzione ex art. 18 St. lav. Non poteva pertanto successivamente chiedere con il ricorso di primo e secondo grado l’indennità risarcitoria delle quindici mensilità né, tanto meno, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere tale richiesta.

Inoltre, non avrebbe dovuto la sentenza impugnata condannare la società al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino al pagamento dell’indennità risarcitoria, atteso che l’opzione per tale indennità aveva comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che erano venute meno tutte le obbligazioni connesse a tale rapporto ed in particolare quella del pagamento delle retribuzioni successive.

6. Il ricorso è inammissibile.

A norma dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della sussistenza di tale requisito, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 12 giugno 2008 n. n. 15808; Cass. 9 marzo 2010 n. 5660 e, in precedenza, fra le altre, Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. 31 gennaio 2007 n. 2097).

Costituisce, poi, principio consolidato di questa Corte, con riguardo al ricorso confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi atti del giudizio con procedimento fotografico o similare, che esso è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito - consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione - che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione della questione controversa (cfr., tra le altre, Cass. 12 ottobre 2012 n. 17447; Cass. 2 maggio 2013 n. 10244; Cass. 9 luglio 2013 n. 17002; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22792; Cass. 24 febbraio 2014 n. 4314).

Ed ancora, "In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso" (cfr. Cass. Sez. un. 11 aprile 2012 n. 5698).

Nella specie la ricorrente omette, innanzitutto, di indicare nel ricorso la "esposizione sommaria dei fatti di causa", requisito questo, come sopra osservato, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., essendo funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria delle vicende e degli esatti termini in cui la causa è sorta e si è sviluppata ed a consentire al medesimo di cogliere il significato e la portata della proposta impugnazione senza ricorso ad altre fonti ed atti del processo.

Inoltre - v. ricorso da pag. 2 a pag. 35, dopo aver riportato le conclusioni rassegnate dal dipendente nel giudizio di primo grado, trascrive la comparsa di costituzione e risposta della società relativa al giudizio di primo grado, la sentenza di primo grado, la memoria difensiva della società nel giudizio di appello e la sentenza resa in grado d’appello, passando infine ad esporre i motivi del ricorso per cassazione (pag. 36-46).

Tutto ciò rende inammissibile il ricorso, in applicazione dei principi sopra enunciati, non potendo, da un lato, la suddetta prescrizione ritenersi osservata allorché il ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa nè determini con precisione l'oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata; dall’altro una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la (parziale) pedissequa riproduzione di atti processuali non soddisfa il requisito in esame, essendo onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, onde evitare di delegare alla Corte un'attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.

La consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di raccordo), se allevia la parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi, grava al contempo la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, nè può essere giustificata con l’intento di assolvere più puntualmente all'onere di autosufficienza, perché il momento della verifica degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e non può essere anticipato.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del resistente, come da loro richiesta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida, a favore del resistente, in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del resistente.

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