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sabato 13 giugno 2015

La difformità delle mansioni rende illegittimo il licenziamento durante la prova

Nella sentenza n.10618 del 22 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità del licenziamento irrogato ai danni del dipendente per mancato superamento del periodo di prova, nel caso in cui, durante tale periodo, questi sia stato adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle prefissate nel contratto di assunzione.

Sempre in relazione all’ipotesi suddetta, gli ermellini hanno precisato che l’illegittimità del recesso comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione in servizio e non al semplice risarcimento del danno.

Valerio Pollastrini

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