OGGETTO:
Gestioni
speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26, legge 335/95.-
Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei
contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015.
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
Compilazione del quadro RR:
2.1
Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;
2.2
Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla
Gestione separata Inps.
3.
Termini e modalità di versamento.
4.
La rateizzazione.
5.
La compensazione.
5.1
Compensazione per artigiani e commercianti
5.2
Liberi professionisti
1. Premessa
L’art.
10, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 dispone che i soggetti iscritti
all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori
diretti) devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei
redditi.
L’art.
18, comma 4, del decreto prevede che i versamenti a saldo ed in acconto dei
contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa
siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Con
provvedimento del 30 gennaio 2015 (prot. N. 2015/13218) del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello unico 2015/PF per il
periodo d’imposta 2014, nel quale è compreso il quadro “RR” obbligatorio per
gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione
separata.
2. Compilazione
del quadro RR
Il
quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi
che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335 per la
determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
2.1 Sezione I – Contributi
previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Per
effetto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai
contributi dovuti per l’anno 2014, i titolari di imprese artigiane e
commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al
versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone
che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari
collaboratori), debbono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico
PF 2015.
Rinviando
alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello fiscale
appare sufficiente evidenziare che, qualora emergano debiti a titolo di
contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda
regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare
nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di
reddito (codeline del titolare).
In
caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere
rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora
l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere
riportato quale numero rata “0”.
Il reddito
Imponibile
In
merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare
all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni
fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere
preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al
netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal
reddito dell’anno.
Per
i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la
base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito
d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l.
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del
reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di
trasparenza.
Ciò
premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base
imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente
nei quadri RF (impresa in contabilitàordinaria), RG (impresa in regime di
contabilitàsemplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in
societàdi persone ed assimilate):
RF63
– (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica
(colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] +
RS37 colonna 12.
Si
sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli
eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a
società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di
capitali).
Per
i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue:
-
Nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito
di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito lordo o
perdita) – LM9 (Perdite pregresse).
2.2 Sezione II
–Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione
separata INPS.
La
sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui
all’art. 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi
previdenziali alla Gestione separata.
Non
sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e quindi neanche alla
compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale e non sono dovuti i
relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della
contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le
Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, pur
producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività
professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa come ad esempio le
ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.
Sono
invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur
iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso
la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non
versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o
regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato
confermato dal comma 12 dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella
circolare n. 99 del 22/07/2011.
Il reddito
imponibile
Per
determinare la corretta contribuzione dovuta, con il modello Unico/PF 2015 sono
state apportate alcune innovazioni rispetto al modello 2014.
Di
seguito si riportano le istruzioni per la compilazione della sezione completate
da alcune precisazioni.
Per
i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile
sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità
dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef
compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal
professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.
Pertanto
il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati
nel:
-
Quadro
RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni):
rigo RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove
iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); RE 23 o RE 25;
-
Quadro
RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o
RH17; oppure RH18 col.1 se la società semplice genera reddito da lavoro
autonomo.
-
Quadro
LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98); Flag nella casella: Autonomo;
rigo LM6-LM9.
La
somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere
riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.
Poiché
al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere
anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o
ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base
imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde
evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono stati individuati i redditi che
potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il
professionista deve indicare con i seguenti codici:
-
Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del
D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi
alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens;
-
Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis)
del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in
partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro
autonomo occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
-
Codice 4 per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca,
compensi per i medici specialisti in formazione.
I
redditi evidenziati in tali codici essendo già soggetti a Gestione separata,
come parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per
il 2014 è pari a € 100.123,00.
Nel
codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti i
contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla
Gestione separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell’anno svolge
la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale
che lavoro dipendente).
Il
reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente
deve essere indicato nella colonna 11.
Si
riportano gli esempi di determinazione del reddito imponibile presenti anche
nelle istruzioni del modello Unico 2015.
Esempio
1: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro
RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2
coincide con colonna 11.
Esempio
2: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 quadro RE indicato con
codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con
codice 2 in colonna 3 (euro 15.357) e reddito indicato incolonna 6 con codice 3
in colonna 5 (euro 100.124) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11
deve essere indicata euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito
assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo.
Esempio
3: reddito determinato ai sensi dell’art. 53 comma 1 e dichiarato nel quadro RH
rigo RH17 (euro 50.000), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e
dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e
determinato ai sensi dell’art. 50 co 1 c) bis (euro 40.000) e nel quadro RL
rigo RL15 come reddito derivante da attivitàdi lavoro autonomo non esercitato
abitualmente, cosìcome determinato ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del
TUIR (euro 30.000 –si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi
superiori a euro 5000). Il reddito da indicare in colonna 11 èpari a euro
45.123 e non euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il quale èdovuta la
contribuzione èpari a euro 115.000, concorre fino al massimale di euro 100.123
e su euro 65.000 sono giàversati i contributi dal sostituto previdenziale.
Determinata
la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando
l’aliquota (22% e 27,72%) a seconda se il soggetto è coperto o no da altra
previdenza obbligatoria.
Al
contributo dovuto sono sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2014.
Come
precisato con circolare n.74/2014, con il modello Unico 2014 è stata inserita,
nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare
eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti
e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di
pagamento unica (Mod. F24) né a rimborso.
Le
somme possono essere richieste in auto conguaglio presentando direttamente alla
propria sede di competenza una istanza. Si ricorda che tale richiesta è
possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti
all’anno 2013.
3. Termini e
modalità di versamento
Nel
richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 26 del 4 febbraio 2015 in
ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali
dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali
e n. 27 del 5 febbraio 2015 e n. 58 del
11/3/2015 per gli iscritti alla Gestione separata si fa presente che, ai sensi
del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il
minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle
imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2015 o il
16 luglio 2015 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2014 e primo
acconto per l’anno 2015) ed entro il 30 novembre 2015 (secondo acconto 2015).
I
contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2014 e
primo acconto 2015 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015 devono
sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di
interesse corrispettivo, così come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001
modificato dall’art. 2, decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni
nella legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato
versamento.
La
somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai
contributi, utilizzando la causale contributo:
-
"API" (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il versamento
del relativo contributo
-
"CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento
del relativo contributo
-
“ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
4. La
rateizzazione
Per
i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto
esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale
imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto,
ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non
versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2015.
Per
i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo
dovuto a saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto
relativo ai contributi per l’anno 2015.
La
prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o
dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico
persone fisiche 2015.
In
ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre
2015.
L’importo
da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità
riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2015 nella parte
riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.
Gli
interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello,
l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la
medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine
previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo,
eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima
rata.
In
merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento
rateale, si precisa quanto segue:
-
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
-
le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR,
AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi
comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o
API o DPPI;
-
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello
0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato
dal 16 giugno al 16 luglio.
5. La
compensazione
Al
fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la
compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la
compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso
riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento
avvenuta nel 2014.
5.1
Compensazione per artigiani e commercianti
Per
i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le
domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate
esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando
dall’opzione Elenco di tutti i servizi l’applicazione Cassetto previdenziale
artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare -
Domande telematizzate - quindi Compensazione contributiva o Rimborso.
L’importo
eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2015 può
essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per
effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o
più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF
(commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) se il credito è
evidenziato nella colonna 21 o 34 del Quadro RR.
Sarà
quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2013 ovvero il 2014, secondo
quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora
venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione
originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale
imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere
rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3
della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A
tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline
rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i
servizi – calcolo codeline.
Tutte
le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2014, dovranno
essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni
degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182
del 10 giugno 1994).
5.2 Liberi
professionisti
Anche
per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare
in
compensazione
l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del
quadro RR sez. II del modello UNICO 2015 sia con la contribuzione dovuta nella
Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con
altri tributi.
Si
ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite
modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle
istruzioni relative allo stesso.
Per
la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il
professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente
la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando
dall’opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di
rimborso.
Le
somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2014
possono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.
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