Decreto
Legislativo n.80 del 15 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 24
giugno 2015, n. 144 - Suppl. Ordinario n. 34)
Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Art.1 - Oggetto
e finalità delle misure
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo
1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recano misure volte a
tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
Art.2 - Modifiche
all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
divieto di adibire al lavoro le donne
1.
Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 16, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di
congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui
alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.»;
b)
dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art.
16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità). - 1. In caso di
ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto
di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o
in parte, dalla data di dimissione del bambino.
2.
Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni
figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la
compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività
lavorativa.».
Art.3 - Modifiche
all'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
1.
All'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1.
L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che
si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli
articoli 16 e 17».
Art.4 - Modifiche
all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento
1.
All'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6
è inserito il seguente:
«6-bis.
La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo
di maternità disciplinato dal presente articolo.».
Art.5 - Modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo di paternità
1.
All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia
lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.
1-ter.
L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa
domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis
presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L'INPS
provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione
dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.».
Art.6 - Modifiche
all'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento
1.
All'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2.
Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato
che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la
durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.».
Art.7 - Modifiche
all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo parentale
1.
All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle
seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;
b)
dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva,
anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale
su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e
quella oraria.
La
fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario
medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo
parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della
fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente
decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e
soccorso pubblico.»;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque,
con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e
la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.».
Art.8 - Modifiche
all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
prolungamento del congedo parentale
1.
All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le
parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita del
bambino».
Art.9 - Modifiche
all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
trattamento economico e normativo
1.
All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al sesto anno»;
b)
al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono inserite le seguenti: «, fino
all'ottavo anno di vita del bambino,».
Art.10 - Modifiche
all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo parentale nei casi di adozione e affidamento
1.
All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia»
sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici anni dall'ingresso del minore in
famiglia»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo
complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in
famiglia.».
Art.11 - Modifiche
all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
lavoro notturno
1.
All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo
la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis)
la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni
dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno
di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre
adottivo o affidatario convivente con la stessa.».
Art.12 - Modifiche
all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
dimissioni
1.
All'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è
previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per
il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel
predetto periodo non sono tenuti al preavviso.»;
b)
il comma 5 è abrogato.
Art.13 - Modifiche
all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335
1.
Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art.
64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso di adozione, nazionale o
internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla
base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi
all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le
modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art.
64-ter (Automaticità delle prestazioni). - 1. I lavoratori e le lavoratrici
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto
all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione
dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.».
Art.14 - Modifica
del capo XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1.
La rubrica del capo XI è sostituita dalla seguente: «Lavoratori autonomi».
Art.15 - Modifiche
all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1.
All'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente:
«1-bis.
L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il
periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte
residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».
Art.16 - Modifiche
all'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
modalità di erogazione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome
e le imprenditrici agricole
1.
All'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
L'indennità di cui all'articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda
all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e
secondo quanto previsto all'articolo 26.».
Art.17 - Modifica
del capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1.
La rubrica del capo XII è sostituita dalla seguente: «Liberi professionisti».
Art.18 - Modifiche
all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
indennità di maternità per le libere professioniste
1.
All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma
3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter.
L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il
periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte
residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».
Art.19 - Modifiche
all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
termini e modalità della domanda per l'indennità di maternità per le libere
professioniste
1.
All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3
è inserito il seguente:
«3-bis.
L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al
competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Art.20 - Modifiche
all'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
indennità di maternità per le libere professioniste nei casi di adozione e
affidamento
1.
All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui
all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e
secondo quanto previsto all'articolo 26.»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il
termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere
corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a
indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo
ingresso del minore nella famiglia.».
Art.21 - Modifiche
all'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
disposizioni in vigore
1.
All'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z);
b)
al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
il decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;».
Art.22 - Modifiche
agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in
materia di lavoro notturno
1.
Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis)
la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni
dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno
di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre
adottivo o affidatario convivente con la stessa;»;
b)
all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)»
sono inserite le seguenti: «b-bis) e».
Art.23 - Disposizioni
in materia di telelavoro
1.
I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per
motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in
forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i
lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti.
Art.24 - Congedo
per le donne vittime di violenza di genere
1.
La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro
domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o
dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai
Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale
per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo
corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre
mesi.
3.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice,
salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di
lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette
giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a
produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.
4.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per
le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta
con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale
periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
5.
Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera
nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da
parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo,
la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La
fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario
medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
6.
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove
disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a
tempo pieno.
7.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla
contrattazione collettiva.
Art.25 - Destinazione
di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata
1.
In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento
delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma
68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita
professionale e vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sulla base delle linee guida
elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a
favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto
definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione
tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di linee
guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi
aziendali.
3.
All'elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività
di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia
di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le
politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un
rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un
rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che
la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.26 - Disposizioni
finanziare
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati in 104 milioni di euro
per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24
si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le
sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo.
3.
Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato
alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega
di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura
finanziaria.
4.
Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione
riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli
articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art.27 - Clausola
di salvaguardia
1.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti
articoli, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7
a 10.
In
tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con
apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della citata legge di
contabilità e finanza pubblica.
Art.28 - Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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