1. Premessa
Le
nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispondono
all’esigenza di incentivare il reinserimento lavorativo del lavoratore
infortunato o tecnopatico.
Premesso
che tempestività, qualità delle prestazioni, appropriatezza del percorso
diagnostico e terapeutico possono avere effetti positivi in termini di recupero
delle capacità individuali, riducendo il periodo di inabilità temporanea
assoluta, contenendo i danni permanenti e agevolando, di conseguenza, il
ritorno al lavoro.
Infatti,
la possibilità per gli infortunati e i tecnopatici di usufruire, in tempi
brevi, di prestazioni di riabilitazione motoria e di fisiochinesiterapia
facilita la ricostituzione dell’integrità psico-fisica dell’assistito
attraverso un più tempestivo recupero delle funzioni lese e la valorizzazione
delle capacità residue e contemporaneamente consente un risparmio di spesa in
termini di costi sociali derivanti dalla riduzione del periodo di inabilità
temporanea assoluta e dei postumi invalidanti nonché da un più tempestivo
ritorno all’attività lavorativa.
2. Aspetti
generali
L’avvio
dei servizi di Reinserimento lavorativo da parte dell’INAIL, oltre alle
complessità ordinariamente collegate all’impianto di nuove attività, presenta
talune criticità determinate da:
-
l’impossibilità di standardizzazione degli interventi che, inevitabilmente,
determina la necessità di un progetto individualizzato elaborato sulla base
delle condizioni di salute e della situazione lavorativa del singolo lavoratore
infortunato o tecnopatico;
-
la frammentazione delle competenze in materia di reinserimento lavorativo tra
gli enti locali e i presidi territoriali delle amministrazioni dello Stato che
determinano difficoltà nell’impianto del sistema delle interlocuzioni anche
alla luce della circostanza che, a seguito dell’abolizione delle Province, a
tutt’oggi non sono stati definiti criteri e modalità della devoluzione dei
compiti in materia.
3. Prima
attuazione
L’obiettivo
del reinserimento lavorativo è di garantire, almeno in una prima fase di
attuazione, la continuità lavorativa al lavoratore infortunato o tecnopatico
che a causa degli esiti dell’infortunio o della malattia professionale
necessiti di interventi mirati.
In
questa ottica, il reinserimento lavorativo si configura anche come un
investimento a supporto del mondo della produzione in quanto consente di continuare
ad usufruire dell'esperienza e delle conoscenze del lavoratore.
Trattandosi
di una novità l’attuazione della normativa dovrà essere improntata a criteri di
gradualità, in modo da consentire la somministrazione delle prestazioni
immediatamente erogabili e, in parallelo, avviare la costruzione di una rete
con gli altri soggetti che a diverso titolo hanno - e avranno - competenze in
materia di reinserimento lavorativo.
Sarà,
inoltre, necessario attivare iniziative volte ad un’ampia diffusione delle attività
di reinserimento.
A
tal fine, nella Relazione Programmatica 2016-2018, il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza dell’INAIL ha previsto i seguenti obiettivi:
-
per le attività di reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati e dei
tecnopatici, pianificare le attività sulla base dello stanziamento, in rapporto
al gettito 2014 pari a: 5 per mille nel 2016, 5,5 per mille nel 2017, 6 per
mille nel 2018;
-
realizzare, entro il 2016, le modifiche del Regolamento per l’erogazione agli
invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione assicurandone il regolare aggiornamento;
-
progettare i criteri e le modalità per l’erogazione dei servizi di
reinserimento al fine di pervenire nell’esercizio 2017 alla fase di regime.
4. Indirizzi
-
In fase di prima attuazione, le risorse finalizzate alle attività di
reinserimento lavorativo dovranno essere prioritariamente dedicate alla
risoluzione delle situazioni che consentono interventi in grado di garantire la
continuità lavorativa, prendendo tempestivamente in carico i nuovi infortunati.
-
I progetti individualizzati di reinserimento, sempre in fase di prima
attuazione, dovranno riguardare il superamento delle barriere architettoniche
sui luoghi di lavoro, gli interventi di adeguamento e di adattamento della
postazione di lavoro, la riqualificazione professionale necessaria a consentire
il cambio di mansione - ove possibile - ed in seguito l’eventuale
ricollocazione in azienda diversa da quella di provenienza.
-
Dovrà, inoltre, essere garantita la continuità dei progetti sperimentali
finalizzati al reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro.
-
La complessità delle azioni da porre in essere richiede che la valutazione e la
elaborazione dei singoli progetti, effettuata secondo una metodologia di lavoro
multidisciplinare che consenta, ove utile, anche l’adozione di interventi di
orientamento, di valutazione delle competenze, di tutoraggio alla ripresa
dell’attività lavorativa e di riabilitazione del gesto lavorativo, sia affidata
alle equipe multidisciplinari, di volta in volta integrate con le altre
professionalità necessarie, garantendo la massima tempestività nella
predisposizioni dei progetti.
-
Le modalità organizzative e operative per la elaborazione dei progetti di
reinserimento individualizzato dovranno garantire la piena efficienza delle
equipe multidisciplinari e il tempestivo coinvolgimento del datore di lavoro,
senza la cui volontaria adesione e collaborazione il progetto di reinserimento
risulterebbe inattuabile.
-
A fronte delle nuove funzioni attribuite all’Istituto sarà necessario
progettare e attuare una campagna informativa rivolta ai lavoratori, ai datori
di lavoro, alle rispettive organizzazioni di rappresentanza ed alle
associazioni rappresentative degli infortunati ed invalidi del lavoro.
-
In parallelo alle attività illustrate dovrà essere avviato il progetto di
partecipazione alla rete con i soggetti che, a diverso titolo, hanno - e
avranno - competenze in materia di reinserimento lavorativo.
-
Nel dinamico quadro istituzionale in materia, occorrerà prevedere l’analisi
delle competenze assegnate ai diversi enti su questo tema al fine di
individuare puntualmente i compiti e gli ambiti di intervento dell’INAIL.
-
I progetti di reinserimento individualizzato dovranno essere costantemente
monitorati in termini qualitativi e quantitativi al fine di poterne valutare
l’efficacia e l’efficienza.
-
Per il finanziamento dei progetti di reinserimento lavorativo, di cui al citato
comma 166 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dovranno essere individuati
criteri di semplificazione delle procedure.
-
Nell’adozione dei progetti di reinserimento lavorativo, si dovrà tenere conto
anche delle esperienze positive finora maturate.
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