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venerdì 26 giugno 2015

Inail - Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo del lavoratore infortunato o tecnopatico

Inail – Delibera n.8 del 18 giugno 2015

1. Premessa
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispondono all’esigenza di incentivare il reinserimento lavorativo del lavoratore infortunato o tecnopatico.

Premesso che tempestività, qualità delle prestazioni, appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico possono avere effetti positivi in termini di recupero delle capacità individuali, riducendo il periodo di inabilità temporanea assoluta, contenendo i danni permanenti e agevolando, di conseguenza, il ritorno al lavoro.

Infatti, la possibilità per gli infortunati e i tecnopatici di usufruire, in tempi brevi, di prestazioni di riabilitazione motoria e di fisiochinesiterapia facilita la ricostituzione dell’integrità psico-fisica dell’assistito attraverso un più tempestivo recupero delle funzioni lese e la valorizzazione delle capacità residue e contemporaneamente consente un risparmio di spesa in termini di costi sociali derivanti dalla riduzione del periodo di inabilità temporanea assoluta e dei postumi invalidanti nonché da un più tempestivo ritorno all’attività lavorativa.

2. Aspetti generali
L’avvio dei servizi di Reinserimento lavorativo da parte dell’INAIL, oltre alle complessità ordinariamente collegate all’impianto di nuove attività, presenta talune criticità determinate da:

- l’impossibilità di standardizzazione degli interventi che, inevitabilmente, determina la necessità di un progetto individualizzato elaborato sulla base delle condizioni di salute e della situazione lavorativa del singolo lavoratore infortunato o tecnopatico;

- la frammentazione delle competenze in materia di reinserimento lavorativo tra gli enti locali e i presidi territoriali delle amministrazioni dello Stato che determinano difficoltà nell’impianto del sistema delle interlocuzioni anche alla luce della circostanza che, a seguito dell’abolizione delle Province, a tutt’oggi non sono stati definiti criteri e modalità della devoluzione dei compiti in materia.

3. Prima attuazione
L’obiettivo del reinserimento lavorativo è di garantire, almeno in una prima fase di attuazione, la continuità lavorativa al lavoratore infortunato o tecnopatico che a causa degli esiti dell’infortunio o della malattia professionale necessiti di interventi mirati.

In questa ottica, il reinserimento lavorativo si configura anche come un investimento a supporto del mondo della produzione in quanto consente di continuare ad usufruire dell'esperienza e delle conoscenze del lavoratore.

Trattandosi di una novità l’attuazione della normativa dovrà essere improntata a criteri di gradualità, in modo da consentire la somministrazione delle prestazioni immediatamente erogabili e, in parallelo, avviare la costruzione di una rete con gli altri soggetti che a diverso titolo hanno - e avranno - competenze in materia di reinserimento lavorativo.

Sarà, inoltre, necessario attivare iniziative volte ad un’ampia diffusione delle attività di reinserimento.

A tal fine, nella Relazione Programmatica 2016-2018, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL ha previsto i seguenti obiettivi:

- per le attività di reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici, pianificare le attività sulla base dello stanziamento, in rapporto al gettito 2014 pari a: 5 per mille nel 2016, 5,5 per mille nel 2017, 6 per mille nel 2018;

- realizzare, entro il 2016, le modifiche del Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione assicurandone il regolare aggiornamento;

- progettare i criteri e le modalità per l’erogazione dei servizi di reinserimento al fine di pervenire nell’esercizio 2017 alla fase di regime.

4. Indirizzi
- In fase di prima attuazione, le risorse finalizzate alle attività di reinserimento lavorativo dovranno essere prioritariamente dedicate alla risoluzione delle situazioni che consentono interventi in grado di garantire la continuità lavorativa, prendendo tempestivamente in carico i nuovi infortunati.

- I progetti individualizzati di reinserimento, sempre in fase di prima attuazione, dovranno riguardare il superamento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, gli interventi di adeguamento e di adattamento della postazione di lavoro, la riqualificazione professionale necessaria a consentire il cambio di mansione - ove possibile - ed in seguito l’eventuale ricollocazione in azienda diversa da quella di provenienza.

- Dovrà, inoltre, essere garantita la continuità dei progetti sperimentali finalizzati al reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro.

- La complessità delle azioni da porre in essere richiede che la valutazione e la elaborazione dei singoli progetti, effettuata secondo una metodologia di lavoro multidisciplinare che consenta, ove utile, anche l’adozione di interventi di orientamento, di valutazione delle competenze, di tutoraggio alla ripresa dell’attività lavorativa e di riabilitazione del gesto lavorativo, sia affidata alle equipe multidisciplinari, di volta in volta integrate con le altre professionalità necessarie, garantendo la massima tempestività nella predisposizioni dei progetti.

- Le modalità organizzative e operative per la elaborazione dei progetti di reinserimento individualizzato dovranno garantire la piena efficienza delle equipe multidisciplinari e il tempestivo coinvolgimento del datore di lavoro, senza la cui volontaria adesione e collaborazione il progetto di reinserimento risulterebbe inattuabile.

- A fronte delle nuove funzioni attribuite all’Istituto sarà necessario progettare e attuare una campagna informativa rivolta ai lavoratori, ai datori di lavoro, alle rispettive organizzazioni di rappresentanza ed alle associazioni rappresentative degli infortunati ed invalidi del lavoro.

- In parallelo alle attività illustrate dovrà essere avviato il progetto di partecipazione alla rete con i soggetti che, a diverso titolo, hanno - e avranno - competenze in materia di reinserimento lavorativo.

- Nel dinamico quadro istituzionale in materia, occorrerà prevedere l’analisi delle competenze assegnate ai diversi enti su questo tema al fine di individuare puntualmente i compiti e gli ambiti di intervento dell’INAIL.

- I progetti di reinserimento individualizzato dovranno essere costantemente monitorati in termini qualitativi e quantitativi al fine di poterne valutare l’efficacia e l’efficienza.

- Per il finanziamento dei progetti di reinserimento lavorativo, di cui al citato comma 166 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dovranno essere individuati criteri di semplificazione delle procedure.

- Nell’adozione dei progetti di reinserimento lavorativo, si dovrà tenere conto anche delle esperienze positive finora maturate.

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