Le
nuove norme sono in vigore dal 25 giugno ed apportano importanti novità in
materia di contratti a progetto, Part-Time, orario di lavoro, contratti a
chiamata, contratti a termine, somministrazione, apprendistato e lavoro accessorio
Decreto
Legislativo n.81 del 15 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 24
giugno 2015, n. 144 - Suppl. Ordinario n. 34)
Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183
Capo I - Disposizioni
in materia di rapporto di lavoro
Art.1 - Forma
contrattuale comune
1.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma
comune di rapporto di lavoro.
Art.2 - Collaborazioni
organizzate dal committente
1.
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità
di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a)
alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,
in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo
settore;
b)
alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c)
alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a
collegi e commissioni;
d)
alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati
dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3.
Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei
requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o
da un avvocato o da un consulente del lavoro.
4.
Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di
cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1°
gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.
Art.3 - Disciplina
delle mansioni
1.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili
allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte. In caso di
modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello
di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il
mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento
dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la
nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori
ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere
previste dai contratti collettivi.
Nelle
ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è
comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari
modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle
sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di
certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione
dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o
da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene
definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia
avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il
periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi
continuativi.
Il
lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo
che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto
disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.».
2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n.
190, è abrogato.
Capo II - Lavoro
a orario ridotto e flessibile
Sezione I - Lavoro
a tempo parziale
Art.4 - Definizione
1.
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può
avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
Art.5 - Forma e
contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini
della prova.
2.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui
al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro
articolati su fasce orarie prestabilite.
Art.6 - Lavoro
supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro
ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di
prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario
concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione
alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non
disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al
lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non
superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale
ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare
ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di
formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti.
3.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.
4.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua
durata.
5.
Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso
di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai
contratti collettivi.
6.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le
clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti
avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole
elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le
quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può
modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la
durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite
del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche
dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad
una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi
indiretti e differiti.
7.
Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a
5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla
clausola elastica.
8.
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Art.7 - Trattamento
del lavoratore a tempo parziale
1.
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole
rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti
collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di
preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione
all'articolazione dell'orario di lavoro.
Art.8 - Trasformazione
del rapporto
1.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato
motivo di licenziamento.
2.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3.
I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie
oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di
lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
pieno.
4.
In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o
della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice
assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente
di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta
la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
6.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale
ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per
l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria
legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale
od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non
superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto
a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a
tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a
tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Art.9 - Criteri
di computo dei lavoratori a tempo parziale
1.
Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario
svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le
frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale
corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Art.10 - Sanzioni
1.
In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto
di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo
antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione
ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni
effettivamente rese.
2.
Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione
lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione
riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di
lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi
i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni
effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3.
Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il
rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o
dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Art.11 - Disciplina
previdenziale
1.
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno.
2.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per
l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata.
Qualora
non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti
direttamente dall'INPS.
3.
La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva
per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione
tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente
comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario
effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
Art.12 - Lavoro
a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente
disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e
10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia.
Sezione II - Lavoro
intermittente
Art.13 - Definizione
e casi di ricorso al lavoro intermittente
1.
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato,
mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche
con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di
contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano
svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3.
In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente
non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni
solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4.
Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore
intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che
abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle
chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 16.
5.
Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Art.14 - Divieti
1.
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b)
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o
una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente;
c)
ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Art.15 - Forma e
comunicazioni
1.
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a)
durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto a norma dell'articolo 13;
b)
luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e
del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore
a un giorno lavorativo;
c)
trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d)
forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della
prestazione;
e)
tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f)
misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2.
Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di
lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali
o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto
di lavoro intermittente.
3.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è
tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro
competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate
modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché
ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si
applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a
ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
Art.16 - Indennità
di disponibilità
1.
La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo
fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
2.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o
di contratto collettivo.
3.
L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per
il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4.
In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale
non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Ove non provveda
all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del
contratto individuale.
5.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di
licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di
disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
6.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore
intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha
percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito
dell'indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.
Art.17 - Principio
di non discriminazione
1.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a
parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e
dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Art.18 - Computo
del lavoratore intermittente
1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre.
Capo III - Lavoro
a tempo determinato
Art.19 - Apposizione
del termine e durata massima
1.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non
superiore a trentasei mesi.
2.
Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione
delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei
rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non
può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene
altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei
mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di tale superamento.
3.
Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato
fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere
stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di
superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi
dall'inizio della prestazione.
5.
Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria,
circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalità definite dai contratti collettivi.
Art.20 - Divieti
1.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b)
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della
legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che
il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori
assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi;
c)
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o
una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a
tempo determinato;
d)
da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi
in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
2.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma
in contratto a tempo indeterminato.
Art.21 - Proroghe
e rinnovi
1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore
a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di
trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle
proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2.
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi,
il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le
disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo
periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3.
I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up
innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società,
ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo
25 per le società già costituite.
Art.22 - Continuazione
del rapporto oltre la scadenza del termine
1.
Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di
lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno
successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno
negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
Art.23 - Numero
complessivo di contratti a tempo determinato
1.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti
lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso
dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2.
Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni
quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato
conclusi:
a)
nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti
collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e
comparti merceologici;
b)
da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società
ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo
25 per le società già costituite;
c)
per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
d)
per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e)
per sostituzione di lavoratori assenti;
f)
con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3.
Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti
privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento,
di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di
coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da
trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I
contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva
lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4.
In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando
esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo
indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di
importo pari:
a)
al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese
superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b)
al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese
superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei
lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5.
I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da
rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Art.24 - Diritti
di precedenza
1.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che,
nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2.
Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito
nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di
lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime
lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1,
il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo
determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali.
4.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto
di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di
lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi
di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione
del rapporto.
Art.25 - Principio
di non discriminazione
1.
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo
in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in
forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva,
ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2.
Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro
è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se
l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione
amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.
Art.26 - Formazione
1.
I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad
agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di
formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera
e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art.27 - Criteri
di computo
1.
Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi
due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art.28 - Decadenza
e tutele
1.
L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità
previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì
applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2.
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a
tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento
del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso
tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato
la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3.
In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito
di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2
è ridotto alla metà.
Art.29 - Esclusioni
e discipline specifiche
1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già
disciplinati da specifiche normative:
a)
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti
instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b)
i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a
tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c)
i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
2.
Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:
a)
i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono
avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di
recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un
triennio;
b)
i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati
dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del
rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c)
i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per
il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente,
del Servizio sanitario nazionale;
d)
i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
3.
Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
4.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Capo IV - Somministrazione
di lavoro
Art.30 - Definizione
1.
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione
autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,
per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse
e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Art.31 - Somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato e determinato
1.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore,
il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula
del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti
dal somministratore a tempo indeterminato.
2.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti
quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore.
E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di
trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di
lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3.
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti
presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4.
Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art.32 - Divieti
1.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a)
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b)
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che
il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori
assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c)
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o
una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione di lavoro;
d)
da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Art.33 - Forma
del contratto di somministrazione
1.
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:
a)
gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b)
il numero dei lavoratori da somministrare;
c)
l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e
le misure di prevenzione adottate;
d)
la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e)
le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei
medesimi;
f)
il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei
lavoratori.
2.
Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo
di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo
applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei
lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei
lavoratori.
3.
Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata
prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore
da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
Art.34 - Disciplina
dei rapporti di lavoro
1.
In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata
l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa
di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di
disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
2.
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per
quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19,
commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3.
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai
fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata
non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4.
Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non
trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
Art.35 - Tutela
del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1.
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del
somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni
economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore.
2.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi
previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3.
I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa
unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
4.
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per
la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori
somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge
e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
5.
Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o
inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore
medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore
risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno
derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
6.
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n.
300 del 1970.
7.
L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8.
E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione,
fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art.36 - Diritti
sindacali e garanzie collettive
1.
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
2.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per
tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale,
nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
3.
Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale
unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art.37 - Norme
previdenziali
1.
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88, è inquadrato nel settore terziario. L'indennità di disponibilità è
assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in
deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
2.
Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di
cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3.
Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al
tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività
svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni
svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio
ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente
prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la
stessa non sia già assicurata.
4.
Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori.
Art.38 - Somministrazione
irregolare
1.
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo
e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
2.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a),
b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti
dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3.
Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono
a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o
nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal
soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
4.
La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
Art.39 - Decadenza
e tutele
1.
Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le
disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui
al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha
cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2.
Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo
un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per
intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il
lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e
la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto
di lavoro.
Art.40 - Sanzioni
1.
La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1,
nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo
somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo
utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Capo V - Apprendistato
Art.41 - Definizione
1.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e alla occupazione dei giovani.
2.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a)
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b)
apprendistato professionalizzante;
c)
apprendistato di alta formazione e ricerca.
3.
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un
sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e
formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Art.42 - Disciplina
generale
1.
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo
individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato
di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto
dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano
formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
2.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3.
Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione
formativa.
4.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal
contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso
decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a
trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna
delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
5.
Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di
apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti principi:
a)
divieto di retribuzione a cottimo;
b)
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a
quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e
proporzionata all'anzianità di servizio;
c)
presenza di un tutore o referente aziendale;
d)
possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per
il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano;
e)
possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f)
registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale
ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
n. 276 del 2003;
g)
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata
superiore a trenta giorni;
h)
possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al
fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6.
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza
sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a)
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b)
assicurazione contro le malattie;
c)
assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d)
maternità;
e)
assegno familiare;
f)
assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a
quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui
alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma
773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale
non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183.
7.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere,
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso
esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di
somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8.
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro,
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente
comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta
dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o
licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con
contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Art.43 - Apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1.
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale
svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli
di cui all'articolo 46.
2.
Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori
di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento
dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica
o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni
o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato
di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano.
In
assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo
41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno
il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno
concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione
di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai
fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o
del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo
di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il
contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso
in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
5.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non
superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo
anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre
che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti
scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2
dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono
fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo
svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due
anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si
conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6.
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un
protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che
stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma
1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso
scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da
effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Nell'apprendistato
che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale
regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione
formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il
terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento
del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto
stabilito dalla legislazione vigente.
7.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro
è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del
datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per
cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni
dei contratti collettivi.
8.
Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito
un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività
stagionali.
9.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai
sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale
ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva
dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla
contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.
Art.44 - Apprendistato
professionalizzante
1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa
tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui
conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del
contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il
settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai
contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
2.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di
erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze
tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del
periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del
datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze
dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque
giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e
delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di
categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere.
5.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato.
Art.45 - Apprendistato
di alta formazione e di ricerca
1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i
diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle
professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma
di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1
sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è
iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche
temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema
definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero
di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui
all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le
modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di
cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta
nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di
istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale.
3.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro
è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del
datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per
cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni
dei contratti collettivi.
4.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di
ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le
università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o
di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle
attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico.
5.
In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni
con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni
formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art.46 - Standard
professionali e formativi e certificazione delle competenze
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo n. 226 del 2005.
2.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto
legislativo n. 13 del 2013, è di competenza:
a)
del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per
quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della
qualificazione professionale ai fini contrattuali;
b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente,
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e
ricerca.
3.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali
acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi
e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in
coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni,
province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della
università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4.
Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione
formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.
Art.47 - Disposizioni
finali
1.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore
di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il
datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata
e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi
sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento
nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta
un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
per adempiere.
2.
Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché
per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In
caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a
1500 euro.
Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 124 del 2004.
L'autorità
competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è la direzione territoriale del lavoro.
3.
Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
4.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile
assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di
disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime
contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del
1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5.
Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al
presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le
regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui
all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni
contrattuali vigenti.
6.
La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del
contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli
articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti
sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997.
7.
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono
mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del
comma 4 del presente articolo.
8.
I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono
fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede
legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la
sede legale.
9.
Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale
e delle relative norme di attuazione.
10.
Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di
lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione
e ricerca.
Capo VI - Lavoro
accessorio
Art.48 - Definizione
e campo di applicazione
1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo
di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo
committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai
sensi del presente comma.
2.
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000
euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a)
alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b)
alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4.
Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente
pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto,
dal patto di stabilità interno.
5.
I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49
sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6.
E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito
dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche
ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Art.49 - Disciplina
del lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o
professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o
più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni
di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle
retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori
o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite
autorizzate.
2.
In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le
prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è
fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3.
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni
occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della
prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente,
attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati
anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo
della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta
giorni successivi.
4.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal
concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni
da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è
esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5.
Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì
il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento
del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
6.
In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di
specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di
detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i
quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di
progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e
importi dei buoni orari.
7.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui
agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
8.
Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo
dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art.50 - Coordinamento
informativo a fini previdenziali
1.
Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate
contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio
disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui
all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Capo VII - Disposizioni
finali
Art.51 - Norme
di rinvio ai contratti collettivi
1.
Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti
collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria.
Art.52 - Superamento
del contratto a progetto
1.
Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n.
276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la
regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.
Art.53 - Superamento
dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
1.
All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia
una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno
in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b)
il comma terzo è abrogato.
2.
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica
consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi
fino alla loro cessazione.
Art.54 - Stabilizzazione
dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone
titolari di partita IVA
1.
Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio
2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti
titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro
autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a)
i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte
le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro,
atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma,
del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b)
nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di
lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero
per giustificato motivo soggettivo.
2.
L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e
fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi
gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla assunzione.
Art.55 - Abrogazioni
e norme transitorie
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a)
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
b)
il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma
2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c)
l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
d)
gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonché da 70 a 73 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
e)
l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f)
l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del
termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180
giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
g)
il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto
dall'articolo 47, comma 5;
h)
l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
i)
l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
l)
l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi
sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già
attivati;
m)
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso
introdotta.
2.
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è abrogato dal 1° gennaio
2017.
3.
Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente
decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.
Art.56 - Copertura
finanziaria e clausola di salvaguardia
1.
Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e
da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici
contributivi di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2015, 58 milioni di euro per
l'anno 2016, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro per l'anno
2018 e in 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
a)
quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015, 52 milioni di euro per l'anno
2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28 milioni di euro per l'anno 2018
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b)
quanto a 6 milioni per l'anno 2016, 20 milioni per l'anno 2017, 16 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante le maggiori
entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
c)
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di euro per l'anno
2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in
misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per
l'anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di
finanza pubblica.
2.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del
2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
del presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di
verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto
alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali
maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai
fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di
cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo
complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino
all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente
comma. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono
conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.57 - Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nessun commento:
Posta un commento