In
particolare, l’Esecutivo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha
approvato in via definitiva:
-
il
decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura,
vita e di lavoro;
-
il
decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la
revisione della normativa in tema di mansioni.
Nella
stessa seduta, il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame
preliminare:
-
il
decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale;
-
il decreto legislativo recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro;
-
il decreto legislativo recante diposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive;
-
il decreto legislativo recante diposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità.
IL DECRETO SULLA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Il
provvedimento apporta numerose modifiche al testo unico a tutela della
maternità, introducendo misure volte a
sostenere le cure parentali, con particolare riguardo alle madri lavoratrici.
Il
decreto estende l’arco temporale di
fruibilità del congedo parentale fino ai 12 anni del bambino. Il periodo di
congedo parzialmente retribuito (30%) viene elevato dai 3 ai 6 anni di età; per
le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.
Il
congedo di paternità viene esteso a tutte le categorie di lavoratori e, dunque,
non spetterà solo ai dipendenti, e sarà utilizzabile nei casi in cui la madre
sia impossibilitata a fruire dei permessi ad essa spettanti per motivi naturali
o contingenti.
In
materia previdenziale, il decreto prevede l’estensione dell’istituto della
automaticità delle prestazioni anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti
alla gestione separata dell’Inps, purché non iscritti ad altre forme obbligatorie,
i quali, pertanto, percepiranno l’indennità di maternità anche in caso di
mancato versamento dei relativi contributi.
Il
decreto, infine, configura dei benefici per i datori di lavoro che utilizzino
il telelavoro per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro
dipendenti ed introduce uno speciale congedo in favore delle donne vittime di
violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente
certificati.
IL DECRETO PER
IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Con
questo provvedimento l’Esecutivo intende razionalizzare la platea delle
fattispecie contrattuali, nel tentativo di eliminare, o quantomeno ridurre, gli
strumenti che generano fenomeni di precariato.
Contratti di
collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) – A partire dall’entrata in vigore
del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a
progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza) e associazioni in partecipazione con apporto di
lavoro dell’associato persona fisica.
In
ogni caso, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si
concretino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal
datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano
salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento
economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Il
decreto introduce, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di
stabilizzazione dei collaboratori e dei
lavoratori autonomi presenti in azienda (c.d. sanatoria).
Mansioni – Il lavoratore
potrà essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento,
purché rientranti nella medesima categoria e, dunque, non più soltanto a mansioni
equivalenti.
In
presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli
altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le
mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo
trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica
modalità di svolgimento del lavoro).
Viene
altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra
datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del
livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione
dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del
miglioramento delle condizioni di vita.
Contratto di
somministrazione -
Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si
prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e
fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale
dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
Lavoro
accessorio (voucher) – Elevata fino a 7.000 euro la soglia economica per il
lavoratore.
Il
decreto introduce un meccanismo di tracciabilità
del voucher al fine di evitarne un utilizzo improprio. Il committente, infatti, potrà acquistare i
buoni lavoro solamente in via telematica, e dovrà comunicare preventivamente
quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore ed il
luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
Apprendistato – Con l’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore potrà avvenire anche attraverso l'apprendimento
presso l'impresa.
Part-time – In assenza di
previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro potrà chiedere al
lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 25
per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.
Le
parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo
spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole
che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time
verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione
onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è
variata la collocazione o prestate in aumento.
In
caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla
fruizione del congedo parentale i lavoratori assunti con contratto a tempo
pieno avranno la possibilità di richiedere la trasformazione in part-time.
RAZIONALIZZAZIONE
E SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA
Il decreto legislativo prevede l’istituzione
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, preposto al coordinamento, sulla base di
direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
Inps,
Inail ed Agenzia delle Entrate dovranno supportare l’attività svolta
dall’Ispettorato consentendo l’accesso a specifici archivi informatici, dati e
informazioni, sia in forma analitica che aggregata.
RIORDINO DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO
Disposizioni
comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS) - I principali
interventi riguardano:
-
l’estensione
dei trattamenti di integrazione salariale agli assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi
contributivi;
-
per
ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non potranno superare la durata massima complessiva di
24 mesi in un quinquennio mobile.
-
i
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una
sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro sono convocati
dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.
L’introduzione
di un meccanismo di “bonus-malus” sulle aliquote pagate dalle imprese - Per tutte le
imprese che utilizzano la cassa integrazione viene introdotto uno sconto del
10% circa sul contributo ordinario. Oneri più pesanti, invece, per le imprese
che utilizzano troppo spesso alla Cig. Il decreto, infatti introduce un
contributo soggettivo modulato in base al periodo di fruizione dell’indennità.
Disposizioni in
materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) - Introduzione del
divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il
limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel
semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; il
trattamento verrà concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza
previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione
guadagni.
Disposizioni in
materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS) - L’intervento
straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle
seguenti tre causali:
-
riorganizzazione
aziendale;
-
crisi
aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di
cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
-
contratto
di solidarietà.
Per
le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere
autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore
lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma
autorizzato.
Il
decreto dispone, inoltre, le seguenti durate massime di fruizione:
-
per
la causale di riorganizzazione aziendale: 24 mesi per ciascuna unità
produttiva, senza alcuna possibilità di proroga;
-
per
la causale di crisi aziendale: 12 mesi;
-
per
la causale di contratto di solidarietà: 24 mesi, estendibili a 36 mesi.
Disposizioni in
materia di fondi di solidarietà bilaterali – Obbligo di istituire i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori
che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente
più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione alle imprese
che occupano mediamente più di 15 dipendenti).
Dal
1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera
per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione
delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito
fondi di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di
Integrazione Salariale, nel cui ambito di applicazione rientreranno i datori di
lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Il
Fondo di Integrazione Salariale garantirà l’erogazione dell’assegno di
solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un
periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di
lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione
dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Per
i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione
Salariale garantirà l’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario,
per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle
causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle
intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione
e crisi aziendale).
RIORDINO DEI
SERVIZI PER IL LAVORO
Il
decreto istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro,
coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro,
dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti
autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da
Italia Lavoro e ISFOL.
L’ANPAL
istituirà un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in
materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche
del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. Ciò al fine di
valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le
capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per
semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le
comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
(comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in
via telematica.
I
Centri per l’impiego saranno chiamati a svolgere, nei confronti dei disoccupati,
disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di
orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.
I
lavoratori che versano in uno stato di disoccupazione, anche parziale, nonché
quelli a rischio di disoccupazione verranno
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di
occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un
Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà riportare la disponibilità del richiedente a
partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di
politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.
I
beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto
una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio
personalizzato.
La
sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai
fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).
I
beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato
motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento
o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla
decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.
Previsto,
inoltre, un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la
cui disoccupazione ecceda i sei mesi. La somma, graduata in funzione del
profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso
i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche
attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.
I
lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere
chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel
territorio del Comune di residenza.
A
questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale,
erogato dall’INPS.
ALTRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITA’
Le
disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei tre gruppi
seguenti:
-
semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
-
rapporti
di lavoro;
-
pari
opportunità.
1) Semplificazioni
procedure e adempimenti
a)
Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con
disabilità.
Le
linee caratterizzanti l’intervento riguardano:
-
la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con
disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e
l’assunzione diretta.
-
l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le
assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo
al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce
contributive mensili.
b)
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del
rapporto di lavoro.
I
principali interventi riguardano:
-
la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in
modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-
la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro,
collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche
attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro
subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano
effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
-
l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del
collocamento della gente di mare.
c)
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Le
principali modifiche riguardano:
-
la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in
collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento
Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione
dei livelli di rischio;
-
lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle
imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
-
il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per
il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito
servizio sul portale dell’INAIL;
-
la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia
professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il
datore di lavoro;
-
la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative
alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a
carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
-
l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni;
d)
Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I
principali interventi riguardano:
-
la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione
degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di
lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente
la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è
subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un
determinato periodo di tempo;
-
la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,
favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,
valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
-
si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul
libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
-
si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
-
si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
2) Disposizioni
in materia di rapporto di lavoro
I
principali interventi riguardano:
-
la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore;
-
la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai colleghi che
svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati,
con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al
fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute,
hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
-
l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato,
di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di
malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
-
l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.
3) Disposizioni
in materia di pari opportunità
I
principali interventi riguardano:
-
la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di
parità provinciali in vista della soppressione delle province;
-
la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di
parità;
-
la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle
consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute
alla precedente formulazione;
-
l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova
applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n.
145/2002;
-
la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle
attività delle consigliere;
-
l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per
rafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio
di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete
delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento