Art.
6, comma 1, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Pensioni interessate
all’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
Chiarimenti
Come
noto l’art. 6 del D.M. n. 193/08, recante il Regolamento per il finanziamento
degli Istituti di Patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30
marzo 2001, n. 152, prevede che gli interventi patrocinati diventano efficaci
ai fini del finanziamento solo al momento di emissione del relativo
provvedimento definitivo.
L’art.
11, comma 2, del sopra citato provvedimento, prevede che l’Inps debba inviare,
annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni territoriali del lavoro ed
alle sedi degli Istituti di patronato, gli elenchi nominativi e le tabelle
contenenti le risultanze statistiche degli interventi patrocinati ed il
successivo art. 13, comma 1, lett. b) che detti Istituti producano al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali le tabelle statistiche, con i dati
relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta, con espressa
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine all'esattezza
e veridicità dei dati comunicati.
Tenuto
conto della necessità di ottemperare all’obbligo di rendicontazione nei confronti
del Ministero del lavoro e a seguito di alcune segnalazioni pervenute dagli
Istituti di patronato in merito alle pensioni indicate in oggetto, si ritiene
necessario fornire i seguenti chiarimenti.
Le
pensioni indicate in oggetto sono chiuse come "accolte" in procedura
Webdom e sono pertanto individuate come "definitive" su Domus.
Tuttavia
nel TE08 viene riportata l’indicazione che la riliquidazione della pensione per
trasformazione da provvisoria a definitiva è da considerarsi ancora provvisoria
in quanto dette pensioni sono interessate all’attuazione dell’art. 1, comma 707
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Considerato
che la procedura per la predisposizione della rendicontazione degli interventi
definiti positivamente preleva l’informazione da Domus, è evidente che, sebbene
dette pensioni nel TE08 siano ancora definite provvisorie, sono comunque
inserite dall’Inps negli elenchi delle pratiche soggette a finanziamento.
Il
disallineamento tra le due informazioni (TE08 e Domus) oltre a non consentire
agli Istituti di patronato una corretta rendicontazione degli interventi
finanziabili, può dare origine ad alcune criticità in sede di controlli dei
Servizi ispettivi del lavoro, considerato che detti Istituti non sarebbero in
possesso del provvedimento definitivo di pensione come previsto dalla circolare
n. 21 dell’11 giugno 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, al fine di assicurare comportamenti uniformi da parte
degli Istituti di patronato, degli Enti previdenziali, nonché dei Servizi
ispezioni del lavoro in sede di vigilanza, ha precisato che, in applicazione
dell’art. 6 del D.M. n. 193/08, gli interventi patrocinati diventano efficaci
ai fini del finanziamento solo al momento di emissione del relativo provvedimento
definitivo.
Stante
la particolarità di dette pratiche e al fine di risolvere la contraddittorietà
delle due informazioni (TE08 e Domus), si fa presente che dette pensioni, in
sede di visita ispettiva, dovranno essere considerate definitive e pertanto
utili ai fini del finanziamento.
Si
invitano le strutture in indirizzo a dare ampia diffusione al presente
messaggio.
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