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lunedì 22 giugno 2015

Inps: Pensioni interessate all’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Chiarimenti

INPS – Messaggio n.4223 del 19 giugno 2015

Art. 6, comma 1, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Pensioni interessate all’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Chiarimenti

Come noto l’art. 6 del D.M. n. 193/08, recante il Regolamento per il finanziamento degli Istituti di Patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, prevede che gli interventi patrocinati diventano efficaci ai fini del finanziamento solo al momento di emissione del relativo provvedimento definitivo.

L’art. 11, comma 2, del sopra citato provvedimento, prevede che l’Inps debba inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni territoriali del lavoro ed alle sedi degli Istituti di patronato, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche degli interventi patrocinati ed il successivo art. 13, comma 1, lett. b) che detti Istituti producano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.

Tenuto conto della necessità di ottemperare all’obbligo di rendicontazione nei confronti del Ministero del lavoro e a seguito di alcune segnalazioni pervenute dagli Istituti di patronato in merito alle pensioni indicate in oggetto, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Le pensioni indicate in oggetto sono chiuse come "accolte" in procedura Webdom e sono pertanto individuate come "definitive" su Domus.

Tuttavia nel TE08 viene riportata l’indicazione che la riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva è da considerarsi ancora provvisoria in quanto dette pensioni sono interessate all’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Considerato che la procedura per la predisposizione della rendicontazione degli interventi definiti positivamente preleva l’informazione da Domus, è evidente che, sebbene dette pensioni nel TE08 siano ancora definite provvisorie, sono comunque inserite dall’Inps negli elenchi delle pratiche soggette a finanziamento.

Il disallineamento tra le due informazioni (TE08 e Domus) oltre a non consentire agli Istituti di patronato una corretta rendicontazione degli interventi finanziabili, può dare origine ad alcune criticità in sede di controlli dei Servizi ispettivi del lavoro, considerato che detti Istituti non sarebbero in possesso del provvedimento definitivo di pensione come previsto dalla circolare n. 21 dell’11 giugno 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di assicurare comportamenti uniformi da parte degli Istituti di patronato, degli Enti previdenziali, nonché dei Servizi ispezioni del lavoro in sede di vigilanza, ha precisato che, in applicazione dell’art. 6 del D.M. n. 193/08, gli interventi patrocinati diventano efficaci ai fini del finanziamento solo al momento di emissione del relativo provvedimento definitivo.

Stante la particolarità di dette pratiche e al fine di risolvere la contraddittorietà delle due informazioni (TE08 e Domus), si fa presente che dette pensioni, in sede di visita ispettiva, dovranno essere considerate definitive e pertanto utili ai fini del finanziamento.

Si invitano le strutture in indirizzo a dare ampia diffusione al presente messaggio.

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