Il
1° agosto saranno corrisposte le somme arretrate spettanti per effetto della
mancata rivalutazione dei trattamenti pensionistici d’importo superiore a tre
volte il minimo Inps, per gli anni 2012 e 2013, in applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale 70 del 2015.
La
perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei
fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei fondi integrativi ed
aggiuntivi.
La
misura della rivalutazione automatica è riconosciuta in base all’importo
complessivo dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto.
La
ricostituzione avviene d’ufficio. Per i rimborsi agli eredi, invece, è
necessaria la domanda.
Nella
circolare 125 del 25 giugno in allegato anche un esempio di rivalutazione.
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