OGGETTO: Criteri interpretativi ed applicativi
della normativa concernente gli obblighi di astensione in caso di conflitto di
interessi.
SOMMARIO: Criteri interpretativi ed applicativi.
Con
la circolare n. 27/2014 ed il Codice di comportamento dell’Istituto sono stati
– tra l’altro - disciplinati gli adempimenti
attuativi dell’obbligo di astensione che grava sui dipendenti ogniqualvolta,
nello svolgimento dell’attività di servizio, si configuri un conflitto di
interessi, anche potenziale, e “in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza”.
Come
noto, l’obbligo di astensione è previsto dalle fonti normative in termini di
assoluta genericità ed ampiezza: infatti, se l’art. 6 bis della legge n. 241/90
si riferisce specificamente ai responsabili di procedimento ed ai titolari degli uffici competenti allo
svolgimento di atti endoprocedimentali, gli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di
comportamento generale di cui al D.P.R.
n. 62/2013 contemplano il medesimo obbligo per tutti i dipendenti, e con
riferimento ad interessi di qualsiasi natura, diretti o mediati.
La
sussistenza, in capo al dipendente, di un interesse di carattere privato,
inteso nei suddetti termini, poiché potenzialmente lesiva dell’imparzialità
dell’attività di servizio, deve essere obbligatoriamente rappresentata alla
competente dirigenza, chiamata ad adottare iniziative utili ad evitare non solo
rischi di episodi corruttivi, ma anche possibili compromissioni del buon
andamento dell’azione istituzionale e dell’immagine dell’ Ente.
Ove
la situazione rappresentata non venga ritenuta idonea a ledere l’imparzialità
dell’attività di servizio, il competente dirigente conferma l’interessato
nell’espletamento delle funzioni di sua competenza, avendo cura di monitorare,
anche attraverso controlli a campione, la corretta esecuzione del suo operato.
I
conflitti di interessi, infatti – in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 e dal Piano
Nazionale Anticorruzione - non possono
essere risolti attraverso prefissati criteri di incompatibilità assoluta tra
situazioni soggettive e prestazioni professionali, ma devono essere gestiti
motivatamente dalla dirigenza nel prioritario interesse dell’Istituto, nel
rispetto della professionalità e della valorizzazione delle risorse umane e nella consapevolezza che ciascun individuo
si colloca, inevitabilmente, nell’ambito di una sfera di rapporti familiari,
affettivi e sociali.
Ferma
restando la possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interessi nell’ambito di qualsiasi adempimento di
servizio, si rileva, con particolare riferimento allo svolgimento di attività
istituzionali, che l’ampiezza e la varietà dei servizi prestati dall’Istituto a
cittadini e imprese coinvolgono numerosissimi interessi privati, primi tra
tutti quelli in capo ai destinatari dei servizi medesimi ed ai soggetti e strutture
di intermediazione.
Pertanto,
situazioni di potenziale conflitto di interessi sono, sicuramente, ipotizzabili
in capo a coloro che, impegnati in
attività istituzionali, intrattengono relazioni extra – ufficio ( dirette o
mediate) con i suddetti portatori di interesse.
Sulla
base di detto presupposto, si delineano di seguito alcune circostanze causative
di potenziale conflitto, con riferimento alle quali vengono contestualmente
prescritti specifici obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti interessati
e forniti criteri guida gestionali, di carattere generale:
1.
lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il
secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) presso enti di Patronato, determina un
potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti – titolari o meno di
posizione organizzativa - che operano
nelle aree preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali –
pensionistiche e temporanee - ed
assistenziali;
2.
lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il
secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) di/presso consulenti
del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri
abilitati alla consulenza del lavoro, determina un potenziale conflitto di
interessi per tutti i dipendenti– titolari o meno di posizione organizzativa
- che operano nelle aree delle entrate
contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva.
Il
dipendente interessato dalle ipotesi di conflitto di cui ai punti 1. e 2. è
tenuto a darne immediata comunicazione al dirigente dell’ufficio di
appartenenza, e ad astenersi
dall’intrattenere rapporti di lavoro diretti con il soggetto esterno a
lui noto. Si precisa che, in ragione di quanto disposto dal citato art. 7 del
Codice generale, sono assimilabili ai soggetti esterni sopra menzionati le
persone con le quali il dipendente abbia rapporti di frequentazione abituale,
nonché i soggetti con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero i soggetti di
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente.
Qualora
il competente dirigente ritenga che il potenziale conflitto di interessi impedisca il sereno e regolare esercizio delle
funzioni di servizio, il dipendente dovrà essere collocato, con provvedimento
motivato, in area operativa o
territoriale diversa da quella interagente con l’azione del soggetto esterno. I
dirigenti sono, comunque, chiamati ad un controllo costante della regolarità
dell’operato del dipendente e del rispetto
del dovere di astensione sopra esplicitato.
3.
l’esercizio di un mandato politico - amministrativo da parte di un
dipendente non collocato in aspettativa, o dei relativi coniuge, conviventi, parenti,
affini entro il secondo grado,
determina, altresì, situazioni di conflitto di interessi. Anche il
dipendente interessato dalle ipotesi di conflitto di cui al presente punto è
tenuto a darne immediata comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza,
e ad astenersi dalla trattazione di
questioni/pratiche in cui siano coinvolti interessi di elettori o di soggetti
che collaborano per lo svolgimento del mandato. Ove lo stesso dipendente sia
titolare del mandato, si ravvisa l’opportunità che lo stesso venga collocato in
aree operative diverse da quelle di gestione dei flussi contributivi e di
produzione diretta.
I
Direttori regionali rammenteranno periodicamente al personale gli obblighi in
questione, invitando a produrre, ove del caso, le comunicazioni suddette.
Sempre
a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si evidenzia che l’obbligo
di astensione riguarda, altresì:
- medici ed avvocati dell’Istituto, nel
caso in cui gli stessi intrattengano relazioni extra -ufficio, dirette o
mediate, rispettivamente con l’utenza sottoposta ad accertamenti sanitari e con
la controparte dell’Istituto in giudizio;
- il personale operante nei settori
preposti alla erogazione di prestazioni creditizie e sociali, eventualmente
coinvolto in relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con i richiedenti le
prestazioni;
- il personale operante nei settori di
gestione delle risorse umane dell’Istituto, compresi quelli preposti alla
erogazione di benefici economici, qualora legato da vincoli extra -ufficio,
diretti o mediati, ai colleghi destinatari dell’attività di servizio;
- il personale addetto alle procedure di
acquisizione di beni, forniture e servizi, nel caso in cui intrattenga
relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con gli operatori economici
interessati alle procedure medesime. In capo agli stessi sussistono, altresì,
gli ulteriori obblighi di astensione specificamente previsti dagli artt. 14 del
Codice di comportamento generale e 18
del Codice di comportamento dell’Istituto;
- il personale che si trova a dover
trattare pratiche relative ad una associazione od organizzazione alla quale lo
stesso aderisce, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo
svolgimento dell’attività dell’ufficio. Si rammenta, al riguardo, l’obbligo di
effettuare la preventiva comunicazione relativa all’adesione (esclusa
l’adesione a partiti politici e sindacati), prevista dall’art. 7 del Codice di
comportamento dell’Istituto;
- il personale che si trovi in situazioni
di conflitto di interessi connessi alla “comunicazione degli interessi
finanziari” eventualmente resa ai sensi dell’art. 8 del Codice di comportamento
dell’Istituto;
- i dirigenti, medici e professionisti
che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, connesse alle
comunicazioni previste dall’art. 17, comma 1, 2, 3 del Codice di comportamento
dell’Istituto, eventualmente rese.
Si
precisa che l’obbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad
attività di gestione di pratiche/questioni/posizioni. E’ consentito, pertanto,
fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purchè
detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle attività gestionali.
Si
richiama tutto il personale al puntuale rispetto della normativa de qua, la cui
violazione, come noto, è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.
Si
rammenta, altresì, l’obbligo fissato dall’art.9 del Codice di comportamento
dell’Istituto in capo ai Direttori centrali e regionali, di far pervenire al
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 10 gennaio, le
comunicazioni relative ai casi di conflitto di interessi registrati nell’anno
precedente. In sede di prima applicazione della norma, si invitano i predetti
Direttori a trasmettere le comunicazioni relative ai casi rilevati nel 2014 -
ed alle modalità di gestione adottate -
entro e non oltre il termine del 30 luglio 2015, anche in senso negativo.
Il
contenuto della presente circolare deve essere portato a conoscenza di tutto il
personale con le consuete modalità, e comunicato agli assenti dal servizio per
periodi di lunga durata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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