Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 22 giugno 2015

Inps: Iscritti al fondo ex IPOST - Decorso del termine prescrizionale a seguito di sentenza e corretta implementazione dei dati retributivi delle rettifiche a seguito di variazioni di qualifica con effetto retroattivo

INPS – Messaggio n.4230 del 19 giugno 2015

Con il presente messaggio, si ricorda che i principi generali riferiti al decorso del termine prescrizionale operano anche se trattasi di contribuzione ex IPOST. Al riguardo, si richiama, quanto già illustrato nell’ambito della circolare 31/2012.

Nel merito, si ribadisce che agli iscritti IPOST non è applicabile la deroga disposta con la circolare 105/2006 espressamente riferita ai soli iscritti al Fondo FS limitatamente a regolarizzazioni afferenti periodi oggetto di ricorsi instaurati anteriormente al primo aprile 2000, data di istituzione del Fondo FS in Inps.

Giova, al riguardo, ribadire come le due realtà FS e IPOST non siano sovrapponibili. Mentre per il Fondo pensioni del personale di Ferrovie dello Stato S.p.A., istituito presso la stessa Azienda autonoma con la legge 9 luglio 1908, n. 418 quale forma di previdenza esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, la deroga di cui alla circolare 105/2006 trova giustificazione nella coincidenza in capo allo stesso soggetto del ruolo di ente previdenziale e contestualmente datore di lavoro, la medesima circostanza non si rileva per gli iscritti ex IPOST.

La coincidenza di ruoli nell’ambito Fondo FS è stata mantenuta anche all’atto della trasformazione dell’ente Ferrovie dello Stato in S.p.A. a partecipazione statale. L’anomalia costituita dalla titolarità in capo ad una società per azioni della gestione di una forma pensionistica obbligatoria ha poi determinato l’istituzione del Fondo FS in Inps a decorrere dall’1/4/2000. Pertanto, fino alla predetta data la coincidenza di ruoli è risultata operante.

Tra IPOST e Poste Italiane la separazione tra le due realtà, con esclusione di qualsiasi commistione tra gestore previdenziale ed ente datore di lavoro, era stata attuata con il comma 8 dell’art. 6 del Decreto Legge del 1° dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71.

Ne deriva che anche con riguardo ai giudizi instaurati ante confluenza in Inps (31 maggio 2010) non è estensibile agli iscritti IPOST l’assenza di termini prescrizionali. Trovano, invece, applicazione le regole ordinarie di prescrizione anche in relazione a dovuti accertati in giudizi instaurati e/o riferiti a periodi ante confluenza.

La precisazione è opportuna poiché è emerso che nella gestione delle posizioni assicurative (sull’erroneo convincimento che l’istituto della prescrizione non operi per la contribuzione IPOST, ovvero si applichi la medesima deroga prevista per gli iscritti al Fondo FS) sono stati effettuati implementi o rettifiche dell’estratto conto senza rilevare l’intervenuta prescrizione.

Si coglie l’occasione per ribadire che anche la variazione di qualifica che comporti il passaggio alla classe stipendiale superiore, con effetto retroattivo, non potrà essere accolta dagli uffici se riferita a periodi che eccedano il termine prescrizionale.

Si fa infine presente che, in ordine alla corretta applicazione delle regole ribadite nell’ambito del presente messaggio, l’Istituto ha già avuto modo di richiamare l’attenzione del Gruppo Poste S.p.A..

Nessun commento:

Posta un commento