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lunedì 22 giugno 2015

Cassazione - Decesso del lavoratore esposto ad agenti cancerogeni: va provato il nesso di causalità

Nell’Ordinanza n.12464 del 17 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia antinfortunistica, l'art.2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro. Solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

Corte di Cassazione – Ordinanza n.12464 del 17 giugno 2015

Fatto e diritto

D.C., A.M., L.M. G.M. eredi di G.M. agivano in giudizio per ottenere la condanna della H.I. s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato il loro dante causa, al risarcimento del danno biologico conseguente all’avvenuta esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive, in assenza di strumenti adeguati di prevenzione, che avevano causato l’insorgenza di un tumore cui era seguita la morte.

Si era costituita la H.I. s.p.a. eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso introduttiva, per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto costitutivi della domanda, l’insussistenza dei presupposti per una condanna in via autonoma della società al risarcimento del danno, la improponibilità della domanda per essere intervenuta tra le parti una transazione e, in ogni caso, la sua infondatezza.

Il Tribunale, in esito ad una consulenza tecnica, rigettava la domanda e la Corte di appello,respingeva il gravame ritenendo di non poter esaminare le questioni pregiudiziali rigettate in primo grado e reiterate in appello in mancanza di uno specifico appello incidentale da parte della società.

Per la cassazione della sentenza ricorrono D.C., A.M. L.M., G.M. eredi di G.M. e denunciano la violazione e falsa applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 2087 c.c.

Resiste la H.I. s.p.a. con controricorso e propone ricorso incidentale con il quale lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte di merito sulle questioni pregiudiziali che, rigettate dal Tribunale che aveva poi respinto nel merito la domanda, erano state comunque ritualmente reiterate in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria.

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.

Tanto premesso il ricorso principale, manifestamente infondato, deve essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale della H.I. s.p.a.

Va rammentato che "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli (§artt. 24§) e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale" (cfr. Cass. s.u. n. 9936 del 2014). Ne consegue che secondo tale approccio interpretativo si deve procedere alla verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. anche Cass. n. 12002 del 2014).

Ciò posto si osserva che i ricorrenti censurano la sentenza di appello dolendosi in particolare della errata applicazione delle regole che disciplinano l’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra condotta lesiva e danno.

Sostengono i ricorrenti che allegata e provata sia l’esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni che la contrazione della malattia il nesso causale doveva ritenersi dimostrato non avendo la società provato di aver adottato misure idonee a proteggere il lavoratore e non essendo stata offerta la prova della sopravvenuta incidenza di fattori causali sopravvenuti idonei ad interrompere il nesso di consequenzialità tra condotta ed evento.

Va rammentato che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro. Solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

La Corte territoriale applicando tali principi e sulla base delle risultanze istruttorie ha escluso, sulla base degli accertamenti medico legali effettuati, l’esistenza di un nesso di causalità tra il contesto lavorativo e la patologia riscontrata.

In particolare ha escluso che tale collegamento causale fosse stato dimostrato in termini di ragionevole certezza o elevato grado di probabilità sottolineando che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati in giudizio (cfr. Cass. n. 22257 del 2013).

La diversa valutazione del materiale probatorio, posta a fondamento del ricorso, non può essere proposta in sede di legittimità, ove non ridondi nella evidenza della mancata considerazione o nel travisamento di una circostanza decisiva (cfr. recentemente Cass. n. 467 del 2015 ed anche n. 90 del 2005 e n. 8295 del 2006), il che non ricorre nel caso in esame.

Poiché con la censura formulata nel ricorso si chiede alla Corte di procedere proprio ad un nuovo esame dei fatti secondo una prospettazione diversa e più favorevole ai ricorrenti rispetto alla ricostruzione degli stessi, pur logica e coerente, offerta dal giudice di appello il ricorso principale, assorbito l’incidentale, deve essere rigettato con ordinanza in esito a procedimento camerale ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti che sono tenuti altresì al versamento dell’ulteriore importo, pari a quello già versato, a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2500,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie. IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.p.r.

 

 

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