Si
ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività
giornalistica autonoma nel corso del 2014 deve essere trasmessa all’Inpgi entro
il 31 luglio 2015. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti
alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma
giornalistica:
-
con Partita IVA;
-
come attività "occasionale";
-
come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista;
-
con cessione di diritto d’autore.
Si
fa presente, altresì, che sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali -
pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero
professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti
contributivi per l’anno 2014.
Si
ricorda che non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i
giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente
nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a
carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero
dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve
necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione
(modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
La
comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica,
collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dal 15 giugno, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00. Si ricorda che nei casi in cui l’inoltro della
comunicazione sia effettuato in data successiva al 31/07/2015, è previsto
l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per
effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il
codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente
utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Si
ricorda, infine, che l’art. 3 del Regolamento della Gestione separata INPGI
(approvato con ministeriale prot. 36/0001537/MA004.A007 del 30/01/2013) dispone
che il versamento del contributo soggettivo comporta - a decorrere dall’anno 2013
- il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi),
solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo
aggiuntivo - non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di
trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2014 pari quindi a 15.516,35 euro). In
presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa
- rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso,
un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La
procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le
mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo
aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.
Per
la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la
comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni presenti nella
sezione "Gestione Separata" del sito dell’Istituto, http://www.inpgi.it/node/1018.
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