OGGETTO: Fondi di solidarietà ex art. 3 Legge 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO:
Con
la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione on-line
delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di
solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92.
INDICE:
1.Premessa
2.Presentazione
delle domande di assegno ordinario e formazione
1. Premessa
L’articolo
3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del
lavoro, ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del
reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma
4).
I
fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni. Con la presente
circolare si disciplinano le modalità per la presentazione della domanda di
assegno ordinario e di formazione. Saranno fornite istruzioni ad hoc per la
presentazione delle domande relative alle altre prestazioni erogate dai fondi
di solidarietà: assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente (es.: ASpI ai lavoratori sospesi ex art. 3,
comma 17, legge 92/2012), outplacement.
Per
la disciplina delle singole prestazioni, ivi comprese le istruzioni operative
per la compilazione dei flussi uniemens per la comunicazione delle riduzioni
e/o sospensioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo
contenuta nei decreti interministeriali, che sarà illustrata con apposita
circolare.
In
via generale si precisa che, poiché l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92 stabilisce che l’assegno ordinario può essere concesso per una
durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall’art.
6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, le istanze di accesso ai
vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi,
eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12
mesi.
Sull’argomento,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 40/7068 del
11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere inteso
come riferimento alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha
previsto che i Comitati amministratori possano procedere a deliberare
interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per
quei fondi che espressamente prevedono che, per la prestazione in commento, le
domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.
Ad
oggi, sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi
attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali conseguentemente è possibile presentare
un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il
sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo
intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente
dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Per
tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come
sopra specificato, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili
trimestralmente fino ad un massimo di dodici.
Resta
fermo che, qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di
intervento, una nuova istanza può essere proposta, per la medesima unità
produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale
attività lavorativa.
In
ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può
superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.
Qualora
i decreti di adeguamento abbiano previsto un periodo transitorio, le relative
prestazioni continueranno ad essere erogate secondo le regole pregresse.
Infine,
per quanto riguarda la richiesta di accesso al finanziamento di programmi
formativi, l’istanza può essere presentata per un periodo massimo, anche
continuativo, di dodici mesi.
2. Presentazione
delle domande di assegno ordinario e formazione
La
procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico
delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione,
per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
Le
istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale
insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla
matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto
all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del
25/06/2014.
Tale
modalità di presentazione della domanda deve essere adottata anche dalle
aziende le cui istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal
gruppo di appartenenza. In tale eventualità, l’azienda istante dovrà indicare
il gruppo al quale aderisce.
La
procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i
fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato
pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato
amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli
ulteriori fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare non
sarà più possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le
domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito) che
pertanto vengono chiusi. Le Sedi inviteranno le aziende a ripresentare la
domanda stessa con la modalità telematica.
Ad
oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per
i quali pertanto può essere presentata domanda:
-
settore
del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di
assistenza;
-
settore
del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste
italiane;
-
settore
del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
-
settore
del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Di
seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi
telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per
le istruzioni di dettaglio.
La
domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine
accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”,
alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di
solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende
ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto.
Completata
l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà
possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati
trasmessi.
Il
manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è
disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda,
al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede
l’intervento, il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori
interessati e le ore di sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi
ultimi dati dovranno essere distinti per qualifica lavoratori (operai,
impiegati, quadri o dirigenti).
Costituiscono
parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori,
che dovranno essere allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia stata
interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria,
dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita
dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata
la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni
pregresse.
Per
la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali
previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, sono state predisposte per
ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della
domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali (all.
1); le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della
procedura. L’azienda, pertanto, al momento dell’inoltro della domanda, deve
compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata. Le medesime
schede devono essere compilate sia in caso di prima istanza che in caso di
istanza di proroga. In quest’ultimo caso, nel campo “Ulteriori annotazioni”,
deve essere indicata la causa eccezionale per la quale l’azienda necessita di
una proroga del trattamento. Non potranno essere istruite e portate
all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta
documentazione. Fanno eccezione le domande relative ai periodi transitori, ove
previsti. A regime la stima della prestazione sarà effettuata in automatico
dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda. Nell’attesa del
completamento delle procedure di gestione delle istanze relative ai fondi di
solidarietà, per consentire comunque l’inoltro delle domande e la loro
successiva lavorazione, le aziende dovranno allegare alla domanda la stima
della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il
documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on
line.
Infine,
nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato
predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali
all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF.
In particolare, per la sola Formazione è obbligatorio allegare un ulteriore
elenco dei lavoratori sulla base del Format allegato, nel quale vanno
specificate, per ciascun beneficiario, la retribuzione oraria lorda, il numero
delle ore di formazione e la retribuzione da finanziare (all. 2). Nel manuale
operativo della procedura sono spiegate le modalità per allegare questo
documento.
Con
lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il
numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti
per l’istruttoria, differenziata a seconda del fondo di riferimento, ed il
successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato
Amministratore.
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