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sabato 6 giugno 2015

Esonero contributivo cumulabile con Garanzia Giovani: l’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento del 4 giugno 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO E CUMULABILITÀ CON IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

La Legge di Stabilità, per l’anno 2015, ha introdotto, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, una forma di agevolazione consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Come già evidenziato nell’approfondimento della Fondazione Studi del 21 gennaio 2015, confermato poi anche dalla successiva circolare Inps n. 17/2015, i beneficiari risultano essere tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori compresi, anche se con modalità di finanziamento specifiche, i datori di lavoro agricoli.
L’istituto, nella citata circolare, ha poi ampliato il concetto di “nuove assunzioni” (testualmente indicato dalla norma) ritenendo possibile la fruizione dell’esonero anche nei casi di conversione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Peraltro, alcune indiscrezioni di stampa anticipate in questi giorni, prevedono che l’esonero contributivo 2015 sarà prorogato anche per l’anno 2016. Evidentemente questa notizia dovrà essere confermata nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 che sarà presentata in Parlamento nel corso del mese di ottobre 2015.

Condizioni per la fruizione dell’esonero
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) il lavoratore nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2539 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Inoltre il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi di natura contributiva, privo di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello. Cause ostative per l’applicazione dell’esonero risultano essere l’assunzione in violazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore licenziato ovvero cessato da un rapporto a termine. Su questo ultimo punto occorre ricordare che affinché il diritto di precedenza si concretizzi, a differenza dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore deve manifestare la sua volontà entro i sei mesi successivi alla cessazione del contratto.

Misura dell’esonero
E’ previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua. E’ fatta salva l’aliquota di computo ai fini pensionistici e, dunque, i contributi saranno integralmente accreditati ai fini pensionistici anche se non effettivamente versati dal datore di lavoro. Sono esclusi i premi assicurativi INAIL.

Compatibilità con “Programma Garanzia Giovani”
A seguito della modifica del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, operata dal decreto direttoriale del medesimo Ministero del 23 gennaio 2015 n. 11, risulta ora possibile cumulare l’incentivo previsto dal Programma Garanzia Giovani con l’esonero contributivo di cui sopra.
La Garanzia Giovani, partita in Italia il 1 maggio 2014, è un piano europeo che offre ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i c.d. Neet) opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità.
Pertanto le imprese, rispondendo ad avvisi pubblici e bandi regionali, potranno fruire di bonus occupazionali per l’instaurazione di rapporti di tirocinio, contratti di apprendistato e assunzione a tempo determinato o indeterminato. Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma è necessario che l'azienda attivi una delle misure incentivate, a favore di un giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni, che ha aderito all'iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi per l'impiego o degli enti accreditati.

Qui di seguito si riporta una sintesi degli incentivi previsti per ogni misura e le modalità di accesso:

Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali.

Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione: bonus da 1.500 a 4.000 euro, in base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello): incentivo per l'attivazione del contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, sulla base dell'età. Si accede tramite avviso pubblico regionale o dell'INPS.

Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello): incentivo per l'attivazione del contratto fino a 6.000 euro. Si accede tramite avviso pubblico regionale o dell'INPS.

Tirocinio: è prevista un'indennità erogata dalla Regione (minimo 300 euro, sulla base della normativa regionale) direttamente al giovane o rimborsata all'azienda, a cui si accede tramite avviso pubblico regionale. In caso di trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 euro.

Stante quanto sopra, in sintesi, il datore di lavoro che è intenzionato ad assumere, con contratto a tempo indeterminato (non di apprendistato però, data la precisa indicazione della Legge di Stabilità per il 2015) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dal c. 118 art. 1 L. n. 190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio complessivo fino ad un massimo di 30.180€ nei primi tre anni di assunzione.

Va da sé che poter fruire di tale complessivo incentivo occupazionale vorrà dire favorire l’occupazione giovanile, ma bisognerà auspicare che tutte le Regioni diventino al più presto parte attiva del programma disciplinando, secondo le indicazioni comunitarie, le agevolazioni previste.

Durata
36 mesi
Arco temporale di applicazione
1.1.2015-31.12.2015 (con possibilità di proroga al 2016)
Importo massimo esonero
contributivo
8.060 € annui
Requisito soggettivo del lavoratore
Inoccupazione a tempo indeterminato nei sei mesi
precedenti
Agevolazione garanzia giovani
Da 1.500€ a 6.000€
Modalità assunzione
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

 

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