ESONERO
CONTRIBUTIVO E CUMULABILITÀ CON IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
La Legge di Stabilità, per l’anno 2015,
ha introdotto, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato
nuovi lavoratori, una forma di agevolazione consistente nell’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Come già
evidenziato nell’approfondimento della Fondazione Studi del 21 gennaio 2015,
confermato poi anche dalla successiva circolare Inps n. 17/2015, i beneficiari
risultano essere tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non
imprenditori compresi, anche se con modalità di finanziamento specifiche, i
datori di lavoro agricoli.
L’istituto, nella citata circolare, ha
poi ampliato il concetto di “nuove assunzioni” (testualmente indicato dalla
norma) ritenendo possibile la fruizione dell’esonero anche nei casi di
conversione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Peraltro, alcune indiscrezioni di stampa
anticipate in questi giorni, prevedono che l’esonero contributivo 2015 sarà prorogato
anche per l’anno 2016. Evidentemente questa notizia dovrà essere confermata
nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 che sarà presentata in Parlamento nel
corso del mese di ottobre 2015.
Condizioni per
la fruizione dell’esonero
La fruizione del diritto all’esonero
contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data
dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a)
il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non risulti occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
b)
il lavoratore nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della Legge
di Stabilità non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il
datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o
a questi collegate ai sensi dell’art. 2539 c.c., nonché facenti capo, ancorché
per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Inoltre il datore di lavoro deve
risultare in regola con gli obblighi di natura contributiva, privo di
violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto
integrale degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello. Cause
ostative per l’applicazione dell’esonero risultano essere l’assunzione in
violazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore licenziato ovvero
cessato da un rapporto a termine. Su questo ultimo punto occorre ricordare che
affinché il diritto di precedenza si concretizzi, a differenza dal
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore deve manifestare
la sua volontà entro i sei mesi successivi alla cessazione del contratto.
Misura
dell’esonero
E’ previsto l’esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo
di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro
su base annua. E’ fatta salva l’aliquota di computo ai fini pensionistici e,
dunque, i contributi saranno integralmente accreditati ai fini pensionistici
anche se non effettivamente versati dal datore di lavoro. Sono esclusi i premi
assicurativi INAIL.
Compatibilità
con “Programma Garanzia Giovani”
A seguito della modifica del decreto direttoriale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, operata dal decreto
direttoriale del medesimo Ministero del 23 gennaio 2015 n. 11, risulta ora
possibile cumulare l’incentivo previsto dal Programma Garanzia Giovani con
l’esonero contributivo di cui sopra.
La Garanzia Giovani, partita in Italia
il 1 maggio 2014, è un piano europeo che offre ai giovani di età compresa tra i
15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i c.d. Neet) opportunità di
lavoro, formazione e autoimprenditorialità.
Pertanto le imprese, rispondendo ad
avvisi pubblici e bandi regionali, potranno fruire di bonus occupazionali per l’instaurazione
di rapporti di tirocinio, contratti di apprendistato e assunzione a tempo
determinato o indeterminato. Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma
è necessario che l'azienda attivi una delle misure incentivate, a favore di un
giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni, che ha aderito all'iniziativa Garanzia
Giovani e sostenuto il primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi
per l'impiego o degli enti accreditati.
Qui
di seguito si riporta una sintesi degli incentivi previsti per ogni misura e le
modalità di accesso:
Assunzioni a
tempo indeterminato:
bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane e alle
differenze territoriali.
Assunzioni a
tempo determinato o in somministrazione: bonus da 1.500 a 4.000 euro, in
base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali.
Apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale (I livello): incentivo per
l'attivazione del contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, sulla base
dell'età. Si accede tramite avviso pubblico regionale o dell'INPS.
Apprendistato
per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello): incentivo per
l'attivazione del contratto fino a 6.000 euro. Si accede tramite avviso
pubblico regionale o dell'INPS.
Tirocinio: è prevista un'indennità
erogata dalla Regione (minimo 300 euro, sulla base della normativa regionale) direttamente
al giovane o rimborsata all'azienda, a cui si accede tramite avviso pubblico
regionale. In caso di trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è riconosciuto
un incentivo da 1.500 a 6.000 euro.
Stante quanto sopra, in sintesi, il
datore di lavoro che è intenzionato ad assumere, con contratto a tempo indeterminato
(non di apprendistato però, data la precisa indicazione della Legge di
Stabilità per il 2015) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364
giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dal c. 118 art. 1 L. n.
190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio
complessivo fino ad un massimo di 30.180€ nei primi tre anni di assunzione.
Va da sé che poter fruire di tale
complessivo incentivo occupazionale vorrà dire favorire l’occupazione giovanile,
ma bisognerà auspicare che tutte le Regioni diventino al più presto parte
attiva del programma disciplinando, secondo le indicazioni comunitarie, le
agevolazioni previste.
Durata
|
36
mesi
|
Arco
temporale di applicazione
|
1.1.2015-31.12.2015
(con possibilità di proroga al 2016)
|
Importo
massimo esonero
contributivo
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8.060
€ annui
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Requisito
soggettivo del lavoratore
|
Inoccupazione
a tempo indeterminato nei sei mesi
precedenti
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Agevolazione
garanzia giovani
|
Da
1.500€ a 6.000€
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Modalità
assunzione
|
Contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato
|
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