Art.1 - Soggetti
abilitati alla verifica di regolarità contributiva
1.
Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui
all'art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente
normativa:
a)
i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b)
gli Organismi di attestazione SOA;
c)
le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d)
le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di
pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e)
l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione
contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo,
chiunque vi abbia interesse;
f)
le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto
titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art.2 - Verifica
di regolarità contributiva
1.
I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità
di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini
previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività
dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente
normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità
contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo
nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
2.
Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica,
fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:
a)
per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b)
nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell'edilizia;
c)
per il rilascio dell'attestazione SOA.
Art.3 - Requisiti
di regolarità
1.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti
dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa
stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino
all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione
delle relative denunce retributive.
2.
La regolarità sussiste comunque in caso di:
a)
rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli
Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei
rispettivi regolamenti;
b)
sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c)
crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni
emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai
medesimi Enti;
d)
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino
alla decisione che respinge il ricorso;
e)
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al
passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma
3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f)
crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia
stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di
addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra
le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto
previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento
tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella
quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00
comprensivi di eventuali accessori di legge.
Art.4 - Assenza
di regolarità
1.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e
fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le
Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso
delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a
regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni
dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare
impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni
intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo
non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3.
La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in
formato «pdf» di cui all'art. 7.
4.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza
negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di
irregolarità.
Art.5 - Procedure
concorsuali
1.
In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel
periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161
del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti
dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2.
In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli
obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti
anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a
condizione che risultino essere stati insinuati.
3.
In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente
alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino
essere stati insinuati.
4.
Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai
sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito
del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di
ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e
182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle
imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di
ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi
accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i
crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto
2009.
5.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere
regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi
decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel
registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio,
dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di
presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Art.6 - Modalità
della verifica
1.
La verifica di cui all'art. 2 è attivata dai soggetti di cui all'art. 1, in
possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli
archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione
applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
2.
La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente
del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
3.
Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già
stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura
rinvia allo stesso Documento.
Art.7 - Contenuti
1.
L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato
«pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
a)
la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del
soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b)
l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c)
la dichiarazione di regolarità;
d)
il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di
scadenza di validità del Documento.
2.
Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data
effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed è liberamente consultabile
tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Art.8 - Cause
ostative alla regolarità
1.
Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla
regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle
condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura
penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore
dell'illecito.
2.
Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i
periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di
cui all'art. 178 del codice penale.
3.
Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento
penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di
oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
4.
Ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare
alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione
la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui
all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato
relativo a ciascun illecito.
5.
Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi
successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30
novembre 2007.
Art.9 - Esclusioni
1.
In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato
alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:
a)
dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
b)
dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
c)
in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero
dell'Interno 29 agosto 2012;
d)
in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 4 febbraio 2013.
2.
Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle
previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non è possibile
per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati
dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.
Art.10 - Norme
di coordinamento
1.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di
legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in
particolare:
a)
il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30
novembre 2007;
b)
i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
c)
i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
d)
il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità
nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di
acquisire un nuovo Documento.
3.
Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato
dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
4.
Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione
del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
5.
Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.
Allegato A
ELENCO DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI
LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ
VIOLAZIONE
|
Periodo di non
regolarità
|
Articolo
437 c.p.
|
24
mesi
|
Articolo
589, comma 2, c.p.
|
24
mesi
|
Articolo
590, comma 3, c.p.
|
18
mesi
|
Violazione
di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5
lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi
1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282
commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
|
12
mesi
|
Disposizioni
indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956
|
12
mesi
|
Articolo
22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998
|
8
mesi
|
Articolo
3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
|
6
mesi
|
Articoli
7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 *
|
3
mesi
|
*
Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della
manodopera regolarmente impiegata.
Nessun commento:
Posta un commento