Capo I
Art.1 - Modifiche
alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione
1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla
seguente: «cinque»;
b)
all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
c)
all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»;
d)
all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
e)
all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da uno a sei anni»;
f)
all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei a dieci anni»;
g)
all'articolo 319-ter:
1)
al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei a dodici anni»;
2)
al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
h)
all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
i)
all'articolo 323-bis:
1)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per
i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322
e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei
reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro
delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due
terzi»;
2)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».
Art.2 - Modifica
all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale
della pena
1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:
«Nei
casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è
comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del
reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico
ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione
pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui
all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo
restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».
Art.3 - Modifica
dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione
1.
L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art.
317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità,
è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Art.4 - Introduzione
dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione
pecuniaria
1.
Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art.
322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per i reati
previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis,
è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente
ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a
titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso
di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,
restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».
Art.5 - Associazioni
di tipo mafioso, anche straniere
1.
All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da dieci a quindici anni»;
b)
al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
c)
al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».
Art.6 - Integrazione
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione
della pena su richiesta delle parti
1.
All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito
il seguente:
«1-ter.
Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della
richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato».
Art.7 - Informazione
sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione
1.
All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita
l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice
penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».
Art.8 - Modifiche
alla legge 6 novembre 2012, n. 190
1.
All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera
f) è inserita la seguente:
«f-bis)
esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e
seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
2.
All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a
trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al
comma 2».
3.
All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito
il seguente:
«32-bis.
Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e),
dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni
informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in
esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti
contrastanti con le regole della trasparenza».
Capo II
DISPOSIZIONI
PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI
Art.9 - Modifica
dell'articolo 2621 del codice civile
1.
L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622,
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
La
stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
Art.10 - Introduzione
degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile
1.
Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art.
2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si
applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui
all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle
dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo
che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma
precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non
superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della
società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione
sociale.
Art.
2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non
punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del
codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale
danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di
cui agli articoli 2621 e 2621-bis».
Art.11 - Modifica
dell'articolo 2622 del codice civile
1.
L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori,
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono
fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle
società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1)
le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano
o di altro Paese dell'Unione europea;
2)
le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3)
le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
4)
le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo
gestiscono.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi».
Art.12 - Modifiche
alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione
ai reati societari
1.
All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia
societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:»;
b)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
c)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
d)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
e)
la lettera c) è abrogata.
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