Art.1 - Oggetto
1.
Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per
l'attribuzione del credito di imposta, con riferimento, in particolare:
a)
alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle
tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa
eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle
spese sostenute;
b)
alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo
riconoscimento e utilizzo;
c)
alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito
d'imposta medesimo;
d)
alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
Art.2
- Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito
d'imposta
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:
a)
per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al
pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più
edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il
pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi
albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché
quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
b)
per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono:
1)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e
successive modificazioni, ossia:
1.1)
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici;
1.2)
le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
1.3)
gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché
non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso;
2)
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
3)
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e
successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi
di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente;
c)
per "interventi di eliminazione delle barriere architettoniche" si
intendono:
1)
gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio
per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di
accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
2)
la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi
utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il
bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
3)
gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;
d)
per "interventi di incremento dell'efficienza energetica" si
intendono:
1)
gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono
un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai
valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;
2)
gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente,
parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante
strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti),
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati,
che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;
3)
gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore
ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale
messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di
cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto
ed equilibratura del sistema di distribuzione;
e)
per "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati
esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto",
si intendono:
1)
quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature
professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di
cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione
dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle
stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto
a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
2)
quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali,
tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti
imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni,
tende da sole, zanzariere;
3)
quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno,
pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di
illuminazione;
4)
quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la
convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive
pertinenziali;
5)
quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri
benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.
Art.3 - Agevolazione
concedibile
1.
Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi
di ristrutturazione edilizia, come individuati nell'articolo 2, comma 1,
lettera b), ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero
di incremento dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2,
comma 1, lettera d), nonché per le spese per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del
presente decreto, come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a
condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee
all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo
periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo.
2.
L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei
tre anni d'imposta.
3.
Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Art.4 - Spese
eleggibili al credito d'imposta
1.
Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto,
sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4:
a)
relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:
1)
costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2)
demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto
della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i
quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
3)
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli
immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del
volume che della sagoma;
4)
interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5)
modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di
nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con
altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
6)
realizzazione di balconi e logge;
7)
recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
8)
sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e
assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili,
comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non
ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
9)
sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi
caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di
sicurezza, isolamento acustico);
10)
installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con
modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili
provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento
ai pontili galleggianti;
11)
installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di
emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente
normativa;
b)
relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le
spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che
sulle unità immobiliari, quali:
1)
sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli
impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2)
interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed
ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di
servoscala o piattaforme elevatrici;
3)
realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati
alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti
sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici
di handicap;
4)
sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in
concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere
architettoniche;
5)
installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e
chiusura di infissi o schermature solari;
6)
sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini
dell'accessibilità;
c)
relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese
per:
1)
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
2)
installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione
dei consumi per condizionamento estivo;
3)
coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
4)
installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5)
la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla
riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza,
sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+,
A++, A+++);
d)
relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per:
1)
acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali
per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura,
forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica,
elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,
macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di
ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle
esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
2)
acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali,
tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti
imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni,
tende da sole, zanzariere;
3)
acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti
e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili,
apparecchi di illuminazione;
4)
acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la
convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive
pertinenziali;
5)
arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati
all'interno delle strutture ricettive.
2.
Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili, ciascuna, nella
misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso,
limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale,
di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo
pari a 200mila euro.
3.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto
dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
4.
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un
revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Art.5
- Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta
1.
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del
credito d'imposta di cui all'articolo 1, secondo modalità telematiche definite
dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro
sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.
2.
Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa, dovrà essere specificato:
a)
il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese
eleggibili ai sensi dell'articolo 4;
b)
l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità
previste nell'articolo 4, comma 4;
c)
il credito d'imposta spettante.
3.
Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1,
presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà,
relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante
l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto
dall'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013, allegando, inoltre, a pena di inammissibilità, la documentazione
amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
4.
Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ammissibilità in ordine al
rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti
delle risorse disponibili.
Entro
sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1,
il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego
dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente
spettante.
5.
Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
a)
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e
del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive;
b)
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico
delle imposte sui redditi.
6.
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, con modalità stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla
medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo
concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena
lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie,
trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite
d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Art.6 - Limiti
complessivi di spesa e relativo rispetto
1.
I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni
2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il credito
d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo
non può comunque oltrepassare il dieci per cento del limite massimo complessivo
delle risorse annuali disponibili. Per consentire la regolazione contabile
delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le
risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778
"Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca
d'Italia.
2.
Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
3.
Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui
all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse;
entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica,
con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle
che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.
Art.7 - Cause di
revoca del credito d'imposta
1.
Il credito d'imposta è revocato:
a)
nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e
oggettivi di cui al presente decreto;
b)
nel caso che la documentazione presentata, di cui all'articolo 5, comma 3,
contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;
c)
nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e
arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106
del 2014, e successive modificazioni.
Il
credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità
delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge
civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.
Art.8 - Controlli
ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente
fruito
1.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche
parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle
spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo
legge.
2.
L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o
parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, accertata nell'ambito
dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di
carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero
alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati
con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio
parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di
controllo.
L'attività
di collaborazione di cui al precedente periodo è svolta nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.
Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate
trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro
il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.
4.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e
contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Allegato
ELENCO A
(art. 5, comma
3)
Documentazione
amministrativa e tecnica da allegare all'istanza di credito d'imposta:
-
dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
-
attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
-
dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente
fruiti.
La
documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata,
ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
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