Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 17 giugno 2015

Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,  Deliberazione n.25484 del 4 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 giugno 2015, n. 137)

Delibera:

a) di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2015» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato «A»);

b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2015» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato «B»);

Allegato A
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2015

CAPO I
Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto
1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

Art.2 - Soggetti tenuti al versamento del contributo
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015.

Art.3 - Misura del contributo
1. Per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, dalle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II
Adempimenti

Art.4 - Termini e modalità di versamento
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015».

2. Per l'anno 2015 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.

CAPO III
Controlli, accertamenti e rimborsi

Art.5 - Controlli
1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art.6 - Interessi
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2015.

Art.7 - Riscossione coattiva
1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art.8 - Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

Allegato B
ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2015

Premessa
L'art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.

L'Autorità, nell'adunanza del 4 giugno 2015, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2015.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo
Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera dell'Autorità - superiore a 50 milioni di euro.

In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

B. Misura del contributo
Per l'anno 2015, il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitali alla data del 28 gennaio 2015.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

C. Modalità e termini di versamento del contributo
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.

Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato:

- presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;

- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare Di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2015 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

Nessun commento:

Posta un commento