Si
fa seguito al quesito pervenuto in data 16 aprile u.s., con cui codesto Ordine
ci chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs.
139/2005 e dalle Note interpretative del CNDCEC ad esso inerenti (ult. agg.
marzo 2012), sussistono eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio
della professione da parte:
1)
del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato che svolge attività di docente a tempo
pieno, in presenza di autorizzazione del direttore didattico/preside rilasciata
ai sensi dell'art. 92, co. 6, DPR 417/1974;
2)
del professore universitario a tempo definito, a prescindere dal numero delle
ore dedicate all'Università, attesa la specialità della normativa in materia di
docenza universitaria ex art. 6, co. 9, I. 240/2010 rispetto alla disciplina
del pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 56, I. 662/1996.
Con
riferimento al quesito di cui al punto 1), si osserva che al personale docente,
direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato è consentito l'esercizio di attività professionale previa
autorizzazione del direttore didattico/preside se l'attività professionale non
pregiudica l'assolvimento delle attività inerenti la docenza e viene svolta in
orario compatibile con l'orario di insegnamento/servizio. Come correttamente
indicato nel quesito, la norma di riferimento è l'art. 92, co. 6, del DPR n.
417/1974, che testualmente recita: "Al personale docente è consentito,
previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di
libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le
attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio".
In
relazione al quesito di cui al punto 2) (eventuale incompatibilità con
l'incarico di professore universitario a tempo definito/a tempo pieno), si
evidenzia quanto segue.
La
normativa in materia di docenza universitaria - che è disciplina di settore
rispetto a quella, generale, sul pubblico impiego - regola la possibilità di
esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori
a tempo pieno e professori a tempo definito, con una disciplina mutata nel
tempo. L’art. 11 del DPR n. 382/1980 consentiva al professore l'opzione, ogni
due anni, tra i due regimi indicando che quello a tempo pieno era
incompatibile, tra l'altro, «con lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale e di consulenza esterna», facendo però «salve le perizie
giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica
dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché
le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in
quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali». Invece il regime a tempo
definito era «compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di
attività di consulenza anche continuativa esterne».
Tale
disciplina è stata in gran parte confermata dall’art. 6 della L. 30 dicembre
2010, n. 240 (legge delega sul riordino della normativa universitaria), la
quale appunto ribadisce che «il regime di impegno dei professori e dei
ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito»; il comma 9 del medesimo
articolo indica poi nuovamente che «l’esercizio di attività
libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382».
Invece i «professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività
libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non
determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza» (art. 6, co. 12); anche in tal caso è ribadita la possibilità di
mutare regime ogni due anni (comma 6).
In
definitiva, sotto l'aspetto della compatibilità con l'attività professionale il
regime attuale e quello previgente restano pressoché uguali, fatta salva
l'elencazione analitica, per i professori e i ricercatori a tempo pieno, delle
attività che possono svolgere, consentendo nei commi 10 e 11 attività anche
remunerate, ma che la legge indica analiticamente riconnettendole alla ricerca
scientifica e alla didattica, come le attività di valutazione e di referaggio,
le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione
scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e
culturale nonché pubblicistiche ed editoriali ecc.
Per
quanto riguarda l'individuazione di un incarico a tempo definito o a tempo
pieno la normativa di settore (art. 10 del D.P.R. 382/1980) ha quantificato
l'impegno orario prevedendo che i professori di I e II fascia debbano dedicare
alle attività didattiche: I) non meno di 250 ore annuali, se optano per il
tempo definito; II) non meno di 350 ore annuali, se optano per il tempo pieno.
Considerata
la "specialità" della normativa relativa alla docenza universitaria
rispetto alla disciplina del pubblico impiego, è esclusa l'applicabilità della
disposizione di cui all'art. 1, co. 56, della L. n. 662/1996
(full-time/part-time del dipendente pubblico).
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