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mercoledì 24 giugno 2015

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: Incompatibilità docenti istituti scolastici pubblici e professori universitari

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti – Comunicato n.114 del 12 giugno 2015

Si fa seguito al quesito pervenuto in data 16 aprile u.s., con cui codesto Ordine ci chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 139/2005 e dalle Note interpretative del CNDCEC ad esso inerenti (ult. agg. marzo 2012), sussistono eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio della professione da parte:

1) del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato che svolge attività di docente a tempo pieno, in presenza di autorizzazione del direttore didattico/preside rilasciata ai sensi dell'art. 92, co. 6, DPR 417/1974;

2) del professore universitario a tempo definito, a prescindere dal numero delle ore dedicate all'Università, attesa la specialità della normativa in materia di docenza universitaria ex art. 6, co. 9, I. 240/2010 rispetto alla disciplina del pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 56, I. 662/1996.

Con riferimento al quesito di cui al punto 1), si osserva che al personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato è consentito l'esercizio di attività professionale previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l'attività professionale non pregiudica l'assolvimento delle attività inerenti la docenza e viene svolta in orario compatibile con l'orario di insegnamento/servizio. Come correttamente indicato nel quesito, la norma di riferimento è l'art. 92, co. 6, del DPR n. 417/1974, che testualmente recita: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

In relazione al quesito di cui al punto 2) (eventuale incompatibilità con l'incarico di professore universitario a tempo definito/a tempo pieno), si evidenzia quanto segue.

La normativa in materia di docenza universitaria - che è disciplina di settore rispetto a quella, generale, sul pubblico impiego - regola la possibilità di esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito, con una disciplina mutata nel tempo. L’art. 11 del DPR n. 382/1980 consentiva al professore l'opzione, ogni due anni, tra i due regimi indicando che quello a tempo pieno era incompatibile, tra l'altro, «con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», facendo però «salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali». Invece il regime a tempo definito era «compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne».

Tale disciplina è stata in gran parte confermata dall’art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (legge delega sul riordino della normativa universitaria), la quale appunto ribadisce che «il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito»; il comma 9 del medesimo articolo indica poi nuovamente che «l’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382». Invece i «professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza» (art. 6, co. 12); anche in tal caso è ribadita la possibilità di mutare regime ogni due anni (comma 6).

In definitiva, sotto l'aspetto della compatibilità con l'attività professionale il regime attuale e quello previgente restano pressoché uguali, fatta salva l'elencazione analitica, per i professori e i ricercatori a tempo pieno, delle attività che possono svolgere, consentendo nei commi 10 e 11 attività anche remunerate, ma che la legge indica analiticamente riconnettendole alla ricerca scientifica e alla didattica, come le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali ecc.

Per quanto riguarda l'individuazione di un incarico a tempo definito o a tempo pieno la normativa di settore (art. 10 del D.P.R. 382/1980) ha quantificato l'impegno orario prevedendo che i professori di I e II fascia debbano dedicare alle attività didattiche: I) non meno di 250 ore annuali, se optano per il tempo definito; II) non meno di 350 ore annuali, se optano per il tempo pieno.

Considerata la "specialità" della normativa relativa alla docenza universitaria rispetto alla disciplina del pubblico impiego, è esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1, co. 56, della L. n. 662/1996 (full-time/part-time del dipendente pubblico).

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