Ai
sensi dell'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 l'informazione antimafia interdittiva è comunicata all'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso
l'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Come
noto, l'adozione dell'interdittiva rappresenta una misura anticipata a
protezione degli appalti pubblici e, più in generale, dell'attività della P.A.,
al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere
da organizzazioni mafiose.
L'annotazione è inserita nel casellario informatico in esecuzione del
dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di pubblicità notizia
diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia
ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata alla
risoluzione dei contratti in essere.
L'art.
32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere di determinate condizioni,
di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi,
permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione
antimafia interdittiva, il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero
la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e
servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la
salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.
Peraltro,
in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle
disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di
utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal
provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per
parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al
provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della
straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui all'art. 32, comma 1,
lett. b) del citato d.l.
Così
come precedentemente evidenziato, circa la necessità di assicurare la più ampia
pubblicità alla informazione antimafia interdittiva, attraverso l'iscrizione
della relativa annotazione nel casellario informatico, allo stesso modo appare
ineludibile l'obbligo per l'Autorità di integrare detta annotazione, nei
confronti dell'operatore economico interdetto, con la notizia dell'adozione del
provvedimento prefettizio, in merito al suo commissariamento, ai sensi
dell'art. 32, comma 1, lett. b). In tal modo si consentirà di dare maggiore
diffusione al provvedimento di commissariamento, già pubblicato sul sito web
della prefettura e, soprattutto di assicurare la sua conoscibilità ai soggetti
maggiormente interessati, vale a dire alle amministrazioni aggiudicatrici di
contratti pubblici e a tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 1,
lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Inoltre, appare necessario, al fine di non
pregiudicare le finalità perseguite dalla richiamata norma, impedire la
risoluzione dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti,
una volta avviata la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014, e nelle more che sia adottata dal
prefetto la misura straordinaria e temporanea di gestione dell'operatore
economico appaltatore.
Al riguardo, anche l'annotazione
dell'informazione circa l'avvio di una siffatta procedura è ammessa dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010. In particolare, l'art. 8, commi 2,
lett. dd) o 4 consente di iscrivere nel casellario «tutte le altre notizie
riguardanti i predetti operatori che, anche indipendentemente dall'esecuzione
di lavori, forniture e servizi», sono dall'Autorità ritenute utili ai fini
della tenuta del casellario. La disposizione regolamentare richiede all'ANAC,
una doppia verifica: quella sulla non manifesta infondatezza dell'informazione
e la valutazione in ordine alla sua utilità ai fini di pubblicità.
Nel
caso di specie, come emerge da quanto sopra illustrato, entrambe le verifiche
danno esito positivo. Conseguentemente, l'Autorità ha il dovere di iscrivere
nel casellario non solo l'annotazione del provvedimento prefettizio di
commissariamento dell'operatore economico, già interdetto, ma anche quella che
rende pubblico l'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure
straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10.
In tal senso, si comunica che la relativa
informativa del Prefetto, così come il provvedimento di commissariamento di cui
all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l., saranno prontamente annotati
nel casellario informatico.
Il presente comunicato avrà decorrenza dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verrà pubblicato in pari
data, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it
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