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mercoledì 24 giugno 2015

Anac - Annotazione, nel casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva

Autorità Nazionale Anticorruzione – Comunicato del  23 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 giugno 2015, n.143)

Ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 l'informazione antimafia interdittiva è comunicata all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Come noto, l'adozione dell'interdittiva rappresenta una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, più in generale, dell'attività della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose.   L'annotazione è inserita nel casellario informatico in esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di pubblicità notizia diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata alla risoluzione dei contratti in essere.

L'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.

Peraltro, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.

Così come precedentemente evidenziato, circa la necessità di assicurare la più ampia pubblicità alla informazione antimafia interdittiva, attraverso l'iscrizione della relativa annotazione nel casellario informatico, allo stesso modo appare ineludibile l'obbligo per l'Autorità di integrare detta annotazione, nei confronti dell'operatore economico interdetto, con la notizia dell'adozione del provvedimento prefettizio, in merito al suo commissariamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b). In tal modo si consentirà di dare maggiore diffusione al provvedimento di commissariamento, già pubblicato sul sito web della prefettura e, soprattutto di assicurare la sua conoscibilità ai soggetti maggiormente interessati, vale a dire alle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici e a tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

 Inoltre, appare necessario, al fine di non pregiudicare le finalità perseguite dalla richiamata norma, impedire la risoluzione dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti, una volta avviata la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L. n.  90/2014, e nelle more che sia adottata dal prefetto la misura straordinaria e temporanea di gestione dell'operatore economico appaltatore.

 Al riguardo, anche l'annotazione dell'informazione circa l'avvio di una siffatta procedura è ammessa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. In particolare, l'art. 8, commi 2, lett. dd) o 4 consente di iscrivere nel casellario «tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori che, anche indipendentemente dall'esecuzione di lavori, forniture e servizi», sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. La disposizione regolamentare richiede all'ANAC, una doppia verifica: quella sulla non manifesta infondatezza dell'informazione e la valutazione in ordine alla sua utilità ai fini di pubblicità. 

Nel caso di specie, come emerge da quanto sopra illustrato, entrambe le verifiche danno esito positivo. Conseguentemente, l'Autorità ha il dovere di iscrivere nel casellario non solo l'annotazione del provvedimento prefettizio di commissariamento dell'operatore economico, già interdetto, ma anche quella che rende pubblico l'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10.

 In tal senso, si comunica che la relativa informativa del Prefetto, così come il provvedimento di commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l., saranno prontamente annotati nel casellario informatico.

 Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it   

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