Corte di
Cassazione – Sentenza n.9616 del 12 maggio 2015
Svolgimento del
processo
La Corte di
Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Catania,
accoglieva la domanda di T. M., proposta nei confronti della I.S.P. s.r.l.,
d'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con tutte le
conseguenze economiche e giuridiche di cui all'art. 18 della legge n. 300 del
1970.
A base del
decisium la Corte del merito, e per quello che interessa in questa sede, poneva
il fondante rilevo secondo il quale non erano stati prodotti bilanci o
documentazione attestante la necessità di procedere alla riorganizzazione
aziendale in ragione della dedotta crisi. Né secondo la Corte del merito
risultavano sufficientemente provate le ragioni tecnico produttive poste a
fondamento del licenziamento.
Quanto al
dedotto aliunde perceptum la predetta Corte rilevava che la relativa prova
incombeva al datore di lavoro.
Avverso questa
sentenza la società in parola ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con
controricorso la parte intimata.
La società
deposita memoria illustrativa.
Motivi della
decisione
Preliminarmente
va rilevata la infondatezza della eccezione sollevata da parte resistente circa
la invalidità della procura rilasciata al procuratore della società ricorrente
per non essere stato specificato e allegato il titolo legittimante e se lo
stesso contenesse i poteri per la nomina dei difensori nel giudizio di
cassazione.
Infatti secondo
le Sezioni Unite di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, il
potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e
conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che
sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al
rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri
siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum
del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente
alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in
ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il
solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione
degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (Cass. S.U. 16
novembre 2009 n. 24179 e Cass. 20 febbraio 2013 n. 4248). In tema di
rappresentanza processuale della persona giuridica, ha precisato,inoltre,
questa Corte, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di
rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia
sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere
della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in
giudizio (Cass. 28 settembre 2011 n. 19824).
Nella specie
parte ricorrente ha dimostrato, con la documentazione allegata alla memoria
illustrativa documentazione questa che riguardando l'ammissibilità del ricorso
ben può essere prodotta ai sensi dell'art. 372 cpc. La ricorrenza in capo allo
sottoscrittore della procura alle liti dei poteri rappresentativi spesi in
ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Con il primo
motivo del ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 420 cpc e vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito
erroneamente non ha ammesso l'articolata prova per testi diretta a dimostrare
l'esigenza di attuare il piano riorganizzativo dell'azienda presso gli uffici
di Catania adottato proprio per far fronte alla commessa relativa al Lotto n.
3.
La censura è
infondata.
Invero il
decisum della Corte territoriale, non si basa sulla mancanza di prova di un
piano di riorganizzazione aziendale, ma sul rilievo che, come già detto in
narrativa, non è risultata dimostrata documentalmente (bilanci o altri
documenti) la dedotta crisi posta a giustificazione dell'allegata necessità di
procedere alla riorganizzazione aziendale che, tra l'altro, non è risultata,
secondo la Corte del merito, effettiva.
Sono, pertanto,
del tutte estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata le critiche
mosse dalla società ricorrente.
I limiti del
devolutum di cui alla critica in esame, del resto non consentono a questo
giudice di legittimità una valutazione della sentenza impugnata diversa dai
profili denunciati.
Con la seconda
censura la società, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt.
420 e 210 cpc nonché vizio di motivazione, rileva che la Corte del merito
erroneamente non ha dato seguito al richiesto ordine di esibizione all'Agenzia
delle entrate ai fini della prova dell'aliunde perceptum.
La censura è
infondata.
Preliminarmente,
va richiamato, l'orientamento di questa Corte, cui si è adeguata la Corte del
merito nella sentenza impugnata, secondo cui in tema di licenziamento
illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria
pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni
semplici, della prova dell1aliunde perceptum o dell' aliunde percipiendum, a
nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione
del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore
abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova
assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. 17
novembre 2010 n. 23226).
Tanto precisato
va, altresì, annotato che secondo giurisprudenza di legittimità in tema di
poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di
esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di
indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne
consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e
il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è
sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di
motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile
soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con
altri mezzi e l'iniziativa della specie, finalità esplorativa (Cass. 25 ottobre
2013 n. 24188).
Il ricorso sulla
base delle esposte considerazioni, in conclusione, va rigettato.
Le spese del
presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali
liquidate in E, 100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori
di legge.
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