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lunedì 22 giugno 2015

Cassazione - Licenziamento illegittimo: la prova dell’aliunde perceptum ricade sul datore di lavoro

Nella sentenza n.9616 del 12 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal dipendente è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del lavoratore estromesso dall'azienda.

Corte di Cassazione – Sentenza n.9616 del 12 maggio 2015

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Catania, accoglieva la domanda di T. M., proposta nei confronti della I.S.P. s.r.l., d'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

A base del decisium la Corte del merito, e per quello che interessa in questa sede, poneva il fondante rilevo secondo il quale non erano stati prodotti bilanci o documentazione attestante la necessità di procedere alla riorganizzazione aziendale in ragione della dedotta crisi. Né secondo la Corte del merito risultavano sufficientemente provate le ragioni tecnico produttive poste a fondamento del licenziamento.

Quanto al dedotto aliunde perceptum la predetta Corte rilevava che la relativa prova incombeva al datore di lavoro.

Avverso questa sentenza la società in parola ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La società deposita memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la infondatezza della eccezione sollevata da parte resistente circa la invalidità della procura rilasciata al procuratore della società ricorrente per non essere stato specificato e allegato il titolo legittimante e se lo stesso contenesse i poteri per la nomina dei difensori nel giudizio di cassazione.

Infatti secondo le Sezioni Unite di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (Cass. S.U. 16 novembre 2009 n. 24179 e Cass. 20 febbraio 2013 n. 4248). In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ha precisato,inoltre, questa Corte, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. 28 settembre 2011 n. 19824).

Nella specie parte ricorrente ha dimostrato, con la documentazione allegata alla memoria illustrativa documentazione questa che riguardando l'ammissibilità del ricorso ben può essere prodotta ai sensi dell'art. 372 cpc. La ricorrenza in capo allo sottoscrittore della procura alle liti dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

Con il primo motivo del ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 420 cpc e vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito erroneamente non ha ammesso l'articolata prova per testi diretta a dimostrare l'esigenza di attuare il piano riorganizzativo dell'azienda presso gli uffici di Catania adottato proprio per far fronte alla commessa relativa al Lotto n. 3.

La censura è infondata.

Invero il decisum della Corte territoriale, non si basa sulla mancanza di prova di un piano di riorganizzazione aziendale, ma sul rilievo che, come già detto in narrativa, non è risultata dimostrata documentalmente (bilanci o altri documenti) la dedotta crisi posta a giustificazione dell'allegata necessità di procedere alla riorganizzazione aziendale che, tra l'altro, non è risultata, secondo la Corte del merito, effettiva.

Sono, pertanto, del tutte estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata le critiche mosse dalla società ricorrente.

I limiti del devolutum di cui alla critica in esame, del resto non consentono a questo giudice di legittimità una valutazione della sentenza impugnata diversa dai profili denunciati.

Con la seconda censura la società, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 420 e 210 cpc nonché vizio di motivazione, rileva che la Corte del merito erroneamente non ha dato seguito al richiesto ordine di esibizione all'Agenzia delle entrate ai fini della prova dell'aliunde perceptum.

La censura è infondata.

Preliminarmente, va richiamato, l'orientamento di questa Corte, cui si è adeguata la Corte del merito nella sentenza impugnata, secondo cui in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell1aliunde perceptum o dell' aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. 17 novembre 2010 n. 23226).

Tanto precisato va, altresì, annotato che secondo giurisprudenza di legittimità in tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della specie, finalità esplorativa (Cass. 25 ottobre 2013 n. 24188).

Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali liquidate in E, 100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

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