Nel
caso di specie, infatti, gli ermellini hanno ritenuto che l’assenza dei
requisiti suddetti avesse determinato una sopravvenuta impossibilità della prestazione
"meramente temporanea".
Corte di
Cassazione - Sentenza n.12486 del 17 giugno 2015
Svolgimento del
processo
1. - La sentenza
attualmente impugnata accoglie l’appello di D.M. avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12096/2012 e, in riforma di tale sentenza, annulla il
licenziamento intimato all’appellante dalla M.A. s.r.l. il 24 maggio 2011 e,
per l’effetto, ordina alla suddetta società di reintegrare il dipendente nel
posto di lavoro precedentemente assegnatogli e la condanna a corrispondergli, a
titolo di risarcimento del danno, una indennità pari all’importo delle
retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino all’effettiva
reintegra, oltre agli accessori di legge e detratto quanto percepito dal
lavoratore, negli anni 2012 e 2013, per attività lavorativa svolta alle
dipendenze di terzi ovvero per redditi di impresa.
La Corte
d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) ad avviso del
Collegio, nella specie, è ravvisabile una sopravvenuta impossibilità della
prestazione lavorativa "meramente temporanea", come confermato non
solo dal fatto che il lavoratore è riuscito, in poco tempo, ad acquisire i
titoli e le abilitazioni la cui mancanza ha determinato il licenziamento, ma
anche dalla circostanza che la datrice di lavoro non ha dedotto alcun elemento
idoneo a dimostrare la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità definitiva e
non rimovibile;
b) pur dovendosi
escludere la possibilità di attribuire rilievo, per la valutazione della
sussistenza dell’interesse apprezzabile dell’azienda all’utilizzabilità
dell’appellante in mansioni diverse, in ogni caso la società avrebbe dovuto
dimostrare le ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile attendere la
rimozione del temporaneo impedimento all’espletamento, da parte del lavoratore,
delle mansioni dì pilota di I.;
c) invece, la M.
non solo non ha dato tale dimostrazione, ma neppure ha dedotto le anzidette
ragioni, che, peraltro, nella specie, non appaiono neppure ravvisabili, date le
dimensioni dell’organizzazione aziendale e il periodo di tempo molto contenuto
che, con un giudizio ex ante, si può ipotizzare come necessario per la
rimozione dell’impedimento;
d) né va omesso
di rilevare che la datrice di lavoro, violando i principi costituzionali di
solidarietà sociale, anziché segnalare al lavoratore - riammesso in servizio
molto tempo dopo la sentenza dichiarativa della sussistenza, tra le parti, di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito della nullità dei
termini apposti ad alcuni contratti intercorsi tra le parti - la necessità di
riacquistare a sue spese i titoli e le abilitazioni mancanti, ha immediatamente
proceduto al licenziamento, pur essendo consapevole del fatto che il corso di
T.R. doveva svolgersi necessariamente entro un periodo di tempo incompatibile
con quello necessario per l’acquisizione dei titoli e delle abilitazioni
mancanti.
2.- Il ricorso
di M.A. s.r.l. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi;
resiste, con
controricorso, D.M.
Entrambe le
parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della
decisione
I - Sintesi dei
motivi di ricorso
1. Il ricorso è
articolato in cinque motivi.
1.1. - Con il
primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
Si contesta la
affermazione della Corte d’appello secondo cui la mancanza dei titoli e elle
abilitazioni posta a base del licenziamento è configurarle come sopravvenuta
impossibilità della prestazione lavorativa "meramente temporanea",
come confermato non solo dal fatto che il lavoratore è riuscito, in poco tempo,
ad acquisire i suddetti titoli e le abilitazioni, ma anche dalla circostanza
che la datrice di lavoro non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare la
ricorrenza di una ipotesi di impossibilità definitiva e non rimovibile.
Si sottolinea
che la società aveva evidenziato, nel giudizio di appello, che il lavoratore
non essendo in possesso di una licenza in corso di validità come da normativa
JAR - FCL 1025(a) (b) (1) non era abilitato ad accedere al nuovo T.R. ATR,
indicato nella lettera di ripristino del rapporto di lavoro e, conseguentemente,
non poteva svolgere le mansioni di pilota di I, per le quali era stato assunto.
Tale situazione faceva venire meno la causa del contratto per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ.
Era stato, in particolare,
chiarito che, fin dal 2009, il M. non era in possesso della abilitazione
necessaria a pilotare i nuovi aerei della Compagnia, non avendo effettuato il
T.R. per gli aerei B737 300/900 e ATR 42/72, abilitazione che non aveva ancora
conseguito all’epoca del giudizio di appello e che è essenziale per il
pilotaggio, non essendo all’uopo sufficiente avere la licenza o l’iscrizione
all’albo.
1.2. - Con il
secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., della legge n. 604 del
1966, dell’art. 2119 cod. civ., nonché dell’art 421 cod. proc. civ.
Si sostiene che
le condizioni di legittimità del licenziamento vanno valutate con riguardo al
momento in cui l’atto è stato intimato, mentre nella specie la Corte romana ha
dichiarato l’illegittimità del licenziamento facendo riferimento a circostanze
verificatesi dopo l’intimazione, con un metodo in base al quale l’ipotesi della
impossibilità sopravvenuta della prestazione, come causa del recesso, verrebbe,
di fatto, vanificata tutte le volte in cui il lavoratore, dopo l’atto di
risoluzione, riesca a modificare e/o eliminare le condizioni fattuali che aveva
reso impossibile la prestazione lavorativa.
In tal modo,
verrebbe limitata la libertà dell’imprenditore di stabilire le modalità di
svolgimento della propria attività, sancita dall’art. 41 Cost, e sicuramente
non limitata dalla legge n. 604 del 1966 e verrebbe meno anche uno dei due
limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro, rappresentato dal
rispetto dei fatti costitutivi del diritto controverso, sui quali non possono
incidere le sopravvenienze.
1.3. - Con il
terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1175 e 1464 cod. civ., nonché
del CCAL dei piloti M. s.r.l. del 2009.
Si contesta
l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la M.A. s.r.l. avrebbe
dovuto dimostrare le ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile
attendere la rimozione del temporaneo impedimento all’espletamento, da parte
del lavoratore, delle mansioni di pilota di I.
Si aggiunge che
l’unica mansione esigibile ad un pilota è quella del servizio al volo, sicché
se non ne è possibile l’espletamento, il recesso è legittimo in base alla
contrattazione collettiva.
Inoltre, nella
specie, non vi erano elementi che potevano rendere oggettivamente prevedibile
la cessazione della impossibilità della prestazione, visto che, al momento del
licenziamento, tale situazione si protraeva dall’ottobre 2009.
D’altra parte,
non si può sostenere che la società abbia agito violando, i principi di
correttezza e buona fede, in quanto, come attesta anche la relativa normativa,
è il titolare della licenza che ha la responsabilità di avere cura delle date
di scadenza della licenza stessa, come di ogni altra qualifica. E, nella
specie, il lavoratore ha tenuto un comportamento negligente, indicativo di un
palese disinteresse alla prosecuzione del rapporto e non si è curato di tenere
aggiornata la documentazione necessaria per l’espletamento delle mansioni di
pilota, mentre, nelle more, si è impegnato in dispendiose operazioni economiche
nel settore della ristorazione.
1.4. - Con il
quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 420 e 421 cod. proc. civ.
Si precisa che,
dalla sentenza impugnata, risulta che, secondo la Corte territoriale, le
suindicate ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile attendere la
rimozione del temporaneo impedimento allo svolgimento della prestazione non
solo non sono state dimostrate dalla M. ma non sono state neppure dedotte e,
comunque, non sarebbero ravvisabili, date le dimensioni dell’organizzazione
aziendale e il periodo di tempo molto contenuto che, con un giudizio ex ante,
si può ipotizzare come necessario per la rimozione dell’impedimento.
Si rileva, al
riguardo, che la società si era offerta di fornire la prova dell’impossibilità
di aspettare - data la non prevedibilità delle tempistiche - il perfezionamento
della documentazione da parte del lavoratore necessaria, non tanto per rendere
la prestazione lavorativa, ma semplicemente per accedere al T.R. con esito
comunque con scontato.
La Corte
d’appello non ha invece ammesso la prova orale chiesta, sul punto, dalla
società, fin dalla memoria di primo grado ed ha emesso la propria decisione
senza effettuare alcuna verifica della sussistenza delle condizioni che avevano
determinato il licenziamento, con riguardo al momento della relativa
intimazione.
1.5. - Con il
quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
Si deduce che la
Corte territoriale ha anche omesso di esaminare le attività commerciali poste
in essere dal M. nel periodo in cui aveva lasciato scadere la documentazione
necessaria per la effettuazione del T.R. conseguentemente, aveva reso
impossibile l’espletamento delle mansioni di pilota.
Infatti, se la
Corte d’appello avesse considerato che il lavoratore, nelle more, si è
impegnato in dispendiose operazioni economiche nel settore della ristorazione,
non solo avrebbe potuto rendersi conto non solo della carenza di interesse
dimostrata dal M. rispetto alla ripresa dell’attività di pilota ma avrebbe
potuto apprezzare l’esistenza di altri elementi che rendevano impossibile la
prestazione lavorativa per un periodo di tempo non compatibile con le esigenze
aziendali.
Il — Esame delle
censure
2. - Il primo e
il quinto motivo sono inammissibili, perché non sono formulati in modo conforme
al nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che si applica ratione
temporis al presente ricorso (visto che la sentenza impugnata è stata
depositata il 29 maggio 2014 e la novella si applica ai ricorsi avverso
sentenze depositate dopo il giorno 11 settembre 2012).
2.1. - Infatti,
benché la rubrica di tali motivi abbia un contenuto conforme alla suddetta
novella, le argomentazioni delle censure, invece, non ne tengono conto e
neppure tengono conto dei condivisi orientamenti di questa Corte, secondo cui:
a) la
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo
costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,
è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali
(Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928);
b) tale anomalia
si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico", nella " motivazione apparente", nel "contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. SU 7
aprile 2014, n. 8053);
c) analogamente
deve escludersi che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134, sia sindacabile, in sede di legittimità, la
correttezza logica della motivazione della idoneità probatoria di una
determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio
di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).
2.2. - Nella
specie, è del tutto evidente che né con il primo né con il quinto motivo si
denunciano "anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della
motivazione in sé".
Questo rende
tali motivi inammissibili.
3. - Gli altri
motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto) - da esaminare congiuntamente, data
la loro intima connessione - non sono da accogliere, salva restando
l’inammissibilità dei profili di censura con i quali - nonostante il formale
richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione di
tutti i suindicati motivi - la società ricorrente esprime, in realtà, un mero
dissenso valutativo delle risultanze di causa e invoca, nella sostanza, un
diverso apprezzamento di merito delle stesse, non ammissibile in sede di
legittimità.
4. - Le restanti
censure sono infondate in quanto non sono idonee a contestare in modo efficace
quella che si deve considerare come la ratio decidendi che principalmente
sorregge la motivazione della sentenza impugnata, rappresentata dalla
affermazione secondo cui la datrice di lavoro - con violazione dei principi di
correttezza e buona fede e dei "principi costituzionali di solidarietà
sociale" - anziché segnalare, con congruo anticipo, al lavoratore -
riammesso in servizio molto tempo dopo la sentenza dichiarativa della
sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
seguito della nullità dei termini apposti ad alcuni contratti intercorsi tra le
parti - la necessità di riacquistare a sue spese i titoli e le abilitazioni
mancanti, ha proceduto al licenziamento pochi giorni dopo la accettazione, da
parte dell’interessato, di riprendere servizio anche presso la sede di Pescara
ove era stato trasferito, e benché la M. fosse consapevole del fatto che il
richiesto corso di T.R. doveva svolgersi necessariamente entro un periodo di
tempo incompatibile con quello necessario per l’acquisizione dei titoli e delle
abilitazioni mancanti.
Questo tipo di
comportamento - che effettivamente risulta in contrasto i fondamentali principi
richiamati dalla Corte romana - dimostra, di per sé, l’illegittimità del
licenziamento, risultando priva di ragionevole giustificazione la decisione
della società di irrogare la sanzione espulsiva, in modo cosi
"precipitoso" e adducendo motivazioni che appaiono del tutto
pretestuose - come rileva la Corte territoriale - tanto più ove si consideri
l’intero rapporto intercorso fra le parti, che per ben tre anni si è sviluppato
attraverso una serie di contratti a termine, giudizialmente dichiarati
parzialmente nulli.
5. - Ebbene, la
suindicata statuizione - idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata come
si è detto — non viene specificamente contestata dalla attuale ricorrente, che,
a proposito della violazione dei principi di correttezza e buona fede riscontrata
dalla Corte romana, svolge argomentazioni del tutto ininfluenti ed ultronee
rispetto alle ragioni poste a base della decisione, limitandosi a fare generico
riferimento, del tutto non contestualizzato, alla normativa che pone a carico
del proprietario della licenza la responsabilità di avere cura delle date di
scadenza della licenza stessa, come di ogni altra qualifica, senza considerare
che, nella specie, il pilota non ha mai negato tale circostanza ma si è trovato
a subire, a causa del comportamento della M. uno iato nel suo percorso
professionale, con conseguente forzata inutilizzazione della licenza.
La società
inoltre - anziché spiegare la ragione della condotta censurata dalla Corte
d’appello, nel punto, rappresentata dal non avere avvertito in tempo utile
l’interessato della necessità di procurarsi l’abilitazione necessaria a
pilotare i nuovi aerei della Compagnia, onde poter ripristinare il rapporto di
lavoro e, conseguentemente, svolgere le mansioni di pilota di I., per le quali
era stato assunto, secondo quanto stabilito nella sentenza che aveva dichiarato
l’illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti intercorsi
fra le parti dal giugno 2006 all’agosto 2009 - sostiene che sarebbe stato il
lavoratore a tenere un comportamento negligente, indicativo di un palese
disinteresse alla prosecuzione del rapporto e, del tutto apoditticamente,
desume tale disinteresse dal fatto che il pilota non si sia curato di tenere
aggiornata la documentazione necessaria per l’espletamento delle mansioni di
pilota e si sia impegnato, nelle more, in dispendiose operazioni economiche nel
settore della ristorazione (circostanze che risultano del tutto inidonee a dare
una giustificazione del comportamento della M., preso in considerazione nel
suddetto passo della sentenza impugnata).
6. - Come si
vede, quindi, nessuno dei pur numerosi argomenti svolti al riguardo dalla M.
tocca minimamente la suddetta statuizione della sentenza impugnata, sicché la
relativa impugnazione si deve considerare meramente apparente e quindi
inesistente.
Trova quindi
applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni,
tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali
ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle
altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non
impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza
(vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n.
16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass.
27 maggio 2014, n. 11827).
Questo porta al
rigetto del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, con assorbimento di
ogni altro profilo di censura.
III -
Conclusioni
7. - In sintesi,
il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione -
liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza,
dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro
5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per
legge.
Ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art.
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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