Si
informa che dal 1° luglio 2015 entrerà in vigore il c.d. "DURC
on-line". Infatti, con la pubblicazione in G.U. n. 125 del 1° giugno 2015
del D.M. del 30 gennaio 2015 (all. 1) è stata data attuazione all'articolo 4
del D.L. n. 34/2014 recante importanti novità in materia di semplificazione del
DURC. Le novità sono molteplici.
Nel
riportare, a tale riguardo, in allegato (all. 2) alla presente, la circolare
della CNCE - Commissione Nazionale delle Casse Edili - n. 570 del 18 giugno
2015 con cui vengono forniti primi chiarimenti in relazione alle nuove
procedure del DURC on-line, si fa presente che le principali novità derivanti
dalla semplificazione riguardano tra l'altro:
-
un
solo DURC rispetto alle 4 tipologie oggi esistenti;
-
un
unico periodo di validità di 120 giorni;
-
l'interrogazione
telematica da parte dell'impresa ovvero di un soggetto delegato delle banche
dati INPS, INAIL, e Casse Edili indicando semplicemente il codice fiscale del
soggetto da unificare;
-
la
verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse
Edili verrà effettuata in tempo reale;
-
il
Documento generato sostituirà completamente il Durc attualmente in vigore.
Le
nuove procedure del DURC on-line si soffermano quindi sui casi di regolarità o
di irregolarità delle imprese.
Nel
caso di irregolarità contributiva l'INAIL, l'INPS e le Casse Edili
trasmetteranno, tramite PEC, all'interessato o al soggetto delegato, l'invito a
regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni. In
caso di mancata regolarizzazione verrà rilasciato un DURC irregolare con
l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Nel
rinviare, pertanto, per ogni aspetto, alla citata ed allegata circolare n. 570
del 18 giugno 2015 della CNCE ed al D.M. del 30/01/2015 si trasmette, altresì,
sempre in allegato (all.3), la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015
con cui la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva si sofferma,
dettagliatamente, sui vari aspetti innovativi del "DURC on-line".
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