-
l’impiego
di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro, salvo che
il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa;
oppure
-
gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
In
relazione ai suddetti criteri di computo, il Ministero del Lavoro, nella Nota Prot. n.7127/2015,
ha precisato che, ai fini della irrogazione della sanzione della sospensione
dell’attività d’impresa, gli amministratori, anche ove prestino attività in azienda, sono esclusi dal calcolo
della forza lavoro.
Valerio
Pollastrini
1)
-
art.2, comma 1, lett. a, del D.Lgs n.81/2008;
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