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lunedì 11 maggio 2015

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche

Si riporta il testo integrale della Risoluzione n.45/E del 6 maggio 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione 06 maggio 2015, n. 45/E

Nei diversi gradi di giudizio pendono controversie concernenti la violazione da parte della Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (NOTA 1) e l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

A seguito della violazione di detto obbligo gli uffici, oltre a disconoscere in capo all’ASD i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (NOTA 2), procedono, ai sensi del citato art. 4, comma 3:

a) nel caso di pagamenti effettuati dall’ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69, comma 2 (NOTA 3), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione;

b) nel caso di somme percepite dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.

In giudizio i contribuenti contestano la vigenza del comma 3 dell’art. 4 del DM n. 473 del 1999 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e, quindi, la legittimità della pretesa impositiva.

Al riguardo, si evidenzia che il citato DM n. 473 del 1999 è stato emanato in attuazione del comma 7 dell’art. 25 della legge n. 133 del 1999 ai sensi del quale "Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... sono stabilite ... le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva".

L’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 ha disposto che "i pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste ...concorrono in ogni caso ... a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima".

Il citato articolo 25 è stato successivamente sostituito per effetto dell’articolo 37, comma 2, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha abrogato la disposizione del comma 7 dell’articolo 25 ed ha introdotto al comma 5 la disciplina compiuta degli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità.

Il nuovo comma 5, in particolare, dispone che "I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ... e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze ... L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ... e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ...".

Successivamente, l’art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all’obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie (NOTA 4).

Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile - dopo le modifiche recate, con decorrenza 1° gennaio 2000, dalla legge n. 342 del 2000 (NOTA 5) - in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti, è rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell’art. 25 e comporta, in capo all’associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.

Considerata la nuova formulazione dell’art. 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD.

Per completezza si rileva che, in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola (valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E (NOTA 6) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall’importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto.

Alla luce dei chiarimenti forniti, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

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