Il
caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini in seguito alle sentenze
con le quali sia il Tribunale di Napoli che la Corte di Appello del capoluogo
campano avevano ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dalla Milano
Assicurazioni S.P.S. ad un proprio dipendente al quale era stata imputata la sottrazione,
negli anni 1994-1995, di circa un centinaio di assegni, allorché lo stesso aveva
svolto le mansioni d'impiegato amministrativo presso i centri di liquidazione
danni di Napoli.
A
fondamento del decisum la Corte del
merito aveva posto il rilievo fondante secondo il quale la contestazione, in
quanto priva della specificazione delle circostanze concrete, dei tempi precisi
degli eventi e delle persone che avrebbero permesso e concorso al realizzarsi
delle condotte, e dunque generica, non aveva permesso al dipendente un adeguato
esercizio del diritto di difesa.
Avverso
questa sentenza, la nominata società aveva ricorso per Cassazione, sostenendo che, in realtà, la lettera di contestazione non sarebbe stata
affatto generica ed il suo contenuto avrebbe consentito al lavoratore di
difendersi adeguatamente.
Investita
della questione, la Cassazione ha però ritenuto infondata la censura predetta.
Costituisce,
invero, giurisprudenza consolidata di legittimità il principio secondo il quale
la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti
qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della
specificità, che risulta integrato quando sono fornite le indicazioni
necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i
fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o
comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt.2104 e 2105 cc
e il relativo accertamento costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile
in Cassazione, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte
dal giudice di merito (1).
Nel
caso in esame, gli ermellini hanno osservato come la Corte del merito si fosse strettamente
attenuta a siffatto principio e con accertamento di fatto, supportato da
corretta e logica motivazione, come tale sottratta al sindacato del giudice di
legittimità, aveva ritenuto che la contestazione non contenesse i riferimenti
necessari per individuare i fatti contestati nelle loro singole materialità, sì
da consentire al lavoratore una adeguata difesa.
Queste,
in sostanza, le considerazioni in base alla quale la Suprema Corte, confermando
l’illegittimità del recesso, ha disposto il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
V. per tutte Cass., Sentenza n.1562 del 3 febbraio 2003 e Cass., Sentenza n.16584 del 23 agosto 2004 e, da ultimo, Cass., Sentenza n.10662 del 15
maggio 2014;
Nessun commento:
Posta un commento