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venerdì 15 maggio 2015

La genericità della contestazione determina l’illegittimità del licenziamento

Nella sentenza n.9615 del 12 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa, la previa contestazione dell'addebito deve riferire tutte le indicazioni necessarie per individuare il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, garantendo in tal modo al lavoratore la possibilità di approntare al meglio la propria difesa.

Il caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini in seguito alle sentenze con le quali sia il Tribunale di Napoli che la Corte di Appello del capoluogo campano avevano ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dalla Milano Assicurazioni S.P.S. ad un proprio dipendente al quale era stata imputata la sottrazione, negli anni 1994-1995, di circa un centinaio di assegni, allorché lo stesso aveva svolto le mansioni d'impiegato amministrativo presso i centri di liquidazione danni di Napoli.

A fondamento del decisum la Corte del merito aveva posto il rilievo fondante secondo il quale la contestazione, in quanto priva della specificazione delle circostanze concrete, dei tempi precisi degli eventi e delle persone che avrebbero permesso e concorso al realizzarsi delle condotte, e dunque  generica,  non aveva permesso al dipendente un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Avverso questa sentenza, la nominata società aveva ricorso per  Cassazione, sostenendo che, in realtà,  la lettera di contestazione non sarebbe stata affatto generica ed il suo contenuto avrebbe consentito al lavoratore di difendersi adeguatamente.

Investita della questione, la Cassazione ha però ritenuto infondata la censura predetta.

Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di legittimità il principio secondo il quale la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che risulta integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt.2104 e 2105 cc e il relativo accertamento costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in Cassazione, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (1).

Nel caso in esame, gli ermellini hanno osservato come la Corte del merito si fosse strettamente attenuta a siffatto principio e con accertamento di fatto, supportato da corretta e logica motivazione, come tale sottratta al sindacato del giudice di legittimità, aveva ritenuto che la contestazione non contenesse i riferimenti necessari per individuare i fatti contestati nelle loro singole materialità, sì da consentire al lavoratore una adeguata difesa.

Queste, in sostanza, le considerazioni in base alla quale la Suprema Corte, confermando l’illegittimità del recesso, ha disposto il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

1)      - V. per tutte Cass., Sentenza n.1562 del 3 febbraio 2003  e Cass., Sentenza n.16584 del 23 agosto 2004  e, da ultimo, Cass., Sentenza n.10662 del 15 maggio 2014;

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