Legge di stabilità 2015: esonero contributivo
triennale
Ho
il piacere di portare alla Tua conoscenza che il Gruppo di lavoro "Jobs
act e legge 190/2014" istituito in seno alla Commissione Nazionale
"Commercialista del lavoro" ha predisposto il documento allegato che
illustra la disciplina dell’esonero contributivo triennale di cui ai commi 118
e seguenti dell'articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In
particolare, con la richiamata disposizione, al fine di promuovere forme di
occupazione stabile, sono stati previsti esoneri contributivi per le assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Tale
agevolazione costituisce un tassello del progetto del Governo per combattere il
lavoro precario che, unitamente al contratto a tutele crescenti e all'aumento
delle aliquote contributive della gestione separata, si pone l'obiettivo di
agevolare il lavoro a tempo indeterminato.
Allegato 1
ESONERO
CONTRIBUTIVO TRIENNALE DI CUI AI COMMI 118 E SEGUENTI DELL’ARTICOLO UNICO DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190
SOMMARIO:
PREMESSA
CAPITOLO
1
1.1.
Datori di lavoro interessati
1.2.
Aspetti comunitari
1.3.
Rapporti di lavoro agevolati
1.4.
Esclusioni
1.5.
Condizioni
1.6.
Durata del beneficio
1.7.
Contratto di somministrazione
1.8.
Datori di lavoro agricoli
1.9.
Misura dell’agevolazione
1.10.
Cumulabilità
1.11.
Modalità di utilizzo
1.12.
Criticità
2.1
Comparazione con assunzioni agevolate in base ad altre norme
2.2
Art. 8 comma 9 Legge 407/90 (abrogato dal 31/12/2014)
2.3
Benefici art. 8 comma 9 Legge 407/90 (Centro/Nord)
2.4
Benefici art. 8 comma 9 Legge 407/90 (Artigiani/Mezzogiorno)
2.5
Confronto
2.6
Assunzione Giovani 18/29 anni D.L. 76/2013
2.7
Giovani da 18 a 29 anni - art. 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76
2.8
Confronto
2.9
Costo del lavoro per neo assunti, con e senza bonus nel 2015
Allegato
- Controllo Condizioni per usufruire dell’esonero contributivo L. 190/2014
PREMESSA
La
legge di stabilità 2015, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha
previsto esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Trattasi
di un’agevolazione da considerarsi come un tassello del progetto di questo
Governo per combattere il lavoro precario che, unitamente al contratto a tutele
crescenti e all’aumento delle aliquote contributive della gestione separata,
vogliono nei fatti, e non solo nelle parole, agevolare il lavoro a tempo
indeterminato.
CAPITOLO 1
1.1. Datori di
lavoro interessati
L’esonero
contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, quindi anche soggetti
non imprenditori.
Per
i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni si applicano a
condizioni specifiche e nei limiti di spesa. (Vedi paragrafo dedicato)
1.2. Aspetti
comunitari
L’art.
107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita "...Salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza....", pertanto, essendo la normativa in esame applicabile a
tutti i datori di lavoro privati ed a tutto il territorio nazionale, si ritiene
che gli esoneri contributivi non debbano esser considerati aiuti di stato in
quanto non si è in presenza di un vantaggio selettivo.
1.3. Rapporti di
lavoro agevolati
L’esonero
contributivo si applica "....alle nuove assunzioni con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.....".
Anche
se il testo della legge parla solo di nuove assunzioni, la Circolare INPS n. 17
del 29/01/2015 ha chiarito che l’agevolazione contributiva spetta anche in caso
di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro
indeterminato.
Inoltre,
dal tenore letterale della norma - la quale dispone che l’agevolazione riguarda
le nuove assunzioni "....decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31/12/2015" - si può ritenere agevolato il
contratto di assunzione stipulato, ad esempio, il 30/12/2015 con inizio
rapporto il 20/01/2016.
La
Circolare INPS precisa che risultano agevolate anche le assunzioni a tempo
indeterminato:
-
con contratto di lavoro ripartito (job sharing) di cui agli articoli 41-45 del
d.lgs. 276/2003, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano
possedute da ambedue e lavoratori co-obbligati;
-
con personale con qualifica dirigenziale;
-
instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
-
a scopo di somministrazione (vedi più avanti).
1.4. Esclusioni
L’esonero
contributivo non spetta:
a)
in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di
lavoro domestico;
b)
relativamente ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di
lavoro;
c)
con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015
(data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) abbiano già avuto con
il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno
considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
Quest’ultimo
punto, volto a evitare abusi da parte dei datori di lavoro, non consente di
avere l’agevolazione per quei dipendenti in forza a tempo indeterminato nel
periodo dall’01/10/2014 al 31/12/2014, anche se fossero, ad esempio,
disoccupati dall’01/01/2015 al 30/09/2015 e poi riassunti dallo stesso datore
di lavoro o da società controllate o collegate o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
Particolare
attenzione va prestata alla locuzione "anche per interposta persona",
la Cassazione, nel caso delle agevolazioni di cui all’art. 8 della legge 223/91
statuendo che "il diritto ai benefici economici ..... è escluso ..... da
parte di impresa ... che presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti" ha ricompreso non solo le forme di controllo e/o di
collegamento espressamente regolate dall’art. 2359 cod. civ., ma pure quei rapporti
tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e
coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un
comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti
legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentele, di
affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra i soci)
(Cassazione 20/4/2006 n. 9224);
d)
se sia stata ottenuta in precedenza, dunque l’agevolazione non è
"ripetibile", la norma precisa che "L’esonero di cui al presente
comma ... non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio ...
sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo
indeterminato con lo stesso datore di lavoro";
e)
relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro
intermittente; in particolare la Circolare INPS ritiene che tale fattispecie
non possa rientrare fra le tipologie incentivate in quanto non è un contratto
che per sua natura possa definirsi stabile.
1.5. Condizioni
La
possibilità di usufruire degli sgravi contributivi è vincolata al possesso
della regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 27 dicembre
2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ossia:
-
possesso, del documento unico di regolarità contributiva;
-
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
La
già citata Circolare 17, precisa, inoltre, che l’agevolazione è sottoposta ai
vincoli previsti dalla legge 92/2012, per cui non spetta:
a)
se l’assunzione del lavoratore viola un diritto di precedenza alla riassunzione
di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
b)
se il datore di lavoro ha in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano
finalizzati all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità
produttiva;
c)
per quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o
controllo;
d)
quando il datore di lavoro inoltra tardivamente il modello di assunzione
(Unilav o Unisomm) l’esonero contributivo non spetta per il periodo compreso
dalla data di assunzione a quella dell’inoltro tardivo della comunicazione
obbligatoria.
La
Circolare INPS dopo aver elencato le sopraccitate preclusioni alla fruizione
dell’agevolazione, sottolinea che l’obbiettivo che l’esonero contributivo
persegue è la promozione di forme di occupazione stabile ed in questa
prospettiva reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali
della legge 92/2012 in riferimento alla cause ostative di cui all’art. 4, comma
12, lettera a).
Di
conseguenza, con un’interpretazione innovativa e quasi sorprendente, estende
l’agevolazione anche alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato anche
se costituiscono un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto
collettivo di lavoro, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni.
La
stessa Circolare INPS ammette l’esonero contributivo anche:
-
in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a
tempo indeterminato;
-
se l’acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale che, in attuazione
dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge 428/1990, entro un
anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato
lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze.
In
riferimento al diritto di precedenza di cui al punto a) si ricorda che:
-
nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato i lavoratori in mobilità e
quelli licenziati per riduzione del personale hanno diritto di precedenza in
caso di assunzioni per 6 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro,
mentre in caso di trasferimento d’azienda l’art. 47 della legge 428/1990
prevede un obbligo di precedenza di assunzione per un anno dalla data del
trasferimento per i lavoratori che non sono passati alle dipendenze
dell’affittuario o del subentrante;
-
nell’ambito di un rapporto a termine ad un lavoratore cessato, che nel corso di
uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia lavorato per più
di sei mesi, viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi
con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine.
In
tale ipotesi però, affinché il diritto di precedenza sia efficace, è necessario
che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di volersene avvalere entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto.Detto diritto di precedenza è escluso nel caso di diverse disposizioni previste da contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale;
-
dall’entrata in vigore della L. 78 del 16/05/2014 per quanto riguarda i
contratti a termine il datore di lavoro deve già nella lettera di assunzione
ricordare al lavoratore l’esistenza del suo diritto. Ciò significa che in
seguito non deve fare altro.
La
precedenza varrà dal momento in cui la sua esternazione (comportamento
volontario e attivo) viene a conoscenza del datore di lavoro. Nel limite del
semestre di vigenza, se il prestatore non ha espresso la sua volontà, nel
momento in cui l’imprenditore deve assumere, costui può legittimamente assumere
chi vuole.
1.6. Durata del
beneficio
L’esonero
contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi, quindi il beneficio
compete dal giorno della data di assunzione "agevolata" fino al
giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo.
1.7. Contratto
di somministrazione
Risulta
agevolata anche l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
anche se la somministrazione è resa a tempo determinato.
In
riferimento a questo aspetto l’Inps precisa che l’assunzione a tempo
indeterminato da parte dell’utilizzatore di un lavoratore somministrato, che
già abbia goduto dell’esonero per una somministrazione presso lo stesso, può
essere concessa a condizione che:
-
il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato per i precedenti sei
mesi incluso il somministratore;
-
si scomputi dal periodo di esonero massimo consentito (36 mesi) il periodo
usufruito presso la società di somministrazione per il tempo di utilizzo da
parte dello stesso datore di lavoro.
1.8. Datori di
lavoro agricoli
Per
i datori di lavoro del settore agricolo sono previste regole particolari che,
in determinati casi, possono consentire di fruire dello sgravio nel caso di
stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato, sempre decorrenti dal 1° gennaio 2015 e non oltre
il 31 dicembre 2015.
I
requisiti, differenti rispetto agli altri datori di lavoro, sono:
-
i lavoratori non devono essere stati occupati nel 2014;
-
in caso di lavoratori a tempo determinato, devono essere iscritti negli elenchi
nominativi per un numero di giornate di lavoro inferiore a 250 giornate con
riferimento all’anno solare 2014 (art. 1 co. 119 della legge di stabilità
2015).
Inoltre,
mentre per la generalità dei datori di lavoro non risultano previste
particolari procedure o richieste, per usufruire dell’esonero i datori di
lavoro agricolo dovranno presentare apposita domanda all’INPS.
L’istituto
riconoscerà la possibilità di fruire dell’esonero in relazione alle risorse
assegnate (riconosciute nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per
l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019). L’incentivo è riconosciuto
dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel
caso di insufficienza delle risorse, valutate anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio
sito internet.
A
tal uopo, la Direzione Generale dell'INPS ha già fornito le istruzioni tecniche
per la fruizione dell'esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato nel corso del 2015 introdotto dall'art. 1, comma 119, della L.
190/2014 (legge di stabilità per il 2015).
Si
segnalano gli aspetti relativi ai datori di lavoro agricolo che assumono operai
a tempo indeterminato i quali per accedere al beneficio devono presentare
all'istituto apposita istanza telematica.
A
tal fine i datori di lavoro agricolo avranno a disposizione, all’interno del
"Cassetto previdenziale aziende agricole"_ sezione
"Comunicazioni bidirezionale - Invio Comunicazione", il modello di
comunicazione "ASSUNZIONE OTI 2015", attraverso il quale potranno
inizialmente prenotare le risorse e successivamente comunicare l'avvenuta
assunzione del lavoratore secondo il seguente percorso:
-
il datore di lavoro prenota lo sgravio, attraverso la compilazione della prima
sezione del modello INPS. Si ricorda in proposito che - a differenza di quanto
previsto per gli altri settori produttivi - per i datori di lavoro agricolo il
beneficio viene riconosciuto solo fino a capienza delle risorse finanziarie
stanziate (pari per l'anno 2015 a 2 milioni di euro);
-
entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS comunica al datore di lavoro
richiedente la disponibilità delle risorse (che risulteranno dunque prenotate a
suo favore);
-
successivamente all'assunzione del lavoratore, entro quattordici giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto (di cui al punto precedente), il datore di lavoro ha l’onere di
comunicare all’Istituto - compilando la seconda sezione del modulo di domanda -
l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato (il
termine è perentorio: la sua inosservanza fa decadere la prenotazione;
-
l’INPS controlla il possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero
e, in caso di esito positivo, attribuisce all’utente il codice di
autorizzazione (C.A.) "E5" consultabile, da parte del datore di
lavoro, nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende
agricole (funzionalità "Codice autorizzazione");
-
il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio, indica nella
dichiarazione trimestrale (DMAG) i seguenti codici: "Y" nel campo
"Tipo Retribuzione" e "E5" nel campo "CODAGIO"
(il DMAG sarà sottoposto, nella fase di trasmissione telematica, ad una
verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della
domanda di ammissione al beneficio). La modalità di compilazione del flusso
DMAG descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di
competenza I trimestre 2015.
La
procedura sopra descritta sembrerebbe riferirsi solo ad assunzioni ancora da
effettuarsi, mentre la legge di stabilità per il 2015 prevede che lo sgravio
sia concesso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal
primo gennaio e fino al 31 dicembre 2015.
Su
questo e su altri dubbi interpretativi siamo in attesa di chiarimenti da parte
dell'INPS.
1.9.Misura
dell’agevolazione
Il
nuovo beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro
annui.
L’esenzione
spetta per tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali con l’esclusione:
-
dei premi e dei contributi INAIL;
-
del contributo, ove dovuto, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art.
2120 del C.C." di cui al comma 755 della legge 296/2006 (Fondo Tesoreria);
-
dei contributi, ove dovuti, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19 della
legge 92/2012 (fondi di solidarietà bilaterali, fondo di solidarietà
residuale).
Mentre
la normativa si riferisce ad un tetto annuo di esenzione la Circolare INPS
introduce un limite mensile e giornaliero dividendo l’importo per 12 e per 365
ottenendo quindi un limite mensile di 671,66 euro e giornaliero di 22,08 euro.
Qualora
i contributi "sgravati" di un mese siano inferiori alla quota di
671,66 il residuo viene accantonato per essere utilizzato nei mesi successivi
nei quali si supera la soglia per effetto di lavoro straordinario o di
corresponsione di un premio di produttività. Se in un mese la contribuzione
dovesse essere superiore a 671,66 il datore di lavoro dovrà pagare la eccedenza
anche se la contribuzione annua alla fine dei dodici mesi di riferimento sia
inferiore a 8.060,00.
In
caso di rapporto di lavoro part-time Il limite va adeguato in relazione
all’orario di lavoro ridotto rispetto all’orario di lavoro ordinario previsto
dalla legge o CCNL.
1.10.
Cumulabilità
L’esonero
contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.
Mentre
risulta compatibile con gli incentivi che assumono natura economica fra i
quali:
a)
l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della
legge n. 68/1999;
b)
l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro
della gioventù 19 novembre 2010;
c)
l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art.
2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe
spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del
trattamento;
d)
l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5
D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116,
limitatamente agli operai agricoli;
e)
per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n.
76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro
650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di
stabilità 2015 è ammessa sempre nel limite dell’importo dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro;
f)
in relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero
contributivo solo l’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4,
della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità
medesima.
Si
ricorda che i commi 20 e seguenti della L. 190/2014 prevedono un ulteriore
vantaggio rappresentato dalla possibilità di scomputare dalla base di calcolo
dell’IRAP le spese per il personale sostenute per i contratti a tempo
indeterminato. La deduzione IRAP la cui decorrenza è prevista per il periodo
successivo a quello in corso al 31/12/2014 si tradurrà in un risparmio a
partire dal 2016.
1.11. Modalità
di utilizzo
Il
messaggio INPS n. 1144 del 13/02/2015 fornisce le istruzioni operative per
accedere all’esonero contributivo triennale.
Prima
della trasmissione telematica della denuncia contributiva del primo mese in cui
si intende esporre l’esonero occorre richiedere l’attribuzione del codice di
autorizzazione "6Y" attraverso la funzionalità "contatti"
del cassetto previdenziale aziende avente il significato di "esonero
contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014".
Elaborato
il cedolino paga, i datori di lavoro esporranno i lavoratori nei flussi
UniEmens con i seguenti elementi:
-
nell’elemento <tipoIncentivo> inserire il valore "TRIE"
-
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> inserire il valore "H00"
-
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> verrà indicato l’importo
dell’esonero spettante nel mese in base alle regole dettate dalla circolare
17/2015 dell’INPS
-
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> verrà indicato l’importo dell’esonero
spettante per i mesi di gennaio e/o febbraio. In merito a tale elemento l’INPS
precisa che potrà essere valorizzato solo nel mese di febbraio 2015 per
l’esonero contributivo spettante a gennaio 2015 ed a marzo 2015 per l’esonero
contributivo spettante nei mesi di gennaio e febbraio 2015.
I
datori di lavoro che hanno assunto lavoratori aventi diritto all’esonero e che
hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del recupero dell’incentivo
spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
L’introduzione
del beneficio in esame comporta la contestuale soppressione, prevista al comma
121, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei
benefici previsti dall’articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990.
Tale
disposizione riconosceva, per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2014, al
datore di lavoro che assumeva, con contratto a tempo indeterminato (anche
part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi, una
riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi)
nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese
artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno.
Va
comunque evidenziato che la nuova agevolazione, pur avendo il pregio di
rivolgersi indistintamente ai datori di lavoro di ogni parte d’Italia, risulta
meno vantaggiosa rispetto alla vecchia legge 407/90 sia in termini economici
(vedi Inail) sia perché a fronte di una esenzione contributiva a regime, viene
introdotta un’agevolazione che, salvo proroghe, è limitata alle assunzioni
effettuate nel 2015.
1.12. Criticità
1.12.1.
Esclusione dall’esonero del contributo ASPI Legge 845/1978 (0,30% destinata ai
fondi interprofessionali)
Si
ritiene che, nonostante la Circolare INPS non ne faccia menzione, tale
contributo non sia soggetto ad esonero in quanto destinato a sovvenzionare
fondi interprofessionali.
1.12.2. Misure
compensative per destinazione TFR a Tesoreria e/o a Fondo pensione: esonero
contributo Fondo Garanzia TFR (0,20%) ed esonero contributivo D.L. 203/2005
(0,28%)
La
riduzione in argomento è una misura prevista dall’art. 8 del D.L. 30/9/2005, n.
203 per compensare le aziende dalla perdita delle quote di TFR che, a seguito
della scelta operata dai lavoratori, sono destinate al Fondo di previdenza
complementare e/o al Fondo di Tesoreria. La stessa, quindi, riguarda tutti i
datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra descritte e compete in
misura totale o parziale in ragione dell’ammontare delle quote di TFR
conferite. Seppur la legge 190/2014 parla di ""non cumulabilità con
altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla vigente
normativa" si ritiene che la riduzione in argomento vada mantenuta in
quanto non è venuto meno il motivo di tale riduzione e cioè la perdita di
liquidità conseguente al versamento del TFR ai Fondi di previdenza
complementare e/o al Fondo di Tesoreria.
1.12.3.
Trattamento della restituzione addizionale ASPI 1,40% del precedente rapporto
di lavoro a tempo determinato
Se
pur la Circolare Inps 17 del 29/01/2015 non ne fa cenno il datore di lavoro può
riottenere il contributo aggiuntivo dell’1,40%, se pagato, relativo al
precedente contratto a tempo determinato. La restituzione è coerente anche con
il nuovo dettato normativo che parla di "non cumulabilità con altri
esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla vigente normativa"
in quanto la stessa richiamata dall’art. 1 comma 135 L. 147/2013 pur essendo di
natura contributiva riguarda il precedente rapporto che viene trasformato a
tempo indeterminato.
2.1 Comparazione
con assunzioni agevolate in base ad altre norme
La
legge di Stabilità 2015 offre l’opportunità, ai datori di lavoro che assumono
lavoratori a tempo indeterminato, di fruire per tre anni dello sgravio totale
dei contributi INPS. La stessa norma ha abrogato lo sgravio previsto dalla L.
407/90 per i disoccupati e cassaintegrati di lunga durata, ma non gli altri
benefici contributivi previsti e ad oggi operativi. Opportuno pertanto un
quadro riepilogativo delle agevolazioni ad oggi fruibili da parte delle
aziende, evidenziandone criticità e punti di forza e comparandone il rispettivo
costo del lavoro.
La
Legge n. 407/1990 prevedeva che, in caso di assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIG da almeno
ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali fossero
applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Inoltre, nell’ipotesi che tali assunzioni fossero effettuate da imprese
operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane,
lo sgravio raggiungeva il 100% della contribuzione totale a carico del datore
di lavoro.
Gli
sgravi contributivi dell’art. 1, comma 12, della Legge di Stabilità 2014 sono
concessi per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulate entro il
31 dicembre 2015, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8,
comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1° gennaio
2016, non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle
assunzioni a tempo indeterminato.
2.2 Art. 8 comma
9 Legge 407/90 (abrogato dal 31/12/2014)
A
decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai
commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un
periodo uguale a quello suddetto, (quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato
motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi), i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per
un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione
apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con
richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi
previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
2.3 Benefici
art. 8 comma 9 Legge 407/90 (Centro/Nord)
Fattispecie
Assunzione
o Trasformazione a tempo indeterminato disoccupati o sospesi in CIGS da oltre
24 mesi
Beneficiari
Datori
di lavoro in genere
Misura
Abbattimento
50% premi INAIL e contributi previdenziali Datore di Lavoro
Durata
36
mesi
2.4 Benefici
art. 8 comma 9 Legge 407/90 (Artigiani/Mezzogiorno)
Fattispecie
Assunzione
o Trasformazione a tempo indeterminato disoccupati o sospesi in CIGS da oltre
24 mesi
Beneficiari
Imprese
del Mezzogiorno e artigiani
Misura
Abbattimento
100% premi INAIL e contributi previdenziali Datore di Lavoro
Durata
36
mesi
2.5 Confronto
LEGGE
407/90
-
Sgravio: 50% nelle Regioni Centro/Nord - 100% nel Mezzogiorno
-
Durata: 36 mesi
-
No limiti di importo
-
No limiti di arco temporale di assunzione
-
Requisiti: Disoccupazione da almeno 24 mesi, o lavoratori sospesi o in CIGS o
che abbiano mantenuto lo status di "disoccupato" pur avendo lavorato
(limiti temporali o reddituali)
-
Ripetibilità prevista se il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi
lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di
disoccupazione (Interpello Min. Lav. 08.03.2013, n. 9)
LEGGE
DI STABILITA’ 2015
-
Sgravio: 100% con limite di importo
-
Durata: 36 mesi
-
Limiti di importo: 8.060,00 euro annui
-
Arco temporale: assunzione solo per anno 2015
-
Requisiti: no lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi con qualsiasi
datore di lavoro e no lavoro a tempo indeterminato, con lo stesso datore di
lavoro, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della L. 190/2014
-
Ripetibilità: non prevista
2.6 Assunzione
Giovani 18/29 anni D.L. 76/2013
Con
il D.L. n. 76 del 28.06.2013 (pubblicato in G.U. n. 150/2013) viene introdotto
un incentivo per l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato,
nel caso in cui l’assunzione abbia comportato un incremento occupazionale.
Con
la Legge di conversione n. 99 del 09.08.2013 (pubblicato in G.U. n. 196/2013)
sono state apportate alcune importanti modifiche alla disciplina
dell’incentivo, che prevede uno sgravio contributivo pari ad un terzo della
retribuzione lorda, con un massimale di 650 euro al mese, per 12/18 mesi a
seconda della tipologia di assunzione operata.
Le
assunzioni interessate dall’agevolazione sono quelle di giovani tra i 18 e i 29
anni che siano privi di occupazione regolarmente retribuita da almeno sei mesi,
oppure siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Con
la Circolare INPS n. 131 del 17.09.2013 è stata fornita la disciplina attuativa
dell’agevolazione, che secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro in
data 17.09.2013, si può applicare sin della assunzioni avvenute a partire dal
07.08.2013. Tra le altre cose l’INPS ha chiarito che la domanda deve essere
presentata solamente on-line tramite il modello 76-2013, che è disponibile sul
sito dell’INPS.
I
commi da 1 a 3 dell’articolo 1 D.L. n. 76/2013 stabiliscono le condizioni che
devono sussistere (congiuntamente o alternativamente) per poter beneficiare
dell’incentivo consistente nello sgravio contributivo sulle assunzioni, che
ricordiamo, possono consistere sia:
1)
nell’assunzione di un lavoratore,
2)
sia nella conferma di un lavoratore già alle proprie dipendenze a tempo
indeterminato.
2.7 Giovani da
18 a 29 anni - art. 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76
Fattispecie
Assunzione
a tempo indeterminato (pieno o parziale, ANCHE APPRENDISTATO) giovani dai 18 ai
29 anni che realizzino una delle seguenti condizioni:
a)
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b)
privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
Escluso
lavoro intermittente o ripartito (occupazione stabile)
Beneficiari
Datori
di lavoro in genere (escluso lavoro domestico)
Misura
-
1/3 retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale
-
Max 650 euro mese (dividere in trentesimi per frazioni di mese)
Esempio
Assunzione
a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.04.2015;
per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013,
nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30
della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650.
-
Per apprendistato, l’incentivo non può superare l’importo della contribuzione
dovuta
Durata
18
mesi
2.8 Confronto
D.L.
76/2013
-
Limiti di età: 18-29 anni
-
Durata: Massimo 18 mesi
-
Incentivi Normativi: 1/3 della retribuzione mensile lorda sotto forma di
riduzione contributiva
-
Limite max: € 650/mese
-
Durata norma: fino ad esaurimento fondi previsti
LEGGE
DI STABILITA’ 2015
-
Sgravio: 100% con limite di importo
-
Durata: 36 mesi
-
Limiti di importo: 8.060,00 euro annui
-
Arco temporale: assunzione solo per anno 2015
-
Requisiti: no lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi con qualsiasi
datore di lavoro e no lavoro a tempo indeterminato, con lo stesso datore di
lavoro, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della L. 190/2014
-
Ripetibilità: non prevista
2.9 Costo del
lavoro per neo assunti, con e senza bonus nel 2015
Aliquote
previdenziali in vigore nel 2015
(Tabella)
Allegato
Controllo
Condizioni per usufruire dell’esonero contributivo L. 190/2014
1.
Il lavoratore ha avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei
sei mesi precedenti l’assunzione?
SI
- l’esonero non spetta
NO
- (recuperare percorso lavorativo dal Centro per l’impiego più
autocertificazione del lavoratore) poi domanda 2
2.
Il lavoratore ha avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
lo stesso datore di lavoro o con società controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto, nel periodo dall’01/10/2014 al 31/12/2014?
SI
- l’esonero non spetta
NO
- domanda 3
3.
Esistono altri lavoratori nei cui confronti vi sia obbligo di riassunzione?
SI
- domanda 3.1
NO
- domanda 4
3.1
È stato offerto loro il posto di lavoro di cui parliamo?
SI
- domanda 3.2
NO
- L’esonero non spetta
3.2
Il rifiuto del lavoro offerto è documentabile?
SI
- domanda 4
NO
- L’esonero non spetta
4.
La verifica di cui ai punti precedenti è stata effettuata con riguardo al
datore di lavoro nella sua interezza (TUTTE le unità produttive)?
SI
- domanda 5
NO
- Occorre verificarne il rispetto in
tutte le unità produttive
5.
Il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno alle proprie dipendenze lavoratori
sospesi per crisi o riorganizzazione?
SI
- domanda 5.1
NO
- domanda 6
5.1
L’assunzione, trasformazione sono finalizzate ad acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o sono effettuate
presso unità produttive diverse?
SI
- domanda 6
NO
- L’esonero non spetta
6.
Il lavoratore nuovo assunto è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da un
datore di lavoro che al momento del licenziamento aveva assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o
risulta in un rapporto di collegamento e/o controllo con questi?
SI
- L’esonero non spetta
NO
- domanda 7
7.
Il datore di lavoro è in regola con il Durc?
SI
- domanda 8
NO
- L’esonero non spetta
8.
Il datore di lavoro rispetta gli accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale ?
SI
- domanda 9
NO
- L’esonero non spetta
9.
Il datore di lavoro è destinatario di provvedimenti giudiziari definitivi
derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro?
SI
- L’esonero non spetta
NO
- domanda 10
10.
Il lavoratore ha già prestato attività in favore dello stesso soggetto in
qualità di somministrato a tempo indeterminato con l’esenzione?
SI
- i periodi si cumulano ai fini dei 36
mesi (necessita comunque lo stacco di 6 mesi); domanda 11
NO
- domanda 11
11.
Le comunicazioni obbligatorie (Unilav, Unisomm) sono state inviate
tempestivamente?
SI
- L’esonero spetta
NO
- Si perde la parte di esonero relativo
al periodo tra la decorrenza del rapporto agevolato e la tardiva comunicazione
- L’esonero spetta per la parte rimanente.
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