Il
caso di specie riguarda l’infortunio mortale subito da un operaio che, nell’ambito
di un appalto, era stato chiamato a svolgere un'operazione di
"rabbocco" di olio in condizioni di precario equilibrio e senza il
dovuto strumentario di sicurezza atto ad evitarne la caduta dall'alto.
Sia
nel primo che nel secondo grado di giudizio il datore di lavoro era stato
ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in
violazione della normativa antinfortunistica.
In
particolare, la Corte del merito aveva individuato i profili di colpa del
ricorrente nell’avere questi consentito,
nell'ambito di un rapporto di appalto, al proprio dipendente di svolgere la sua
attività presso altra azienda senza avere proceduto ad una previa adeguata
valutazione dei rischi connessi a tale prestazione.
Nel
ribadire la colpevolezza dell’imputato, la Cassazione ha ricordato i principi
espressi dalla normativa sulla sicurezza in merito alla responsabilità del
datore di lavoro in caso di infortunio.
In
questa prospettiva è stato ritenuto, infatti, che, in caso di distacco di un
lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa
introdotta dall'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, sono a
carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta
eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene
distaccato, che, invece, restano a carico del datore di lavoro distaccante.
Il
datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora
l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò
avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di
situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui non erano
presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori.
Valerio
Pollastrini
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