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lunedì 4 maggio 2015

Infortunio mortale presso l’appaltatrice: responsabilità dell’appaltante

Nella sentenza n.15696  del 15 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che il datore di lavoro, ove demandi un dipendente ad espletare le proprie mansioni in favore di altra azienda, resta gravato degli obblighi di informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Il caso di specie riguarda l’infortunio mortale subito da un operaio che, nell’ambito di un appalto, era stato chiamato a svolgere un'operazione di "rabbocco" di olio in condizioni di precario equilibrio e senza il dovuto strumentario di sicurezza atto ad evitarne  la caduta dall'alto.

Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio il datore di lavoro era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare, la Corte del merito aveva individuato i profili di colpa del ricorrente nell’avere questi consentito, nell'ambito di un rapporto di appalto, al proprio dipendente di svolgere la sua attività presso altra azienda senza avere proceduto ad una previa adeguata valutazione dei rischi connessi a tale prestazione.

Nel ribadire la colpevolezza dell’imputato, la Cassazione ha ricordato i principi espressi dalla normativa sulla sicurezza in merito alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

In questa prospettiva è stato ritenuto, infatti, che, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che, invece, restano a carico del datore di lavoro distaccante.

Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui non erano presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori.

Valerio Pollastrini

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