Ed
è proprio il rischio insito nelle attività suddette che determina, a detta
degli ermellini, l’impossibilità, da parte del datore di lavoro, di tutelare
pienamente l’atleta da eventuali infortuni.
Per
tale ragione, pertanto, deve escludersi la responsabilità del datore di lavoro,
se non nel caso in cui quest’ultimo abbia determinato un aggravamento di quel
tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura
dell'attività svolta dal lavoratore.
Valerio
Pollastrini
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