MINISTERO
FINANZE - Decreto ministeriale 27 aprile 2015
Modifica
del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate
in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato
Articolo 1
1.
Al decreto del 23 gennaio 2002, recante disposizioni sulla indeducibilità delle
spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo
1 (Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato).
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati o territori aventi
regime fiscale privilegiato:
Andorra,
Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada,
Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi,
Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive,
Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis,
Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark
(Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.»;
b)
all'articolo 2, i numeri 2) e 4-bis) sono soppressi.
c)
all'articolo 3, i numeri 4) e 10) sono soppressi.
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