Nella
pronuncia in commento, infatti, il Collegio ha ricordato come l'applicazione delle
specifiche agevolazioni fiscali previste per gli enti suddetti sia subordinata
ad una serie di presupposti formali, in mancanza dei quali, neppure la prova dell'effettivo
svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica prevalente rispetto ad ogni
altra attività sarebbe in grado di superare il difetto del requisito formale
sopraindicato.
Nel
caso di specie, ad un’associazione era stata contestata la mancata affiliazione
ad una federazione o ente di promozione sportiva, nonché la mancata iscrizione
nel Registro del Coni. Dette omissioni, facendo venir meno i requisiti
soggettivi richiesti per legge, impediscono, in sostanza, la fruizione delle
indicate agevolazioni fiscali.
Valerio
Pollastrini
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