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sabato 9 maggio 2015

Il passaggio ad un settore meno prestigioso non dequalifica il giornalista

Nella sentenza n.9119 del 6 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il passaggio dalla redazione degli articoli  ad attività di desk non  danneggia il profilo professionale del giornalista.

Il caso di specie è quello scaturito dal trasferimento del redattore di un noto quotidiano di Napoli dal “prestigioso” settore della cronaca politica, a quello della “cucina”.

Nel convenire in giudizio il proprio editore, il lavoratore aveva lamentato l’illegittimo mutamento in peius delle proprie mansioni, deducendo come detto trasferimento avesse pregiudicato sia il suo rapporto diretto con le fonti di informazione che la visibilità della firma.

Conseguentemente, il giornalista, oltre alla reintegrazione nelle precedenti funzioni, aveva richiesto il risarcimento dei danni professionali asseritamente subiti.

Tuttavia, le argomentazioni fornite dal lavoratore a sostegno della propria pretesa non sono state condivise dalla Cassazione, che, investita della questione, ha precisato come  la titolazione dei pezzi, la scelta delle foto a corredo e l’impaginazione, ovvero tutte quelle mansioni necessarie per la realizzazione del giornale quale “prodotto finale”, non solo rappresentino un’attività posta sullo stesso piano della scrittura vera e propria, ma, anzi, “tale partecipazione con apporto di originalità creativa al prodotto collettivo redazionale è il connotato indefettibile della qualifica di redattore”.

Nel rigettare il ricorso, gli ermellini hanno poi ricordato che il Contratto Collettivo di riferimento non configura alcuna distinzione tra il profilo di articolista e quello del “deskista”. Tutt’al più, un’eventuale distinzione rappresenterebbe una mera individuazione di comodo all’interno della categoria del redattore.

Valerio Pollastrini

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