Disciplina delle
assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici -
Art. 55 septies, comma 5 ter, d.lgs 165/2001 - Sentenze TAR Lazio nn. 5711 e
5714/2015.
Il
TAR del Lazio - con sentenze 5711 e 5714 del 17/4/2015 - si è pronunciato in
merito alla controversa questione inerente l’esatta l’imputazione delle assenze
per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Il
giudice - accogliendo i ricorsi promossi dalla FLP-CGIL e dalla UILRUA,
Ricerca, Università e Afam contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - ha annullato la circolare n. 2 del DFP
del 17/02/2014, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni e relativa
all’applicazione dell’art. 55-septies, d.lgs. n. 165/2001, comma 5-ter, come
novellato dalla L. 125/2013, dichiarandone l’illegittimità nella misura in cui
impone ai dipendenti di giustificare l’assenza dal servizio per l’espletamento
di tali visite avvalendosi "dei permessi per documentati motivi personali,
secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o
alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)" (sent. 5714).
Il
Tribunale Amministrativo ritiene che la novella legislativa non possa avere un
carattere immediatamente precettivo ma che, per la sua applicazione anche
mediante atti generali quali circolari o direttive, necessiti di "una più
ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento". Pertanto -
in attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica, che questa Direzione ha già provveduto a
richiedere - e nelle more di una rivisitazione della disciplina contrattuale
che regoli la materia con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le
aree di contrattazione, il messaggio Hermes 3629 del 27/3/2014 deve intendersi
revocato nella parte attuativa della circolare annullata.
Nel
frattempo le Strutture in indirizzo faranno riferimento al messaggio Hermes n.
19405/2011, paragrafo n. 2 pagina 2, alla pregressa circolare n. 10/2011 DFP,
paragrafo n. 3, pagina 5, dedicato al titolo giustificativo di tale tipologia
di assenze, alle modalità definite da orientamenti giurisprudenziali
consolidati ed alla configurazione delineata dagli orientamenti applicativi
forniti dall’ARAN.
Dunque,
attualmente, le assenza ascrivibili alle predette fattispecie potranno essere
imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi
previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli
interessati di fruire dei permessi ex art 19, comma 2, CCNL comparto del
personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 94-97
("per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati"),
dei brevi permessi ex art. 20 o dei permessi sanitari a recupero in luogo
dell’intera giornata di assenza per malattia, per la quale operano le
decurtazioni previste dal l’art. 71, comma 1, l. 133/2008 (per cui sarà
corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con
decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico
accessorio) e che rileva ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Nel
caso in cui l’assenza per l’espletamento di tali visite e/o esami diagnostici
sia imputata a malattia ovvero ex art. 19, comma 2, il dipendente:
-
dovrà produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o
anche di struttura o medico privato - che riporti anche l’orario della
prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione del medico e/o della
struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del
dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
-
dovrà - nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal
rapporto di lavoro - comunicare in via preventiva, rispetto alla data
programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico
l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare
le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza de
qua ed adottare le misure che il caso richiede.
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