Decreta:
Le
retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2015, ai fini dei
contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli
coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province,
nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato
nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.
Ai
fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti
alla gestione di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il
reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2015, per
ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2
agosto 1990, n. 233, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 55,05.
Il
reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2015, è parificato a quello
determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del
presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste
retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il
reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di
retribuzione meno elevata.
Il
presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it nella sezione
"pubblicità legale".
Valerio
Pollastrini
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